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DISEGNO DI LEGGE
    n.814

d’iniziativa del senatore ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 2001

Nuove norme in favore dei minorati uditivi

Onorevoli Senatori. – Verso la fine della passata legislatura, il 1º marzo 2001, il Senato approvò a grande maggioranza il disegno di legge che oggi si ripropone, nell’identico testo, confidando in un positivo accoglimento di esso da parte di tutti i Gruppi politici, di maggioranza e di opposizione. Giova infatti ricordare che il disegno di legge, già fatto proprio dai Gruppi politici all’epoca di minoranza e iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Senato, fu approvato all’unanimità in un testo solo leggermente modificato rispetto a quello licenziato dalla Commissione lavoro, previdenza sociale. In particolare, accogliendo alcuni rilievi di carattere finanziario sollevati dalla Commissione bilancio in sede di espressione del parere, l’Aula del Senato apportò due modifiche all’articolo 3: con la prima, al comma 3, venne introdotto un principio di gradualità nella determinazione del credito d’imposta accordato ai soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità in relazione alle spese sostenute per adeguare i centralini telefonici alle necessità di comunicazione delle persone minorate dell’udito; con la seconda venne soppresso, per motivi di copertura finanziaria, il comma 8, che riduceva l’IVA sull’acquisto di dispositivi ed ausili destinati al supporto alla comunicazione e acquisiti da soggetti pubblici e privati operanti con finalità di sostegno alle persone minorate dell’udito e alle loro famiglie. L’articolo 4 è stato poi integrato da un periodo aggiuntivo, che rinvia ad un decreto del Ministro competente la definizione delle modalità per il riconoscimento di centoventi minuti di utenza telefonica gratuita per le persone disabili e, infine, l’articolo 7, recante la disposizione di copertura finanziaria, è stato approvato dall’Aula in un nuovo e più preciso testo.

    Tali essendo le modifiche introdotte dall’Assemblea, si riproduce, per il resto, il testo della relazione della Commissione, che dà conto con ampiezza del contenuto e delle motivazioni del provvedimento:

    «Il disegno di legge n. 1859, d’iniziativa del senatore Greco e di altri senatori, recante norme in favore dei minorati uditivi, è stato inserito nel calendario dei lavori dell’Assemblea tra gli argomenti indicati dai Gruppi politici dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento del Senato. Sui contenuti di esso, peraltro, si è verificata un’ampia convergenza di tutte le componenti politiche della Commissione, a prescindere dallo schieramento di appartenenza, nella comune consapevolezza dell’esigenza di assicurare norme mirate a rafforzare la tutela delle persone colpite da una forma particolarmente grave di disabilità e, soprattutto, di adeguare tale tutela alla crescente domanda di integrazione sociale e alle nuove possibilità offerte a tale fine dall’evoluzione tecnologica, in particolare nel settore delle comunicazioni.

