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Circolare Ministeriale 2 luglio 1996, n.
305 Direttiva 1 luglio 1996, n. 305
Presentazione delle richieste di autorizzazione delle iniziative di
formazione e aggiornamento promosse dalle associazioni professionali e dagli
enti culturali e scientifici
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Visto il decreto legislativo
15 aprile 1994, n. 297, che approva il T.U. delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ordine e grado;
visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola (C.C.N.L.) sottoscritto in data 4 agosto 1995;
considerato che l'art. 28 del citato C.C.N.L. ribadisce, ai commi 1
e 2, che l'aggiornamento si configura come diritto-dovere per il
personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado anche in relazione agli
istituti di progressione professionale;
considerato che il personale delle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado, nel quadro delle direttive e delle priorità di cui al
piano nazionale di aggiornamento, può adempiere al diritto-dovere
dell'aggiornamento anche attraverso un piano integrato che comprenda
le iniziative curate da enti ed associazioni professionali, purché
autorizzati dall'amministrazione centrale e periferica, sul
presupposto che il concorso e l'interazione di una pluralità di
agenzie formative possa costituire un ulteriore fattore di crescita
per il sistema educativo;
considerata la necessità di assicurare le condizioni per
un'offerta formativa di qualità in rapporto ai bisogni generali e
specifici di volta in volta evidenziati;
considerata la necessità di disciplinare la materia alla luce
delle sopraggiunte disposizioni normative;
Emana la seguente
Direttiva
Art. 1 Obiettivi e ambiti
1. L'attività di formazione ed aggiornamento del personale
direttivo, docente e A.T.A. delle scuole ed istituti di istruzione di
ogni ordine e grado si realizza nel quadro delle disposizioni
contenute nel C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto
1995, con particolare riferimento all'art. 28.
2. Allo scopo di costituire le condizioni per realizzare, in favore
del predetto personale della scuola, un'offerta formativa complessiva
e qualificata, che tenga conto, oltre che delle iniziative promosse
dall'amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, dagli IRRSAE e
dalle università, anche delle opportunità derivanti dalle iniziative
di formazione e aggiornamento organizzate dalle associazioni
professionali e dagli enti culturali e scientifici, si indicano nelle
disposizioni contenute negli articoli seguenti i requisiti soggettivi
ed oggettivi per l'autorizzazione delle attività di formazione e
aggiornamento, con la conseguente disciplina per quanto concerne i
connessi effetti.
Art. 2 Requisiti delle attività e dei soggetti richiedenti
1. Le attività di aggiornamento promosse dalle associazioni e
dagli enti debbono porsi in un quadro di coerenza e funzionalità
rispetto a:
- gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello
nazionale e le indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3
dell'art. 28 del citato C.C.N.L.;
- gli obiettivi di promozione dell'efficacia del sistema
scolastico;
- le iniziative di sostegno dei processi di innovazione in atto;
- l'evoluzione qualitativa e quantitativa dei profili
professionali;
- le esigenze e gli interessi culturali del personale scolastico
destinatario dell'attività di formazione.
2. Sono legittimati a richiedere l'autorizzazione di iniziative di
formazione e di aggiornamento:
- le associazioni professionali del personale scolastico
destinatario dell'attività
- gli enti e le associazioni dotati di personalità giuridica, i
quali per espressa previsione nello statuto o nell'atto costitutivo,
annoverano tra le finalità la formazione e l'aggiornamento del
personale destinatario dell'attività
- le associazioni e gli enti, le istituzioni scientifiche, gli enti
culturali non dotati di personalità giuridica, costituiti con atto
pubblico, i quali hanno come finalità statutaria prevalente -
risultante da espressa previsione nello statuto o nell'atto
costitutivo - la formazione e l'aggiornamento del personale
destinatario dell'attività
- gli enti dotati di personalità di diritto pubblico che per legge
o per espressa previsione dello statuto o dell'atto costitutivo
perseguano almeno una delle seguenti finalità
a) la formazione e l'aggiornamento del personale destinatario
dell'attività
b) l'attuazione dell'esercizio del diritto allo studio, attraverso
anche attività di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti;
- le istituzioni culturali dei Paesi dell'Unione europea e dei
Paesi membri dell'OCSE;
- gli enti e le associazioni con cui l'amministrazione abbia
stipulato intese e convenzioni le quali prevedano attività di
formazione e aggiornamento.
