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DISEGNO DI LEGGE
n.814
d’iniziativa del senatore ZANOLETTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8
NOVEMBRE 2001
Nuove norme in favore dei minorati uditivi
Onorevoli Senatori. – Verso la fine della passata
legislatura, il 1º marzo 2001, il Senato approvò a grande maggioranza il
disegno di legge che oggi si ripropone, nell’identico testo, confidando in
un positivo accoglimento di esso da parte di tutti i Gruppi politici, di
maggioranza e di opposizione. Giova infatti ricordare che il disegno di
legge, già fatto proprio dai Gruppi politici all’epoca di minoranza e
iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea ai sensi dell’articolo
53 del Regolamento del Senato, fu approvato all’unanimità in un testo
solo leggermente modificato rispetto a quello licenziato dalla Commissione
lavoro, previdenza sociale. In particolare, accogliendo alcuni rilievi di
carattere finanziario sollevati dalla Commissione bilancio in sede di
espressione del parere, l’Aula del Senato apportò due modifiche
all’articolo 3: con la prima, al comma 3, venne introdotto un principio di
gradualità nella determinazione del credito d’imposta accordato ai
soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica
utilità in relazione alle spese sostenute per adeguare i centralini
telefonici alle necessità di comunicazione delle persone minorate
dell’udito; con la seconda venne soppresso, per motivi di copertura
finanziaria, il comma 8, che riduceva l’IVA sull’acquisto di dispositivi
ed ausili destinati al supporto alla comunicazione e acquisiti da soggetti
pubblici e privati operanti con finalità di sostegno alle persone minorate
dell’udito e alle loro famiglie. L’articolo 4 è stato poi integrato da
un periodo aggiuntivo, che rinvia ad un decreto del Ministro competente la
definizione delle modalità per il riconoscimento di centoventi minuti di
utenza telefonica gratuita per le persone disabili e, infine, l’articolo
7, recante la disposizione di copertura finanziaria, è stato approvato
dall’Aula in un nuovo e più preciso testo.
Tali essendo le modifiche
introdotte dall’Assemblea, si riproduce, per il resto, il testo della
relazione della Commissione, che dà conto con ampiezza del contenuto e
delle motivazioni del provvedimento:
«Il disegno di legge n. 1859,
d’iniziativa del senatore Greco e di altri senatori, recante norme in
favore dei minorati uditivi, è stato inserito nel calendario dei lavori
dell’Assemblea tra gli argomenti indicati dai Gruppi politici
dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento
del Senato. Sui contenuti di esso, peraltro, si è verificata un’ampia
convergenza di tutte le componenti politiche della Commissione, a
prescindere dallo schieramento di appartenenza, nella comune consapevolezza
dell’esigenza di assicurare norme mirate a rafforzare la tutela delle
persone colpite da una forma particolarmente grave di disabilità e,
soprattutto, di adeguare tale tutela alla crescente domanda di integrazione
sociale e alle nuove possibilità offerte a tale fine dall’evoluzione
tecnologica, in particolare nel settore delle comunicazioni.
Sulla base di tale convergenza, il
disegno di legge n. 1859 è stato concordemente indicato come testo
base, rispetto agli altri provvedimenti che sono stati abbinati nell’esame
(e dei quali si darà conto più oltre), non soltanto in considerazione
della esigenza di conferire la dovuta visibilità ad una rilevante
iniziativa politica dei Gruppi dell’opposizione, ma anche per la maggiore
complessità ed organicità del testo. La Commissione si è quindi posta il
problema di pervenire alla formulazione di un articolato che tenesse
presenti in particolare i problemi attinenti alla copertura finanziaria.
Partendo da tale considerazione e valutata l’opportunità di alleggerire
comunque il testo iniziale, non soltanto attraverso il ridimensionamento
delle disposizioni di spesa, ma anche sfrondando l’articolato di alcune
disposizioni che risultavano, ad un più approfondito esame, superate, la
Commissione ha concordemente optato per l’elaborazione di una nuova
formulazione del testo originario del disegno di legge n. 1859, poi
predisposta dal relatore, al fine di perseguire gli obiettivi sopra
indicati, senza, d’altra parte, rinunciare ai contenuti portanti del
provvedimento. Su tale modo di procedere, peraltro, ha convenuto lo stesso
primo firmatario del disegno di legge n. 1859, intervenendo nella
seduta tenutasi il 14 giugno 2000.