    Sulla base di tale convergenza, il disegno di legge n. 1859 è stato concordemente indicato come testo base, rispetto agli altri provvedimenti che sono stati abbinati nell’esame (e dei quali si darà conto più oltre), non soltanto in considerazione della esigenza di conferire la dovuta visibilità ad una rilevante iniziativa politica dei Gruppi dell’opposizione, ma anche per la maggiore complessità ed organicità del testo. La Commissione si è quindi posta il problema di pervenire alla formulazione di un articolato che tenesse presenti in particolare i problemi attinenti alla copertura finanziaria. Partendo da tale considerazione e valutata l’opportunità di alleggerire comunque il testo iniziale, non soltanto attraverso il ridimensionamento delle disposizioni di spesa, ma anche sfrondando l’articolato di alcune disposizioni che risultavano, ad un più approfondito esame, superate, la Commissione ha concordemente optato per l’elaborazione di una nuova formulazione del testo originario del disegno di legge n. 1859, poi predisposta dal relatore, al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati, senza, d’altra parte, rinunciare ai contenuti portanti del provvedimento. Su tale modo di procedere, peraltro, ha convenuto lo stesso primo firmatario del disegno di legge n. 1859, intervenendo nella seduta tenutasi il 14 giugno 2000.
    Dal nuovo testo del relatore risultano pertanto espunti alcuni articoli del progetto originario. In particolare, si propone la soppressione degli articoli 2 e 3, riguardanti, rispettivamente, la misura dell’indennità di comunicazione erogata ai sordi preverbali ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, e l’attribuzione di una indennità cumulativa alle persone colpite da più minorazioni: la materia costituisce infatti uno degli oggetti della delega legislativa conferita al Governo per il riordino degli emolumenti e delle indennità derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, ai sensi dell’articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di riforma del sistema dell’assistenza pubblica.
    Si è poi ritenuto che l’articolo 5, recante l’obbligo, per le regioni, di dare priorità all’attuazione degli interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce di cui all’articolo 6 della medesima legge n. 104 del 1992, fosse sostanzialmente ripetitivo della disposizione contenuta in tale norma, e pertanto privo di effettiva portata innovativa.
    Ai sensi dell’articolo 6 del testo originario, ai lavoratori sordomuti – le cui attività sono assimilate ai lavori particolarmente usuranti – viene riconosciuto, a richiesta, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni o aziende private, utile ai soli fini previdenziali e di quiescenza. Tale articolo del disegno di legge n. 1859 riproduce la sostanza del contenuto normativo dei disegni di legge n. 2700, d’iniziativa del senatore Besso Cordero e di altri senatori, e n. 3129, d’iniziativa del senatore Bonatesta e di altri senatori, l’esame dei quali era già stato avviato in Commissione, precedentemente all’inizio della trattazione del disegno di legge che viene ora trasmesso all’Assemblea, e sui quali era già da tempo pendente la richiesta di relazione tecnica, avanzata dalla Commissione bilancio, programmazione economica, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento. I predetti disegni di legge, data l’affinità della materia, sono poi stati abbinati ai disegni di legge n. 1859 e n. 106, e ad essi si è successivamente aggiunto anche il disegno di legge n. 4293, d’iniziativa della senatrice Mazzuca Poggiolini, recante anch’esso disposizioni previdenziali dello stesso tenore degli altri provvedimenti. Vincendo resistenze e perplessità di varia natura, la Commissione ha deciso in un primo tempo di espungere le norme relative ai benefici previdenziali, non già perchè contraria ad esse, ma in considerazione della circostanza per cui la loro elevata onerosità, in assenza di una adeguata disponibilità per la copertura finanziaria, avrebbe potuto tradursi in un ostacolo insormontabile all’ulteriore progresso dell’esame in Commissione e poi della discussione in Assemblea. La questione è stata poi risolta, in modo parziale ma significativo, con l’approvazione dell’articolo 80, comma 3 della legge finanziaria 2001. Tale disposizione, infatti, ha introdotto un beneficio previdenziale della stessa natura di quello previsto all’articolo 6 del disegno di legge n. 1859 oltre che dai disegni di legge sopra richiamati. Le principali differenze riguardano la decorrenza, che la legge finanziaria prevede dal 2002, e la misura del beneficio, che la legge finanziaria stessa commisura a due mesi di contribuzione figurativa per ciascun anno di lavoro effettivamente prestato, con un tetto massimo di cinque anni, mentre nei disegni di legge citati si considerano quattro mesi per ciascun anno effettivamente lavorato, senza alcun tetto.
    Malgrado tali differenze, e dopo uno specifico approfondimento, la Commissione ha formalmente preso atto che la legge finanziaria per il 2001 ha sostanzialmente recepito, pur con le limitazioni sopra rilevate, il principio sostenuto all’articolo 6 del disegno di legge n. 1859, oltre che dei disegni di legge nn. 2700, 3129, e 4293, e da più parti, sia dalle forze politiche di maggioranza che di opposizione, si è sottolineata l’esigenza di intraprendere un’iniziativa incisiva ai fini dell’estensione a quattro mesi del periodo di contribuzione figurativa concedibile. Al termine di tale riflessione, però, i rappresentanti dei diversi Gruppi politici hanno convenuto sull’opportunità di dare per acquisito il risultato, pur provvisorio, così raggiunto, e di assicurare comunque un esito procedurale all’esame dei disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293, mediante la proposta all’Assemblea di dichiararne l’assorbimento nel testo-base.