3. Le associazioni e gli enti di cui ai precedenti comuni, per
espressa previsione dello statuto o dell'atto costitutivo, non debbono
avere fini di lucro.
4. Le associazioni e gli enti aventi per statuto carattere
nazionale, che intendano presentare progetti di formazione e
aggiornamento a carattere interprovinciale o nazionale, devono
garantire una sede amministrativa centrale ed un recapito telefonico,
senza fare riferimento ad indirizzi privati.
5. Le sezioni locali delle associazioni e degli enti a carattere
nazionale o regionale devono allegare la certificazione che attesti
l'appartenenza alla struttura nazionale ed individui il responsabile
territoriale. Nel caso in cui le stesse sezioni richiedano
l'autorizzazione a svolgere attività di formazione e aggiornamento in
ambito diverso dal proprio territorio di operatività, debbono
allegare anche il parere positivo degli organismi nazionali.
6. Le associazioni e gli enti per statuto non aventi carattere
nazionale in base allo statuto o all'atto costitutivo possono chiedere
soltanto l'autorizzazione di attività che si svolgano nel proprio
ambito territoriale.
7. Le università, i consorzi fra università costituiti ai sensi
della L. 341/90, art. 8, gli IRRSAE non sono destinatari della
presente direttiva, in quanto le loro iniziative in materia di
formazione a aggiornamento non necessitano di autorizzazione.
Art. 3 Presentazione delle richieste di autorizzazione
1. Le richieste di autorizzazione a svolgere attività di
formazione e aggiornamento che hanno carattere nazionale o
interregionale debbono essere inviate direttamente al Ministero della
Pubblica Istruzione, Ufficio studi, bilancio e programmazione, entro
il 31 marzo di ogni anno. Il termine è ordinatorio, fatto salvo
quanto previsto al successivo art. 5, comma 3.
2. Le richieste di autorizzazione a svolgere attività di
formazione e aggiornamento che hanno carattere regionale,
interprovinciale o provinciale debbono essere inviate, entro la data
suddetta, al Provveditorato agli studi della provincia in cui si
svolgono i corsi stessi.
3. Le richieste di autorizzazione devono essere corredate da un
progetto per ciascuna attività richiesta, nel quale siano indicati:
1. il tema;
2. le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;
3. gli strumenti, le modalità ed i tempi della verifica e della
valutazione;
4. il programma dei lavori;
5. il nominativo e la qualifica del direttore responsabile;
6. i nominativi dei relatori;
7. i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola, con
l'indicazione del loro numero;
8. la specificazione dell'eventuale contributo finanziario
richiesto ai partecipanti come concorso alle spese organizzative e
gestionali;
9. la data di svolgimento dell'attività
4. Le associazioni, gli enti culturali e scientifici devono
presentare la domanda di autorizzazione a svolgere attività di
aggiornamento e formazione corredata dal progetto, di cui al
precedente comma 3, nonché dallo statuto o dall'atto costitutivo; per
questi ultimi, tuttavia, si può fare riferimento ad altra copia già
acquisita agli atti dello stesso ufficio centrale o periferico, purché
si precisino gli estremi della presentazione, e sempreché questa
risalga a non oltre i due anni precedenti. Le eventuali modifiche
statutarie devono risultare da atto pubblico. Le associazioni e gli
enti autorizzati dall'Ufficio studi del Ministero ai sensi della
presente direttiva a svolgere iniziative di formazione e aggiornamento
non sono tenuti a ripresentare la documentazione attestante il
possesso dei requisiti di legittimazione, di cui all'art. 2, comma 2,
nel caso di richiesta di autorizzazione successiva a quelle accolte
nel quinquennio precedente A tal fine è sufficiente una dichiarazione
contestuale alla nuova richiesta che attesti gli estremi della
precedente autorizzazione, nonché la permanenza dei requisiti di
legittimazione che avevano consentito la precedente autorizzazione. E'
consentita la non contestualità dell'indicazione della data di
svolgimento dell'attività a condizione di espressa riserva di
successiva notificazione della data stessa; tale notificazione dovrà
comunque, essere effettuata, a cura del richiedente, almeno trenta
giorni prima della data in parola.