Dal nuovo testo del relatore
risultano pertanto espunti alcuni articoli del progetto originario. In
particolare, si propone la soppressione degli articoli 2 e 3, riguardanti,
rispettivamente, la misura dell’indennità di comunicazione erogata ai
sordi preverbali ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come
modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, e l’attribuzione di
una indennità cumulativa alle persone colpite da più minorazioni: la
materia costituisce infatti uno degli oggetti della delega legislativa
conferita al Governo per il riordino degli emolumenti e delle indennità
derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, ai sensi
dell’articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di riforma del
sistema dell’assistenza pubblica.
Si è poi ritenuto che l’articolo
5, recante l’obbligo, per le regioni, di dare priorità all’attuazione
degli interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce di cui
all’articolo 6 della medesima legge n. 104 del 1992, fosse
sostanzialmente ripetitivo della disposizione contenuta in tale norma, e
pertanto privo di effettiva portata innovativa.
Ai sensi dell’articolo 6 del testo
originario, ai lavoratori sordomuti – le cui attività sono assimilate ai
lavori particolarmente usuranti – viene riconosciuto, a richiesta, il
beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di
servizio prestato presso pubbliche amministrazioni o aziende private, utile
ai soli fini previdenziali e di quiescenza. Tale articolo del disegno di
legge n. 1859 riproduce la sostanza del contenuto normativo dei disegni
di legge n. 2700, d’iniziativa del senatore Besso Cordero e di altri
senatori, e n. 3129, d’iniziativa del senatore Bonatesta e di altri
senatori, l’esame dei quali era già stato avviato in Commissione,
precedentemente all’inizio della trattazione del disegno di legge che
viene ora trasmesso all’Assemblea, e sui quali era già da tempo pendente
la richiesta di relazione tecnica, avanzata dalla Commissione bilancio,
programmazione economica, ai sensi dell’articolo 76-bis del
Regolamento. I predetti disegni di legge, data l’affinità della materia,
sono poi stati abbinati ai disegni di legge n. 1859 e n. 106, e ad
essi si è successivamente aggiunto anche il disegno di legge n. 4293,
d’iniziativa della senatrice Mazzuca Poggiolini, recante anch’esso
disposizioni previdenziali dello stesso tenore degli altri provvedimenti.
Vincendo resistenze e perplessità di varia natura, la Commissione ha deciso
in un primo tempo di espungere le norme relative ai benefici previdenziali,
non già perchè contraria ad esse, ma in considerazione della circostanza
per cui la loro elevata onerosità, in assenza di una adeguata disponibilità
per la copertura finanziaria, avrebbe potuto tradursi in un ostacolo
insormontabile all’ulteriore progresso dell’esame in Commissione e poi
della discussione in Assemblea. La questione è stata poi risolta, in modo
parziale ma significativo, con l’approvazione dell’articolo 80, comma 3
della legge finanziaria 2001. Tale disposizione, infatti, ha introdotto un
beneficio previdenziale della stessa natura di quello previsto
all’articolo 6 del disegno di legge n. 1859 oltre che dai disegni di
legge sopra richiamati. Le principali differenze riguardano la decorrenza,
che la legge finanziaria prevede dal 2002, e la misura del beneficio, che la
legge finanziaria stessa commisura a due mesi di contribuzione figurativa
per ciascun anno di lavoro effettivamente prestato, con un tetto massimo di
cinque anni, mentre nei disegni di legge citati si considerano quattro mesi
per ciascun anno effettivamente lavorato, senza alcun tetto.