    Sempre alla luce delle proposte di riformulazione elaborate dal relatore, l’articolo 11 del disegno di legge n. 1859 è apparso superfluo, e, inoltre, suscettibile di creare non pochi problemi dal punto di vista della copertura finanziaria, nella parte in cui pone a carico del bilancio statale gli oneri, peraltro non quantificati, derivanti dall’istituzione di numeri verdi presso ciascuna amministrazione.
    Per quanto riguarda l’articolo 12, il primo periodo, a norma del quale lo Stato, le regioni, gli enti locali, ognuno secondo le proprie competenze, sono tenuti ad attivarsi per l’abbattimento delle barriere della comunicazione, è apparso in parte ripetitivo della legislazione vigente e in altra parte generico nel contenuto dispositivo, così come si è rilevata la genericità del secondo periodo del comma 1, nella parte in cui la RAI e le reti televisive private sono sollecitate a sottotitolare le notizie più importanti non solo durante il telegiornale ma anche durante i dibattiti politici e scientifici. È sembrata infine di difficile attuazione la disposizione che obbliga i teatri a fornirsi di posti in prima fila con cuffie in FM per audiolesi. Di tale articolo, come si vedrà più avanti è stata invece recuperata la parte riguardante il sistema informativo delle stazioni di ogni tipo.
    Dall’articolato che si sottopone all’Assemblea è stato espunto anche l’articolo 13, recante disposizioni interpretative dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente alla concessione dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni. Si è infatti appurato, in seguito a specifici approfondimenti, che la materia è già regolata nel modo indicato dallo stesso articolo 13 con una serie di circolari dell’INPS, successive alla data di presentazione del disegno di legge n. 1859.
    Con lo scopo di evitare duplicazioni, la Commissione ha poi proposto la soppressione degli articoli 14 e 15, con i quali, rispettivamente, si fissa nel limite massimo di 5 miliardi annui il contributo pubblico al Centro di supporto psicopedagogico all’integrazione scolastica dei soggetti minorati uditivi, costituito dall’Ente nazionale sordomuti, e si sottopone l’attività di tale centro alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Si tratta infatti di materie oggetto di due disegni di legge all’esame della 7ª Commissione permanente.
    Non è poi parso opportuno dare corso all’articolo 16, che attribuisce all’Ente nazionale protezione ed assistenza sordi la qualifica di ente di interesse nazionale; secondo la Commissione, la norma non ha infatti particolare portata innovativa e non è pertanto tale da modificare la situazione esistente.
    Tale essendo la pars destruens, la Commissione, valutata l’ampiezza delle riformulazioni prospettate dal relatore nella seduta del 31 maggio 2000, ha ritenuto opportuno conferirgli il mandato per pervenire alla redazione di uno schema di nuovo testo del disegno di legge n. 1859, adottato come testo base, fondata su una rielaborazione di una parte dell’articolato iniziale.
    Una prima stesura del nuovo testo è stata quindi presentata dal relatore nella seduta del 13 giugno 2000. Su tale testo si è svolto un approfondito dibattito in Commissione ed è stato acquisito l’avviso dell’associazione Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi (FIADDA) e dell’Ente nazionale sordomuti (ENS), mediante incontri informali svoltisi separatamente il 27 giugno. Le associazioni ascoltate, pur divergendo su alcuni punti, hanno fornito utili indicazioni, relativamente, in particolare all’organizzazione su scala regionale dell’albo dei mediatori della comunicazione, alla formazione professionale degli stessi e alla definizione di un codice deontologico. Nel corso di entrambe le audizioni si è dato conto del notevole sviluppo tecnologico intervenuto nel settore della telefonia mobile, che apre nuove possibilità per il sostegno dei minorati uditivi e della quale è stato auspicato un uso sempre più esteso. In tale occasione l’ENS ha anche manifestato la sua preferenza per l’adozione dell’espressione “sordo prelinguale“ e si è espresso a favore di un rafforzamento della formazione all’uso della lingua dei segni, sulla quale invece si è detta fortemente perplessa la FIADDA.
    Raccogliendo le indicazioni emerse dalla discussione in Commissione e dalle audizioni informali, il relatore ha pertanto proceduto alla predisposizione di una nuova stesura dello schema, integrando e perfezionando alcune formulazioni: esso, insieme agli emendamenti approvati, costituisce il testo che si sottopone all’esame dell’Assemblea, e che appare più snello e meno oneroso della proposta di legge originaria, secondo l’impegno assunto all’inizio dell’esame in sede referente.
    L’articolo 1 provvede a sostituire in tutto il sistema normativo italiano il termine “sordomuto“, come definito nel secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, con l’espressione “sordo preverbale“, precisando altresì che a tutti gli effetti di legge devono considerarsi “sordi preverbali“ i soggetti affetti da “sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva“.
