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             PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ

LO STUDIO RIENTRA "NELL'INCOLLOCAZIONE AL LAVORO"
 


INPS - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
- CIRCOLARE 22 OTTOBRE 2002 N. 157 -

Disco verde all'assegno mensile a carico dello Stato, previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 118/1971 a favore dei mutilati e invalidi civili, ultradiciottenni, studenti. Nel concetto di "in collocazione al lavoro" (condizione richiesta per la concessione dell'assegno) di deve infatti, far rientrare la frequenza scolastica comprovata con regolare certificazione. Lo comunica l'Inps con la circolare 22 ottobre 2002 n. 157. Con questa circolare l'istituto di provenienza ha fornito i criteri applicativi della sentenza della Corte Costituzionale 9 luglio 2002 n. 329. Per poter capire appieno la portata della sentenza è opportuno fare un rapido percorso nella vicenda giudiziale fino al giudizio, appunto, della Corte Costituzionale. Il punto normativo di partenza è costituito dall'art.13, comma 1, della Legge 118/1971. Ecco i requisiti indicati nella norma di legge per poter ottenere da parte dei disabili civili l'assegno mensile : età compresa tra il 18° anno e l'età pensionabile; accertamento della riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi e "in collocazione al lavoro" (l'assegno spetta per il tempo durante il quale esiste questa condizione). Il tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della Legge 118/1971 per il semplice motivo che questa norma non stabilisce il diritto all'assegno per gli studenti maggiorenni, invalidi parziali, frequentanti regolare corso di studi e non iscritti alle liste di collocamento obbligatorio. Nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale si fa riferimento a un'interpretazione contenuta nella sentenza della Cassazione a Sezioni unite 10 gennaio 1992 n. 203 secondo la quale il requisito della " incollocazione" ha valore costitutivo del diritto all'assegno mensile assistenziale e per la sua esistenza non basta il puro stato di disoccupazione ma si richiede invece che l'invalido si sia iscritto ( o abbia presentato domanda di iscrizione) nelle liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio e non abbia ottenuto un'occupazione in mansioni compatibili. I Giudici della consulta hanno dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale con una sentenza cosiddetta "interpretativa di rigetto". Come dire, nell'eccezione dello stato di " in collocazione al lavoro"si è fatta ricomprendere la frequenza scolastica e così la norma censurata non è caduta nell'incostituzionalità. (Giuseppe Rodà)

Oggetto : Applicazione sentenza Corte Costituzionale n.329 dell1-9 luglio 2002. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.13, primo comma, della legge 30-3-1971 L.118 in relazione agli art. 2 e 3, secondo comma, 31,primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione.

La sentenza in oggetto ha riconosciuto l'assegno da invalido civile agli invalidi parziali ultradiciottenni, con frequenza scolastica, atteso che quest'ultima può essere ricompensatanell'accezione dello stato di "in collocazione al lavoro".

(fonte : Guida Normativa il Sole-24ore N. 195 30 ottobre 2002 pag.36)