5. La mancanza di uno o più degli elementi sopraelencati, non
consentendo una completa valutazione del progetto presentato e dei
requisiti di idoneità dei soggetti richiedenti, rende improcedibili
le richieste stesse.
6. Le attività culturali, quando costituiscano specifica materia
di convegni e congressi per i quali l'amministrazione concede
l'esonero ai sensi dell'art. 453 del T.U. 297/94 non possono essere
oggetto di contestuale richiesta di autorizzazione quali iniziative di
formazione e aggiornamento. Qualora, tuttavia, nella stessa sede e
data del convegno l'associazione o l'ente intenda individuare una
particolare fase da dedicare ad autonoma attività di formazione e
aggiornamento, può richiederne l'autorizzazione ai sensi della
presente direttiva. Ciò a condizione che si riveli possibile rilevare
puntualmente la specificità culturale e l'autonomia anche operativa
dell'attività riguardo agli elementi previsti al precedente comma 3.
I convegni che, a prescindere dalla terminologia usata dalle
associazioni o enti, consistono sostanzialmente in attività di
formazione e aggiornamento sono soggetti alle procedure di
autorizzazione previste dalla presente direttiva qualora le stesse
associazioni o enti ne richiedano espressamente l'applicazione.
Art. 4 Esame delle richieste
1. Presso l'Ufficio studi, bilancio e programmazione è istituita,
con decreto del ministro, una commissione ispettiva, con competenze
nei vari ordini e gradi di scuola e nei vari ambiti disciplinari, che
può avvalersi a titolo consultivo del parere di esperti, che essa
stessa individua, le cui valutazioni tecniche devono essere
debitamente verbalizzate.
2. Presso gli uffici provinciali è analogamente costituita, con
decreto dirigenziale, una commissione composta da ispettori tecnici
e/o capi di istituto, presieduta, comunque, da un ispettore tecnico,
che può avvalersi di personale esperto con le modalità di cui al
precedente comma.
3. Le predette commissioni hanno il compito di esaminare i progetti
presentati, la documentazione a corredo e di esprimere un motivato
giudizio in merito a tutti gli elementi di cui all'art. 4, comma 3
(2).
4. Nell'esame delle richieste di autorizzazione, le commissioni si
attengono, altresì, alle indicazioni orientative per la valutazione
delle attività di formazione e aggiornamento contenute nella
direttiva ministeriale di cui all'art. 28 del C.C.N.L., comma 3.
Art. 5 Autorizzazione delle attività
1. Gli uffici amministrativi di cui al precedente art. 4, (3)
ciascuno per la parte di propria competenza, conclusa la fase
istruttoria sulla base delle valutazioni espresse dalle citate
commissioni, emanano il relativo decreto di autorizzazione entro 90
giorni dalla data di acquisizione della domanda. L'autorizzazione
riguarda esclusivamente l'attività specifica richiesta dall'ente o
associazione ed è disposta con decreto dirigenziale.
In nessun caso l'ente può essere autorizzato a svolgere attività
di formazione e aggiornamento genericamente indicate e non sottoposte
al vaglio delle predette commissioni.