    La qualificazione, ricorrente nell’ordinamento giuridico e quindi anche nel linguaggio comune, di “sordomuto“ risulta infatti impropria sul piano medico-fisiologico, socialmente discriminante per ragioni culturali, e soprattutto ingiusta e lesiva dei diritti soggettivi della personalità nella misura in cui non è rispettosa delle potenzialità raggiungibili tramite l’intervento riabilitativo. Il termine “sordomuto“, in effetti, pur denotando una patologia che, come qualsiasi altra patologia, non deve in alcun modo ledere il rispetto e la considerazione personale e sociale di chi è portatore (i portatori stessi che ne hanno con maturità preso coscienza non se ne sentono sminuiti), purtroppo può essere ancora connotativa di pregiudizi nati in fasi storiche nelle quali questa patologia poteva effettivamente determinare l’emarginazione. Ciò che, in sintesi, deve essere chiaro è che il rifiuto del termine “sordomuto“ non deriva in alcun modo dalla non accettazione della patologia che esso vuole contraddistinguere, ma semplicemente dalla sua impropria qualificazione clinica e sociale. Si tratta di una denominazione, pertanto, che, come in ogni altro Paese socialmente evoluto, va modificata e da noi va fatto anche in nome del processo di integrazione europea che non può essere soltanto economico e politico, ma proprio perchè sia tale, nel senso più profondo dei termini, deve essere anche di omogeneizzazione culturale ed etica. L’articolo 1, del tutto coincidente con l’articolo unico che costituisce il disegno di legge n. 106, d’iniziativa della senatrice Daniele Galdi, riprende il testo di un provvedimento già approvato all’unanimità, in sede deliberante, dalla Commissione lavoro nel corso della XI legislatura (atto Senato n. 748), ripresentato poi nella XII legislatura (atto Senato n. 150). Si tratta pertanto di un provvedimento lungamente maturato, e propone una innovazione terminologica le cui motivazioni attengono in primo luogo a ragioni di ordine scientifico, dato che è ormai universalmente riconosciuto che non esiste alcuna categoria patologica configurabile come “sordomutismo“. Questo termine, in effetti, sembrerebbe presupporre una connessione fisico-patologica fra sordità e mutismo, quando invece, come è noto, il mutismo nel sordo, non può, nella normalità dei casi, collegarsi a nessuna alterazione o menomazione organica dell’apparato vocale, nè originaria nè derivata, restando potenzialmente intatte nel bambino anche sordo profondo le potenzialità meramente fisiologiche, cosí come quelle neurofunzionali, del suo apparato vocale, ancorchè la parola non possa da lui essere acquisita per via normale. L’incapacità di acquisire il linguaggio per via normale, come è noto, discende semplicemente dall’impossibilità sensoriale di percepire i suoni e quindi di riprodurli. Tanto è vero che con le tecniche specialistiche oggi esistenti anche i sordi profondi, se tempestivamente e correttamente educati tramite una adeguata riabilitazione, possono acquisire il linguaggio verbale. Tecnicamente parlando dal punto di vista medico-fisiologico, chi è affetto da questa invalidità può pertanto essere più propriamente qualificato “sordo e/o sordo preverbale“.
    La qualificazione di “preverbale“ viene poi preferita a quella di “prelinguale“ da altri proposta. Quest’ultima, richiamandosi al concetto di linguaggio, investe un momento culturale più vasto rispetto a quello della parola, intesa come semplice funzione organica, cioè come modalità “parlata“ del linguaggio. In effetti, anche chi è affetto da sordità congenita o infantile può arrivare, quanto meno attraverso l’apprendimento della scrittura, a dominare tutte le significanze etnico-culturali di una lingua parlata, ma non potrà mai, per via normale, arrivare alla verbalizzazione di quella lingua. L’elemento discriminante, pertanto, non è tanto quello linguistico quanto quello verbale. Anche sul piano della tecnica legislativa, la sostituzione in ogni parte del nostro ordinamento del termine “sordomuto“ con quello di “sordo o sordo preverbale“ non sembra dar luogo ad alcun inconveniente interpretativo, nè sembra incidere sull’euritmia complessiva del sistema giuridico. Come è noto, le recenti e fondamentali norme che definiscono questa categoria di handicap sono la legge 26 maggio 1970, n. 381, la legge 2 aprile 1968, n. 482 (successivamente abrogata dalla legge n. 68 del 1999), e la legge 21 novembre 1988, n. 508, dove già si prevede il termine di sordo prelinguale: in sintesi, i requisiti opportunamente richiesti da queste norme per qualificare un soggetto “sordomuto“, e che pertanto ne giustificano una normativa a difesa, sono la sordità e l’incapacità di apprendere per via normale il linguaggio.
    In altri termini, nel nostro ordinamento ciò che qualifica l’handicap in considerazione non è la semplice sordità, ma la sordità congiunta al fatto che da questa conseguano difficoltà all’apprendimento del linguaggio. Ciò si desume dal fatto che la sordità sia congenita o acquisita in età evolutiva, perchè solo entro l’età evolutiva si apprende il linguaggio e chi diventasse sordo in età successiva il linguaggio dovrebbe già averlo appreso per via normale. Le difficoltà sociali che indubbiamente derivano a chi è diventato sordo, magari per cause di guerra e di lavoro, in età successiva a quella dell’apprendimento del linguaggio, trovano considerazione nel quadro più generale delle invalidità civili. Con ciò resta dimostrato che il termine “sordomuto“ non solo è improprio sul piano clinico, ma neppure è essenziale all’interpretazione della norma, e ciò in quanto gli elementi qualificanti le categorie individuate dalla norma (che – come si è detto – non sono la sordità e il mutismo, ma la sordità esistente prima dell’apprendimento della parola) sono più efficacemente rese dall’espressione “sordo preverbale“.
