| |
PROGETTO DI LEGGE
AC n. 1151 d'iniziativa del deputato PERETTI
Disposizioni in materia di
istruzione e formazione delle persone colpite da sordità
Presentata il 3 luglio 2001
Onorevoli Colleghi!
Dall'esperienza dell'Osservatorio permanente e della consulta presso
l'ufficio studi e programmazione del Ministero della pubblica istruzione,
ma soprattutto dalle esperienze numerose e lodevoli di inserimento
realizzate dalla "scuola militante", si rileva che le maggiori
difficoltà che si incontrano per l'integrazione degli alunni in
situazione di handicap riguardano i soggetti che presentano minorazioni
sensoriali: i ciechi per un verso (soprattutto per l'autonomia
nell'ambiente, per la lettura e la scrittura), i sordi per un altro verso,
prevalentemente psichico (essi, infatti, si sentono isolati anche fra i
loro compagni e tutti gli altri normoudenti).I sordi soffrono perché non
capiscono e non riescono a farsi capire se non dopo un'adeguata istruzione
che può ridurre di molto il loro disagio e la loro grave limitazione.
L'integrazione scolastica è da considerare la "vittoria"
sull'handicap, ma essa costituisce una "mèta", non un punto di
partenza; un punto d'arrivo, dopo un lungo trattamento, il più precoce
possibile, il più qualificato per scienza ed esperienza.
Da anni si cerca di globalizzare il problema degli alunni in situazione di
handicap sia con la trasformazione dei corsi di specializzazione da
monovalenti a polivalenti, sia con la guerra alle scuole speciali tout
court; ma il problema, come si può ben constatare, è tutt'altro che
risolto. E' impossibile credere di superare gli ostacoli di una condizione
costituita da cause del tutto peculiari con interventi generalizzati e non
specifici.
Ed ecco, infatti, che la realtà scolastica dei sordi presenta ancora
tutte le sue resistenze e inadempienze che i provvedimenti in vigore non
hanno estirpato.
Non si intende tenere gli alunni sordi ghettizzati né separati dai
loro coetanei normoudenti. Ma si ritiene che l'integrazione, la più
completa, costituisca un traguardo da raggiungere il più presto
possibile, partendo, però, con i mezzi e le modalità ritenuti
indispensabili e congrui allo sviluppo della comunicazione che, sola, può
permettere la vera integrazione. Per raggiungere i citati obiettivi, ecco
le indicazioni raccolte nella presente proposta di legge:
- la precocità dell'intervento, in quanto i bambini sordi hanno
bisogno di apprendere il più presto possibile a comunicare con la
mamma, con la famiglia e con le persone del loro ambiente al fine di
evitare una devianza iniziale;
- il bilinguismo: la prima comunicazione del bambino sordo non potrà
essere strettamente verbale, né soltanto gestuale. Per raggiungere
questo obiettivo la famiglia avrà bisogno di un sostegno e di una
guida speciali.
In questa direzione, ci viene in aiuto la legge 5 febbraio 1992, n.
104, che all'articolo 13, prevede esplicitamente personale specializzato
negli asili nido per provvedere alle esigenze dei bambini con handicap.
Non si vede proprio come questi "apprendimenti-insegnamenti"
possano essere trasferiti dal settore della "pubblica
istruzione" al settore sanitario. Le istituzioni statali per sordi
sono scomparse; altre istituzioni private riconosciute sono chiuse o
ridotte in cattive condizioni. Alcune, invece, continuano ad avere la
fiducia e il sostegno delle famiglie e svolgono egregiamente il loro
compito delicato e impegnativo. Ma il Ministero della sanità continua ad
accanirsi anche contro queste ultime istituzioni, imponendo loro il
personale sanitario a condizioni economiche "capestro".
E' necessario e urgente, perciò, che le suddette istituzioni ritornino
nell'ambito della istruzione pubblica per svolgere la loro apprezzata
attività nei modi che vengono segnalati dai più avanzati studi anche in
ambito internazionale. E, precisamente, intervenire precocemente per
rispondere ai peculiari bisogni del piccolo sordo per arrivare
gradualmente e il più presto possibile a un'integrazione globale. Il
tutto deve avvenire in ambiente aperto e frequentato anche da popolazione
scolastica normale, ma dotato di personale docente specializzato e di
attrezzature adeguate per il trattamento specifico e per l'aiuto di cui
hanno bisogno assoluto il bambino sordo e la sua famiglia.