Malgrado tali differenze, e dopo uno
specifico approfondimento, la Commissione ha formalmente preso atto che la
legge finanziaria per il 2001 ha sostanzialmente recepito, pur con le
limitazioni sopra rilevate, il principio sostenuto all’articolo 6 del
disegno di legge n. 1859, oltre che dei disegni di legge nn. 2700,
3129, e 4293, e da più parti, sia dalle forze politiche di maggioranza che
di opposizione, si è sottolineata l’esigenza di intraprendere
un’iniziativa incisiva ai fini dell’estensione a quattro mesi del
periodo di contribuzione figurativa concedibile. Al termine di tale
riflessione, però, i rappresentanti dei diversi Gruppi politici hanno
convenuto sull’opportunità di dare per acquisito il risultato, pur
provvisorio, così raggiunto, e di assicurare comunque un esito procedurale
all’esame dei disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293, mediante la
proposta all’Assemblea di dichiararne l’assorbimento nel testo-base.
Sempre alla luce delle proposte di
riformulazione elaborate dal relatore, l’articolo 11 del disegno di legge
n. 1859 è apparso superfluo, e, inoltre, suscettibile di creare non
pochi problemi dal punto di vista della copertura finanziaria, nella parte
in cui pone a carico del bilancio statale gli oneri, peraltro non
quantificati, derivanti dall’istituzione di numeri verdi presso ciascuna
amministrazione.
Per quanto riguarda l’articolo 12,
il primo periodo, a norma del quale lo Stato, le regioni, gli enti locali,
ognuno secondo le proprie competenze, sono tenuti ad attivarsi per
l’abbattimento delle barriere della comunicazione, è apparso in parte
ripetitivo della legislazione vigente e in altra parte generico nel
contenuto dispositivo, così come si è rilevata la genericità del secondo
periodo del comma 1, nella parte in cui la RAI e le reti televisive private
sono sollecitate a sottotitolare le notizie più importanti non solo durante
il telegiornale ma anche durante i dibattiti politici e scientifici. È
sembrata infine di difficile attuazione la disposizione che obbliga i teatri
a fornirsi di posti in prima fila con cuffie in FM per audiolesi. Di tale
articolo, come si vedrà più avanti è stata invece recuperata la parte
riguardante il sistema informativo delle stazioni di ogni tipo.
Dall’articolato che si sottopone
all’Assemblea è stato espunto anche l’articolo 13, recante disposizioni
interpretative dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
relativamente alla concessione dell’assegno mensile di cui all’articolo
13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni. Si è
infatti appurato, in seguito a specifici approfondimenti, che la materia è
già regolata nel modo indicato dallo stesso articolo 13 con una serie di
circolari dell’INPS, successive alla data di presentazione del disegno di
legge n. 1859.
Con lo scopo di evitare duplicazioni,
la Commissione ha poi proposto la soppressione degli articoli 14 e 15, con i
quali, rispettivamente, si fissa nel limite massimo di 5 miliardi annui il
contributo pubblico al Centro di supporto psicopedagogico all’integrazione
scolastica dei soggetti minorati uditivi, costituito dall’Ente nazionale
sordomuti, e si sottopone l’attività di tale centro alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione. Si tratta infatti di materie oggetto di
due disegni di legge all’esame della 7ª Commissione permanente.
Non è poi parso opportuno dare corso
all’articolo 16, che attribuisce all’Ente nazionale protezione ed
assistenza sordi la qualifica di ente di interesse nazionale; secondo la
Commissione, la norma non ha infatti particolare portata innovativa e non è
pertanto tale da modificare la situazione esistente.
Tale essendo la pars destruens,
la Commissione, valutata l’ampiezza delle riformulazioni prospettate dal
relatore nella seduta del 31 maggio 2000, ha ritenuto opportuno conferirgli
il mandato per pervenire alla redazione di uno schema di nuovo testo del
disegno di legge n. 1859, adottato come testo base, fondata su una
rielaborazione di una parte dell’articolato iniziale.