    L’articolo 2, al comma 1, prevede l’istituzione, presso le regioni, dei registri dei mediatori della comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della lingua orale/labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l’iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati. La formula del registro, più attento alla dimensione della pubblicità-notizia, è sembrata preferibile rispetto a quella, originariamente prevista all’articolo 4, dell’albo professionale, mentre la scelta di affidare tale registro alle regioni è stata adottata anche in recepimento di una specifica indicazione fornita dalle associazioni interpellate. Con il comma 2 viene data facoltà alle regioni di istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione per i quali sono previste le modalità comunicative di cui al comma 1. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i ministri della sanità, della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali, nonchè i requisiti minimi necessari per l’iscrizione. Allo stesso Ministro per la solidarietà sociale, il comma 4 conferisce poi il compito di promuovere le intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l’Ente nazionale sordomuti e le associazioni dei sordi preverbali e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro.
    Di particolare rilievo, l’articolo 3, che, articolando meglio le indicazioni già presenti nell’articolo 7 del testo originario, obbliga le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità, ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un numero verde raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, SMS. Per le pubbliche amministrazioni l’obbligo decorre dall’esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della legge, e gli interventi relativi sono effettuati nei limiti delle ordinarie disponibilità e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
    Per i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità, il comma 3 prevede, in connessione con gli oneri derivanti dall’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1, la concessione di un credito d’imposta pari a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a L. 400 milioni. I successivi commi 4, 5 e 6 definiscono rispettivamente le modalità con cui tale credito può essere fatto valere, le procedure di controllo in funzione del contenimento dell’evasione fiscale e contributiva, nonchè le specifiche causa di decadenza dal diritto al credito e le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta medesimi, mentre il comma 7 sancisce la non cumulabilità del beneficio fiscale in argomento, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede “il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile“.
    Con il comma 8, infine, i dispositivi ed ausili destinati al supporto alla comunicazione acquistati da soggetti pubblici e privati che operano con finalità di sostegno alle persone minorate dell’udito e delle loro famiglie sono inclusi tra i beni soggetti all’aliquota IVA del 4 per cento.
    Con l’articolo 4 viene concesso ai soggetti disabili ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, o divenuti disabili dell’udito per altre cause, il riconoscimento di centoventi minuti gratuiti di utenza telefonica, demandandosi al Ministro per la solidarietà sociale la determinazione delle modalità tecniche per la concessione di tale agevolazione.
    A norma dell’articolo 5, poi, le società autorizzate a gestire i servizi di telefonia fissa e mobile garantiscono, in caso di segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee telefoniche utilizzati da persone disabili, un intervento di ripristino o di manutenzione entro le ventiquattro ore seguenti, mentre con l’articolo 6 si dispone che a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione si provveda ad installare sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, portuali e marittime, predisponendo verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale.
    L’articolo 7, infine, reca la norma di copertura finanziaria, quantificando l’onere complessivo in 6 miliardi annui, a decorrere dal 2001, mentre l’articolo 8 dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Per quanto riguarda il profilo attinente alla copertura finanziaria del provvedimento, va poi rilevato che la Commissione programmazione economica, bilancio, chiamata ad esprimere il proprio parere sullo schema di nuovo testo del disegno di legge n. 1859 e sugli annessi emendamenti, chiese la trasmissione della relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento, il 17 ottobre 2000. Il 10 gennaio 2001, essendo inutilmente (ed ampiamente) decorso il termine previsto dalla predetta disposizione regolamentare, pur in assenza della relazione tecnica e del conseguente parere della 5ª Commissione permanente, la Commissione convenne sull’opportunità di riprendere l’esame del disegno di legge, concludendolo il successivo 16 gennaio con il conferimento del mandato al relatore di riferire in senso favorevole al testo del disegno di legge n. 1859, come modificato, e di proporre l’assorbimento dei disegni di legge nn. 106, 2700, 3129 e 4293.
    Considerata la rilevanza sociale delle materie affrontate dal testo che si sottopone alla discussione dell’Assemblea, è auspicabile che esso venga affrontato con la dovuta tempestività e sia trasmesso quanto prima all’altro ramo del Parlamento, per la definitiva approvazione».