Le medesime istituzioni dovranno avvalersi anche di una équipe
sanitaria, formata da un pediatra, da un otorinolaringoiatra, da un
audioprotesista e da uno o più logopedisti. Oltre alle intese tra le
istituzioni e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, è necessario provvedere alla preparazione del personale docente
con opportuni corsi di specializzazione. Secondo le disposizioni vigenti,
la specializzazione del personale docente per l'istruzione degli alunni in
situazione di handicap dovrà essere conseguita durante gli studi
universitari. In attesa che ciò avvenga, si propone di provvedere subito
con l'organizzazione di corsi integrativi annuali monovalenti per i
docenti che sono già in possesso del diploma polivalente. I suddetti
corsi integrativi potrebbero svolgersi presso alcune istituzioni secondo i
programmi indicati nell'allegato alla proposta di legge.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il bambino che nasce privo dell'udito o che perde l'udito durante i
primi anni di vita, è sottoposto, su segnalazione dei genitori, a
screening neonatale da parte degli operatori dell'azienda sanitaria locale
per gli aspetti clinici, ovvero eziopatogenici, e da parte di altri
operatori specializzati, per gli aspetti funzionali relativi alla diagnosi
e al profilo dinamico. 2. Qualora, a seguito dell'accertamento di cui al
comma 1, siano rilevati residui uditivi, è applicata la protesizzazione
e, se richiesto, è applicabile anche l'impianto cocleare
Art. 2.
1. L'esercizio della comunicazione verbale del bambino sordo, non
potendo iniziare ed esplicarsi mediante l'ascolto e l'imitazione dei
genitori o di altri modelli circostanti, rende necessari interventi
specifici da parte delle strutture educative.
2. Le famiglie del bambino sordo preverbale possono usufruire per le
attività di istruzione e di formazione dell'aiuto e della guida di
personale specializzato, messo a disposizione dalle istituzioni
scolastiche. 3. Il personale di cui al comma 2 collabora con la famiglia
per mezzo di azioni dirette sul bambino e di dimostrazioni pratiche
rivolte ai genitori. 4. Il piano educativo individualizzato, previsto per
ciascun allievo portatore di handicap, è predisposto congiuntamente dagli
operatori dell'azienda sanitaria locale, dal personale docente e dagli
specialisti.
Art. 3.
1. La persona colpita da sordità ha diritto, nel corso della prima
infanzia, a restare in famiglia e, nell'età successiva, ad essere accolta
nelle istituzioni di istruzione e di formazione, in sedi non lontane dal
luogo di abituale dimora.
2. Poiché l'istituzione scolastica deve offrire a ciascun allievo la
massima efficienza, sono istituiti presso talune unità scolastiche centri
risorse destinati ai portatori di handicap gravi. 3. I centri risorse di
cui al comma 2 sono dotati di attrezzature e di personale tecnico e
docente specializzato e sono finalizzati sia all'integrazione sociale,
anche attraverso la partecipazione alla normale vita dell'istituto a cui
il centro risorse è annesso, sia alla prestazione di
insegnamenti-apprendimenti adeguati ai bisogni determinati dall'età e
dalla minorazione sensoriale e conformi alla preparazione raggiunta
dall'allievo.
Art. 4.
1. I centri risorse di cui all'articolo 3 sono distribuiti nel
territorio in ragione delle esigenze comprovate dal numero dei soggetti
coinvolti e da criteri di razionalità logistica ed economica.
2. I centri risorse previsti per gli allievi sordi sono collocati nelle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia statali che private,
pareggiate e legalmente riconosciute.
3. Le istituzioni scolastiche che intendono provvedere all'istruzione e
alla formazione dei sordi, con l'ausilio di un centro risorse, devono
ottenere l'autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, che la concede previo accertamento dei requisiti
indispensabili all'espletamento dei compiti previsti.
4. I centri risorse, statali e non statali, oltre alle finalità indicate
nel comma 3 dell'articolo 3, espletano funzioni di consulenza e di
supporto per i docenti delle istituzioni scolastiche, qualora l'allievo
sordo possa essere inserito nelle classi ordinarie.
5. Le scuole speciali o le sezioni speciali, sia statali che private,
particolarmente provviste di esperienza professionale e di sussidi
didattici, ed i centri educativi riabilitativi con sezioni scolastiche
speciali, possono assumere la denominazione di centri risorse, mantenendo
la stessa natura e le stesse mansioni, al fine di collaborare con le
istituzioni scolastiche.