Una prima stesura del nuovo testo è
stata quindi presentata dal relatore nella seduta del 13 giugno 2000. Su
tale testo si è svolto un approfondito dibattito in Commissione ed è stato
acquisito l’avviso dell’associazione Famiglie italiane associate per la
difesa dei diritti degli audiolesi (FIADDA) e dell’Ente nazionale
sordomuti (ENS), mediante incontri informali svoltisi separatamente il 27
giugno. Le associazioni ascoltate, pur divergendo su alcuni punti, hanno
fornito utili indicazioni, relativamente, in particolare
all’organizzazione su scala regionale dell’albo dei mediatori della
comunicazione, alla formazione professionale degli stessi e alla definizione
di un codice deontologico. Nel corso di entrambe le audizioni si è dato
conto del notevole sviluppo tecnologico intervenuto nel settore della
telefonia mobile, che apre nuove possibilità per il sostegno dei minorati
uditivi e della quale è stato auspicato un uso sempre più esteso. In tale
occasione l’ENS ha anche manifestato la sua preferenza per l’adozione
dell’espressione “sordo prelinguale“ e si è espresso a favore di un
rafforzamento della formazione all’uso della lingua dei segni, sulla quale
invece si è detta fortemente perplessa la FIADDA.
Raccogliendo le indicazioni emerse
dalla discussione in Commissione e dalle audizioni informali, il relatore ha
pertanto proceduto alla predisposizione di una nuova stesura dello schema,
integrando e perfezionando alcune formulazioni: esso, insieme agli
emendamenti approvati, costituisce il testo che si sottopone all’esame
dell’Assemblea, e che appare più snello e meno oneroso della proposta di
legge originaria, secondo l’impegno assunto all’inizio dell’esame in
sede referente.
L’articolo 1 provvede a sostituire
in tutto il sistema normativo italiano il termine “sordomuto“, come
definito nel secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
con l’espressione “sordo preverbale“, precisando altresì che a tutti
gli effetti di legge devono considerarsi “sordi preverbali“ i soggetti
affetti da “sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva“.
La qualificazione, ricorrente
nell’ordinamento giuridico e quindi anche nel linguaggio comune, di
“sordomuto“ risulta infatti impropria sul piano medico-fisiologico,
socialmente discriminante per ragioni culturali, e soprattutto ingiusta e
lesiva dei diritti soggettivi della personalità nella misura in cui non è
rispettosa delle potenzialità raggiungibili tramite l’intervento
riabilitativo. Il termine “sordomuto“, in effetti, pur denotando una
patologia che, come qualsiasi altra patologia, non deve in alcun modo ledere
il rispetto e la considerazione personale e sociale di chi è portatore (i
portatori stessi che ne hanno con maturità preso coscienza non se ne
sentono sminuiti), purtroppo può essere ancora connotativa di pregiudizi
nati in fasi storiche nelle quali questa patologia poteva effettivamente
determinare l’emarginazione. Ciò che, in sintesi, deve essere chiaro è
che il rifiuto del termine “sordomuto“ non deriva in alcun modo dalla
non accettazione della patologia che esso vuole contraddistinguere, ma
semplicemente dalla sua impropria qualificazione clinica e sociale. Si
tratta di una denominazione, pertanto, che, come in ogni altro Paese
socialmente evoluto, va modificata e da noi va fatto anche in nome del
processo di integrazione europea che non può essere soltanto economico e
politico, ma proprio perchè sia tale, nel senso più profondo dei termini,
deve essere anche di omogeneizzazione culturale ed etica. L’articolo 1,
del tutto coincidente con l’articolo unico che costituisce il disegno di
legge n. 106, d’iniziativa della senatrice Daniele Galdi, riprende il
testo di un provvedimento già approvato all’unanimità, in sede
deliberante, dalla Commissione lavoro nel corso della XI legislatura (atto
Senato n. 748), ripresentato poi nella XII legislatura (atto Senato n. 150).
Si tratta pertanto di un provvedimento lungamente maturato, e propone una
innovazione terminologica le cui motivazioni attengono in primo luogo a
ragioni di ordine scientifico, dato che è ormai universalmente riconosciuto
che non esiste alcuna categoria patologica configurabile come
“sordomutismo“. Questo termine, in effetti, sembrerebbe presupporre una
connessione fisico-patologica fra sordità e mutismo, quando invece, come è
noto, il mutismo nel sordo, non può, nella normalità dei casi, collegarsi
a nessuna alterazione o menomazione organica dell’apparato vocale, nè
originaria nè derivata, restando potenzialmente intatte nel bambino anche
sordo profondo le potenzialità meramente fisiologiche, cosí come quelle
neurofunzionali, del suo apparato vocale, ancorchè la parola non possa da
lui essere acquisita per via normale. L’incapacità di acquisire il
linguaggio per via normale, come è noto, discende semplicemente
dall’impossibilità sensoriale di percepire i suoni e quindi di
riprodurli. Tanto è vero che con le tecniche specialistiche oggi esistenti
anche i sordi profondi, se tempestivamente e correttamente educati tramite
una adeguata riabilitazione, possono acquisire il linguaggio verbale.