DISEGNO DI LEGGE - Senatore Zanoletti
Art. 1.

    1. In tutto il sistema normativo italiano il termine «sordomuto», come definito nel secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito con l’espressione «sordo preverbale». A tutti gli effetti di legge devono considerarsi «sordi preverbali» i soggetti affetti da «sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva».

. Art. 2.

    1. Al fine di facilitare l’integrazione sociale dei sordi preverbali, in particolare garantendo il diritto alla comunicazione, le regioni istituiscono, presso l’assessorato competente, il registro dei mediatori della comunicazione, comprendente gli interpreti della lingua dei segni, gli interpreti della lingua orale-labiale, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. Gli oneri per l’iscrizione al registro sono posti a carico degli interessati.

    2. Le regioni possono altresì istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione effettuata con le modalità comunicative di cui al comma 1.
    3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di costituzione e di tenuta dei registri regionali di cui al comma 1. Nello stesso decreto sono indicati i requisiti minimi necessari per l’iscrizione.
    4. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove le opportune intese tra le associazioni professionali dei mediatori della comunicazione, l’Ente nazionale sordomuti e le associazioni dei sordi preverbali e delle loro famiglie maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai fini della definizione di un codice deontologico per gli iscritti al registro di cui al comma 1.

Art. 3.

    1. A decorrere dall’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono tenute ad istituire, presso i loro centralini telefonici, un servizio automatico con addebito all’abbonato richiamato (numero verde) raggiungibile con apparecchi di telefonia sia fissa sia mobile mediante voce, fax, SMS. Sono altresì tenuti ad offrire analoghe prestazioni i soggetti incaricati di pubblico servizio e gestori di servizi di pubblica utilità.

    2. Gli interventi di cui al primo periodo del comma 1 sono effettuati, nei limiti delle ordinarie disponibilità iscritte nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
    3. Ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, che non rientrino tra le pubbliche amministrazioni di cui al predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, è concesso, per le finalità di cui al medesimo comma, un credito d’imposta fino a un terzo della spesa sostenuta e comunque non superiore a lire 400 milioni.
    4. Il credito d’imposta di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d’imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d’imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.
    5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le procedure di controllo in funzione del contenimento dell’evasione fiscale e contributiva, prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito d’imposta.
    6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 3, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.
    7. Il credito d’imposta di cui al comma 3 non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il beneficio di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 4.

    1. Ai soggetti minorati dell’udito ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, o divenuti tali per cause diverse da quelle previste dalla predetta legge n. 381 del 1970 è concesso il riconoscimento di centoventi minuti gratuiti di utenza telefonica. Le modalità del riconoscimento saranno determinate con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro competente.

Art. 5.

    1. Le società autorizzate a gestire i servizi di telefonia fissa e mobile garantiscono, in caso di segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee telefoniche utilizzati da persone minorate dell’udito, un intervento di ripristino o di manutenzione entro le ventiquattro ore seguenti.

Art. 6.

    1. Nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione sono installati sistemi di comunicazione visiva presso le stazioni ferroviarie, aeroportuali, delle metropolitane, navali, portuali e marittime e predisposti verifiche e aggiornamenti dei medesimi con periodicità almeno triennale.

Art. 7.

    1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito un fondo pari a lire 6.000 milioni annue da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a ripartire tali risorse per le finalità previste dalla presente legge.

    2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 8.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.