6. In deroga a quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, in
materia di razionalizzazione della rete scolastica, alle scuole speciali
per sordi, statali e private, sono applicati i parametri previsti per le
scuole dei centri montani e delle zone disagiate, al fine di salvaguardare
l'attuale autonomia organizzativa, in forza della specificità delle
citate istituzioni. 7. Al fine di evitare nuove emarginazioni,
l'integrazione scolastica degli allievi sordi va intesa come un traguardo
da raggiungere gradualmente e dopo un lungo trattamento attuato nei centri
risorse, con interventi precoci e qualificati.
8. Qualora si ravvisi l'opportunità di un inserimento di allievi in
classi di udenti o, viceversa, di allievi udenti in classi di sordi, è
necessario assicurare la presenza di docenti di sostegno appositamente
specializzati, in grado di garantire il supporto individualizzato, nonché
la collaborazione di specifiche figure professionali che collaborino con
il docente di sostegno e i docenti curricolari nel reciproco sforzo di
integrazione.
9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce
con proprio decreto lo status professionale dei docenti di sostegno e
delle figure professionali di cui al comma 8.
Art. 5.
1. Il personale docente specializzato dei centri risorse e il personale
di sostegno operante nelle classi ordinarie devono frequentare specifici
corsi universitari attivati presso ogni ateneo, successivamente al
conseguimento della laurea in scienze della formazione o in altre
discipline previste nei piani di studio della scuola secondaria di primo e
di secondo grado.
2. Nelle more dell'istituzione da parte delle università dei corsi di cui
al comma 1, riservati ai docenti dei sordi che si occupano della loro
istruzione e formazione, sono organizzati, per i medesimi docenti, corsi
annuali di qualificazione per l'insegnamento nei centri risorse e nel
settore del sostegno agli allievi sordi, a integrazione degli attuali
corsi biennali polivalenti, secondo i programmi di cui all'allegato A
annesso alla presente legge. 3. I dirigenti scolastici e i docenti
curricolari delle unità operative in cui sono inseriti allievi sordi sono
sottoposti ad aggiornamento professionale secondo un piano intensivo e
differenziato, predisposto sulla base dei compiti diversi che devono
espletare.
Art. 6.
1. Nell'ambito degli accordi di programma previsti dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e
l'amministrazione scolastica forniscono agli istituti in cui operano i
centri risorse o in cui sono inseriti nelle classi ordinarie allievi sordi
i mezzi finanziari in misura congrua a fronteggiare i costi di un efficace
servizio territoriale, al fine di realizzare il progetto integrato
scuola-sanità-servizi, e di adeguare gli organici del personale
specializzato e di sostegno.
2. I contributi finanziari erogati per favorire, ai sensi del comma 1, il
più stretto raccordo fra intervento educativo e intervento specialistico
sono altresì destinati alle famiglie degli allievi sordi che frequentano
le istituzioni di istruzione e di formazione non statali, parificate e
legalmente riconosciute, nella misura corrispondente al costo per allievo
sordo sostenuto dal sistema scolastico statale di cui al comma 1. Allegato
A (articolo 5, comma 2).
ORGANIZZAZIONE DEL TERZO ANNO DEL CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE
PER L'INSEGNAMENTO AGLI ALUNNI SORDI
Atteso che saranno ammessi alla frequenza del corso i docenti già
specializzati per il sostegno degli alunni disabili, si ritiene di
adottare il seguente programma teorico-pratico allo scopo di formare i
docenti in grado di istruire ed educare alunni colpiti da sordità in modo
da garantire gli apprendimenti di cui hanno bisogno per svolgere la loro
attività docente sia presso le scuole speciali che presso le scuole
ordinarie in cui siano presenti alunni sordi.
Psicopedagogia ore 130
Didattica " 160
Nozioni di anatomia e fisiologia dell'orecchio, del suono, tipi e gradi
di sordità, audiometrie, protesi, impianti cocleari " 100
Storia dell'educazione dei sordi " 30
Legislazione scolastica " 10
Tirocinio diretto (uno o due, al massimo, tirocinanti per classe)
" 200
Totale . . . ore 630
INDICAZIONI PROGRAMMATICHE PER LE SINGOLE DISCIPLINE
DEL TERZO ANNO RIGUARDANTI IL SETTORE DELLA SORDITA'
I primi programmi di corsi polivalenti, di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 24 aprile 1986, contengono le seguenti
indicazioni che possono ancora essere considerate interessanti per il
settore della minorazione uditiva.