Tecnicamente parlando dal punto di vista medico-fisiologico, chi è affetto
da questa invalidità può pertanto essere più propriamente qualificato
“sordo e/o sordo preverbale“.
La qualificazione di “preverbale“
viene poi preferita a quella di “prelinguale“ da altri proposta.
Quest’ultima, richiamandosi al concetto di linguaggio, investe un momento
culturale più vasto rispetto a quello della parola, intesa come semplice
funzione organica, cioè come modalità “parlata“ del linguaggio. In
effetti, anche chi è affetto da sordità congenita o infantile può
arrivare, quanto meno attraverso l’apprendimento della scrittura, a
dominare tutte le significanze etnico-culturali di una lingua parlata, ma
non potrà mai, per via normale, arrivare alla verbalizzazione di quella
lingua. L’elemento discriminante, pertanto, non è tanto quello
linguistico quanto quello verbale. Anche sul piano della tecnica
legislativa, la sostituzione in ogni parte del nostro ordinamento del
termine “sordomuto“ con quello di “sordo o sordo preverbale“ non
sembra dar luogo ad alcun inconveniente interpretativo, nè sembra incidere
sull’euritmia complessiva del sistema giuridico. Come è noto, le recenti
e fondamentali norme che definiscono questa categoria di handicap
sono la legge 26 maggio 1970, n. 381, la legge 2 aprile 1968, n. 482
(successivamente abrogata dalla legge n. 68 del 1999), e la legge 21
novembre 1988, n. 508, dove già si prevede il termine di sordo
prelinguale: in sintesi, i requisiti opportunamente richiesti da queste
norme per qualificare un soggetto “sordomuto“, e che pertanto ne
giustificano una normativa a difesa, sono la sordità e l’incapacità di
apprendere per via normale il linguaggio.
In altri termini, nel nostro
ordinamento ciò che qualifica l’handicap in considerazione non è
la semplice sordità, ma la sordità congiunta al fatto che da questa
conseguano difficoltà all’apprendimento del linguaggio. Ciò si desume
dal fatto che la sordità sia congenita o acquisita in età evolutiva, perchè
solo entro l’età evolutiva si apprende il linguaggio e chi diventasse
sordo in età successiva il linguaggio dovrebbe già averlo appreso per via
normale. Le difficoltà sociali che indubbiamente derivano a chi è
diventato sordo, magari per cause di guerra e di lavoro, in età successiva
a quella dell’apprendimento del linguaggio, trovano considerazione nel
quadro più generale delle invalidità civili. Con ciò resta dimostrato che
il termine “sordomuto“ non solo è improprio sul piano clinico, ma
neppure è essenziale all’interpretazione della norma, e ciò in quanto
gli elementi qualificanti le categorie individuate dalla norma (che – come
si è detto – non sono la sordità e il mutismo, ma la sordità esistente
prima dell’apprendimento della parola) sono più efficacemente rese
dall’espressione “sordo preverbale“.
L’articolo 2, al comma 1, prevede
l’istituzione, presso le regioni, dei registri dei mediatori della
comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli
interpreti della lingua orale/labiale, gli stenotipisti per la
sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione
informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli
oneri per l’iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati.
La formula del registro, più attento alla dimensione della pubblicità-notizia,
è sembrata preferibile rispetto a quella, originariamente prevista
all’articolo 4, dell’albo professionale, mentre la scelta di affidare
tale registro alle regioni è stata adottata anche in recepimento di una
specifica indicazione fornita dalle associazioni interpellate. Con il comma
2 viene data facoltà alle regioni di istituire corsi di formazione
professionale per mediatori della comunicazione per i quali sono previste le
modalità comunicative di cui al comma 1. Il comma 3 demanda ad un decreto
del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i ministri della
sanità, della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, la
definizione dei criteri e delle modalità di costituzione e di tenuta dei
registri regionali, nonchè i requisiti minimi necessari per l’iscrizione.