2. L'Ufficio Studi, bilancio e programmazione informa gli uffici
provinciali sedi dell'iniziativa circa l'esito delle richieste
presentate a livello nazionale e ne dà altresì comunicazione ai
soggetti interessati.
3. Le attività di formazione e aggiornamento autorizzate a livello
sia nazionale sia provinciale in base a domande prodotte entro il 31
marzo sono comprese, con le indicazioni di riferimento necessarie, in
un apposito elenco, esposto all'albo dell'ufficio scolastico
provinciale sede dell'iniziativa per le deliberazioni del collegio dei
docenti in merito alla definizione dei propri piani di formazione e
aggiornamento. Le associazioni e gli enti possono chiedere di inserire
le predette attività anche nell'elenco di altri uffici scolastici
provinciali non sede dell'iniziativa, con apposita richiesta a
ciascuno di essi indirizzata direttamente e contenente tutti i dati di
riferimento necessari.
4. Le attività di formazione e aggiornamento autorizzate debbono
svolgersi in un periodo di tempo che non coincida con il primo e
l'ultimo mese delle lezioni previste dal calendario scolastico
regionale.
Art. 6 Verifica e valutazione
1. Nella direttiva ministeriale di cui all'articolo 28 del
C.C.N.L., comma 3, sono definiti annualmente i criteri e le modalità
di monitoraggio e valutazione delle attività di formazione e
aggiornamento.
2. Il provveditore agli studi, nel cui ambito territoriale si
svolgono le attività, esercita la vigilanza sul regolare svolgimento
delle medesime, anche per verificarne la conformità al progetto
autorizzato.
3. Ai fini di cui al precedente comma il provveditore stesso si
avvale degli ispettori tecnici particolarmente per quanto concerne i
profili di valutazione relativi ai punti 2, 3 e 4 dell'art. 3, comma
3, nei limiti oggettivi posti dalle disponibilità di fondi per far
fronte alle spese di viaggio e di missione.
4. Gli esiti delle attività di formazione e aggiornamento
costituiscono elemento necessario di valutazione ai fini delle
successive autorizzazioni e debbono essere documentati dai soggetti
autorizzati. Analogamente, costituisce oggetto di valutazione il
mancato svolgimento delle attività autorizzate qualora non sia stato
determinato da comprovate cause di forza maggiore.
5. Le associazioni e gli enti conservano presso i loro uffici
l'elenco dei partecipanti con le firme e la rilevazione delle ore di
frequenza delle attività autorizzate, ne inviano copia al
provveditore agli studi competente, unitamente alla relazione su
ciascuna attività di formazione e aggiornamento, in merito a tutti
gli elementi di cui al precedente articolo 4, comma 3, firmata dal
direttore responsabile, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività
stessa. Qualora si tratti di attività nazionali, il provveditore
invierà una copia della relazione al Ministero della Pubblica
Istruzione, Ufficio studi, bilancio e programmazione.
Art. 7 Attestazione
1. L'attestato di partecipazione alle iniziative, firmato dal
legale rappresentante dell'associazione o ente e dal direttore
responsabile dell'attività deve riportare gli estremi del
provvedimento istitutivo dell'iniziativa, il relativo titolo, il
numero delle ore di aggiornamento effettivamente seguite dal
partecipante, che può presentarlo agli organi competenti per
l'accesso ai benefici economici e di carriera previsti dall'art. 28
del C.C.N.L. sopra richiamato.
Art. 8 Disposizioni transitorie
1. Per l'anno scolastico 1996/97 il termine di scadenza per la
presentazione dei progetti è fissato improrogabilmente entro il 30
settembre 1996. I conseguenti provvedimenti sono adottati entro il 14
dicembre 1996.
2. Della presente direttiva viene dato avviso sulla Gazzetta
Ufficiale e si dà mandato ai provveditori agli studi di darne la più
ampia diffusione.
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