Conoscenze propedeutiche.
1. Fisiologia dell'udito:
a) il suono (fisica del suono, intellegibilità del suono);
b) natura dell'audizione nell'ambito della senso-percezione;
c) le patologie dei sistemi periferici di ingresso e di uscita e dei
sistemi di elaborazione centrale;
d) metodi di rilevazione della soglia uditiva;
e) la protesi acustica; scelta e adattamento; chiocciola e manutenzione.
Conoscenze interdisciplinari.
1. Sviluppo del linguaggio e il bambino sordo:
a) natura della comunicazione verbale e i suoi aspetti linguistici
(strutture fonologiche, morfosintattiche, semantico-lessicali);
b) fondamenti psicolinguistici, sociolinguistici e di linguistica teorica
che stanno alla base dei disturbi della comunicazione (relazione
paradigmatica, relazione sintagmatica, forme di progressione del pensiero,
stili cognitivi, strategie di problemi solving);
c) prerequisiti allo sviluppo del linguaggio nel normoudente;
d) natura della comunicazione extra-verbale e i suoi aspetti linguistici
(mimo, pantomima, lingua dei segni, italiano segnato, dattilologia,
bimodale).
2. Conoscenza degli interventi rieducativi:
a) interventi specifici: tensione e rilassamento, respirazione, voce,
articolazione, lettura labiale, utilizzo residui uditivi;
b) conoscenza delle tecniche rieducative attuali;
c) modalità di collaborazione con la famiglia per l'acquisizione e lo
sviluppo del linguaggio;
d) modalità di collaborazione con il logopedista.
Competenza specifica.
1. Allenamento acustico:
a) tappe evolutive e affinamento delle capacità uditive nel normoudente;
b) metodi e modalità di individualizzazione dell'educazione acustica;
c) fattori che favoriscono o condizionano i risultati dell'allenamento
acustico.
2. Educazione al linguaggio verbale del bambino sordo:
condizioni motivazionali e itinerari metodologico-didattici per la
comprensione e produzione linguistica:
a) osservazione e valutazione del linguaggio;
b) comprensione verbale (formale e informale);
c) produzione verbale (guida alla strutturazione della frase: dalla fase
nucleare alle espansioni).
3. Didattica curricolare:
problemi e suggerimenti per l'attività didattica:
a) area linguistica;
b) area matematica;
c) area scientifica e antropologica.
BOZZA DI PROGRAMMA
Psicopedagogia.
Sviluppo psicologico del fanciullo (educazione precoce). Conseguenze
della sordità. Genitori ed educazione. Basi psico-pedagogiche
dell'educazione speciale. Psicopedagogia e sviluppo del linguaggio nel
bambino. Psicopatologia dell'audizione e del linguaggio (sistemi di
elaborazione centrale).
Didattica.
Comunicazione e lingua orale (voce, fonetica articolatoria, fonemi,
ritmi) - intonazione - respirazione - apprendimento della lingua orale -
aspetti linguistici della lingua orale (strutture fonologiche,
morfosintattiche e semantico-lessicali) - lettura labiale - dattilologia -
orolessia - lingua dei segni - natura dell'audizione nell'ambito della
senso-percezione - lingua italiana - lettura e scrittura e la loro
didattica - P.C. - memoria nel sordo - produzione verbale (guida alla
strutturazione della frase: dalla frase nucleare alle espansioni) -
conoscenza e uso delle tre forme di comunicazione: orale, mimica,
combinata - aspetti evolutivi del pensiero e del linguaggio - aspetti
della comunicazione extraverbale (mimo, lingua dei segni, italiano
segnato, dattilologia, orolessia).
Anatomia - Fisiologia - Fisica acustica. Ereditarietà - epidemiologia
- patologie degli organi dell'audizione e della parola - audiometrie -
protesi (chiocciola e manutenzione) - impianti cocleari - allenamento
acustico.
Storia dell'educazione dei sordi. I sordi nell'evoluzione sociale -
l'istruzione - organizzazioni di categoria. Legislazione.
La legislazione scolastica e quella sociale per i sordi. Tirocinio.
Presenza attiva nella classe di alunni sordi in vista della prova
d'esame che si svolgerà come segue: impostazione della pronuncia in un
bambino sordo profondo; correzione e perfezionamento della lingua orale;
una lezione di lingua o di altra materia (i candidati potranno essere
aiutati soltanto per comprendere eventuali richieste di alunni sordi).
|