Allo stesso Ministro per la solidarietà sociale, il comma 4 conferisce poi
il compito di promuovere le intese tra le associazioni professionali dei
mediatori della comunicazione, l’Ente nazionale sordomuti e le
associazioni dei sordi preverbali e delle loro famiglie maggiormente
rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice
deontologico per gli iscritti al registro.
Di particolare rilievo, l’articolo
3, che, articolando meglio le indicazioni già presenti nell’articolo 7
del testo originario, obbliga le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nonchè i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di
pubblica utilità, ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un
numero verde raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile
mediante voce, fax, SMS. Per le pubbliche amministrazioni l’obbligo
decorre dall’esercizio finanziario successivo alla data di entrata in
vigore della legge, e gli interventi relativi sono effettuati nei limiti
delle ordinarie disponibilità e senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
Per i soggetti incaricati di pubblico
servizio e gestori di servizi di pubblica utilità, il comma 3 prevede, in
connessione con gli oneri derivanti dall’adempimento dell’obbligo di cui
al comma 1, la concessione di un credito d’imposta pari a un terzo della
spesa sostenuta e comunque non superiore a L. 400 milioni. I successivi
commi 4, 5 e 6 definiscono rispettivamente le modalità con cui tale credito
può essere fatto valere, le procedure di controllo in funzione del
contenimento dell’evasione fiscale e contributiva, nonchè le specifiche
causa di decadenza dal diritto al credito e le modalità per la regolazione
contabile dei crediti di imposta medesimi, mentre il comma 7 sancisce la non
cumulabilità del beneficio fiscale in argomento, con riferimento alle
medesime spese, con il beneficio di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c)
della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede “il rimborso
forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di
lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per
l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle
barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione
lavorativa del disabile“.
Con il comma 8, infine, i dispositivi
ed ausili destinati al supporto alla comunicazione acquistati da soggetti
pubblici e privati che operano con finalità di sostegno alle persone
minorate dell’udito e delle loro famiglie sono inclusi tra i beni soggetti
all’aliquota IVA del 4 per cento.
Con l’articolo 4 viene concesso ai
soggetti disabili ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, o
divenuti disabili dell’udito per altre cause, il riconoscimento di
centoventi minuti gratuiti di utenza telefonica, demandandosi al Ministro
per la solidarietà sociale la determinazione delle modalità tecniche per
la concessione di tale agevolazione.
A norma dell’articolo 5, poi, le
società autorizzate a gestire i servizi di telefonia fissa e mobile
garantiscono, in caso di segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee
telefoniche utilizzati da persone disabili, un intervento di ripristino o di
manutenzione entro le ventiquattro ore seguenti, mentre con l’articolo 6
si dispone che a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione si
provveda ad installare sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni
ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, portuali e marittime,
predisponendo verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno
triennale.
L’articolo 7, infine, reca la norma
di copertura finanziaria, quantificando l’onere complessivo in 6 miliardi
annui, a decorrere dal 2001, mentre l’articolo 8 dispone l’entrata in
vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per quanto riguarda il profilo
attinente alla copertura finanziaria del provvedimento, va poi rilevato che
la Commissione programmazione economica, bilancio, chiamata ad esprimere il
proprio parere sullo schema di nuovo testo del disegno di legge n. 1859
e sugli annessi emendamenti, chiese la trasmissione della relazione tecnica,
ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento, il 17 ottobre 2000.
Il 10 gennaio 2001, essendo inutilmente (ed ampiamente) decorso il termine
previsto dalla predetta disposizione regolamentare, pur in assenza della
relazione tecnica e del conseguente parere della 5ª Commissione permanente,
la Commissione convenne sull’opportunità di riprendere l’esame del
disegno di legge, concludendolo il successivo 16 gennaio con il conferimento
del mandato al relatore di riferire in senso favorevole al testo del disegno
di legge n. 1859, come modificato, e di proporre l’assorbimento dei
disegni di legge nn. 106, 2700, 3129 e 4293.
Considerata la rilevanza sociale
delle materie affrontate dal testo che si sottopone alla discussione
dell’Assemblea, è auspicabile che esso venga affrontato con la dovuta
tempestività e sia trasmesso quanto prima all’altro ramo del Parlamento,
per la definitiva approvazione».
DISEGNO DI LEGGE - Senatore
Zanoletti
Art. 1.
1. In tutto il sistema normativo
italiano il termine «sordomuto», come definito nel secondo comma
dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito con
l’espressione «sordo preverbale». A tutti gli effetti di legge devono
considerarsi «sordi preverbali» i soggetti affetti da «sordità congenita
o acquisita durante l’età evolutiva».
.
Art. 2.
1. Al fine di facilitare
l’integrazione sociale dei sordi preverbali, in particolare garantendo
il diritto alla comunicazione, le regioni istituiscono, presso
l’assessorato competente, il registro dei mediatori della comunicazione,
comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della
lingua orale-labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea
e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria
alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l’iscrizione al
registro sono posti a carico degli interessati.
2. Le regioni possono altresì
istituire corsi di formazione professionale per mediatori della
comunicazione effettuata con le modalità comunicative di cui al comma 1.
3. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, della
pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e
le modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali di cui al
comma 1. Nello stesso decreto sono indicati i requisiti minimi necessari
per l’iscrizione.
4. Il Ministro per la solidarietà
sociale promuove le opportune intese tra le associazioni professionali dei
mediatori della comunicazione, l’Ente nazionale sordomuti e le
associazioni dei sordi preverbali e delle loro famiglie maggiormente
rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un
codice deontologico per gli iscritti al registro di cui al comma 1.
Art. 3.
1. A decorrere dall’anno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono
tenute ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un servizio
automatico con addebito all’abbonato richiamato (numero verde)
raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante
voce, fax, SMS. Sono altresì tenuti ad offrire analoghe prestazioni i
soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica
utilità.
2. Gli interventi di cui al
primo periodo del comma 1 sono effettuati, nei limiti delle ordinarie
disponibilità iscritte nello stato di previsione di ciascuna
amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. Ai soggetti di cui al comma 1,
secondo periodo, che non rientrino tra le pubbliche amministrazioni di cui
al predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, è concesso, per le
finalità di cui al medesimo comma, un credito d’imposta fino a un terzo
della spesa sostenuta e comunque non superiore a lire 400 milioni.
4. Il credito d’imposta di cui al
comma 3, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è
comunque riportabile nei periodi d’imposta successivi, può essere fatto
valere ai fini del versamento dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione,
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Il credito d’imposta non è rimborsabile; tuttavia esso
non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.
5. Con decreto del Ministro delle
finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure di controllo in
funzione del contenimento dell’evasione fiscale e contributiva,
prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito
d’imposta.
6. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione
contabile dei crediti di imposta di cui al comma 3, nei limiti delle
ordinarie disponibilità di bilancio.
7. Il credito d’imposta di cui al
comma 3 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il
beneficio di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 4.
1. Ai soggetti minorati
dell’udito ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, o divenuti
tali per cause diverse da quelle previste dalla predetta legge n. 381
del 1970 è concesso il riconoscimento di centoventi minuti gratuiti di
utenza telefonica. Le modalità del riconoscimento saranno determinate con
apposito regolamento adottato con decreto del Ministro competente.
Art. 5.
1. Le società autorizzate a
gestire i servizi di telefonia fissa e mobile garantiscono, in caso di
segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee telefoniche utilizzati
da persone minorate dell’udito, un intervento di ripristino o di
manutenzione entro le ventiquattro ore seguenti.
Art. 6.
1. Nei limiti delle ordinarie
disponibilità di bilancio, a cura del Ministero dei trasporti e della
navigazione sono installati sistemi di comunicazione visiva presso le
stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, navali, portuali
e marittime e predisposti verifiche e aggiornamenti dei medesimi con
periodicità almeno triennale.
Art. 7.
1. Per gli interventi di cui
alla presente legge è istituito un fondo pari a lire 6.000 milioni annue
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni competenti,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a ripartire tali
risorse per le finalità previste dalla presente legge.
2. All’onere derivante
dall’attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni a
decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione.
Art. 8.
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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