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LEGGE PROVINCIALE N. 7 DEL 15-06-1998 PROVINCIA DI
TRENTO
Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi
civili, dei ciechi civili e dei sordomuti
ARTICOLO 1 Oggetto della disciplina
1. La presente legge disciplina l'esercizio da parte della Provincia
autonoma di Trento delle attribuzioni in materia di pensioni, assegni ed
indennità in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei
sordomuti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello Statuto per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica) e
provvede altresì a riordinare, in tale quadro, le provvidenze a carattere
integrativo previste da leggi provinciali in favore dei medesimi soggetti.
SEZIONE I Individuazione delle prestazioni economiche e dei soggetti
beneficiari
ARTICOLO 2 Aventi diritto
1. Hanno diritto alle prestazioni economiche di cui al presente capo, alle
condizioni stabilite nei successivi articoli, in considerazione delle
specifiche esigenze derivanti dalle rispettive minorazioni: a) gli invalidi
civili; b) i ciechi civili; c) i sordomuti.
ARTICOLO 3
Prestazioni economiche
1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2 sono previste
rispettivamente le seguenti prestazioni economiche: a) per gli invalidi
civili: 1) la pensione per invalidi civili assoluti; 2) la pensione per
invalidi civili parziali; 3) l'indennità di accompagnamento per invalidi
civili totalmente inabili che non siano ricoverati gratuitamente in
istituto; 4) l'indennità di frequenza per invalidi civili minorenni,
subordinata alla frequenza continua o periodica, con le modalità che
saranno stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, di centri
ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o
privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel
trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone
portatrici di minorazioni, ovvero di scuole pubbliche o private di ogni
ordine e grado, a partire dalla scuola materna, o centri di formazione o di
addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale; 5)
l'assegno integrativo per invalidi civili assoluti; b) per i ciechi civili:
1) la pensione per ciechi civili assoluti; 2) la pensione per ciechi civili
con residuo visivo; 3) l'indennità di accompagnamento per ciechi civili
assoluti; 4) l'indennità speciale per ciechi civili con residuo visivo; 5)
l'assegno integrativo per ciechi civili assoluti; 6) l'assegno integrativo
per ciechi civili con residuo visivo; c) per i sordomuti: 1) la pensione per
sordomuti; 2) l'indennità di comunicazione per sordomuti; 3) l'assegno
integrativo per sordomuti.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono reversibili.
3. Le stesse prestazioni, in presenza degli specifici requisiti previsti
per ciascuna, sono tra loro compatibili, salvo il disposto del comma 4.
4. L'indennità di frequenza di cui al comma 1, lettera a), numero 4), è
incompatibile con le altre indennità previste dal comma medesimo.
5. La prestazione di cui al comma 1, lettera a), numero 2), è
incompatibile con qualsiasi pensione o assegno previdenziale di invalidità,
salvo il diritto di opzione per la prestazione più favorevole.
6. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3) e lettera b),
numero 3, sono incompatibili con analoghe prestazioni concesse per invalidità
contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di
opzione per la prestazione più favorevole.
7. L'assegno integrativo di cui al comma 1, lettera a), numero 5), spetta
ai soggetti che beneficino della pensione di cui al numero 1) o
dell'indennità di accompagnamento di cui al numero 3) del medesimo comma 1,
lettera a), ovvero di entrambe le anzidette prestazioni.
8. L'assegno integrativo di cui al comma 1, lettera c), numero 3), spetta
ai soggetti che beneficino dell'indennità di comunicazione di cui al numero
2), eventualmente cumulata alla pensione di cui al numero 1) del medesimo
comma 1, lettera c).
ARTICOLO 4
Requisiti di carattere generale
1. Per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 3 è necessario
possedere i seguenti requisiti di carattere generale: a) essere cittadini
italiani; b) risiedere in un comune della provincia di Trento; c) non fruire
di pensioni di guerra o per servizio, né di rendite per infortunio sul
lavoro da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della stessa
minorazione per la quale si richiede la prestazione.
2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 3 i
cittadini di uno stato membro dell'Unione europea sono parificati ai
cittadini italiani, purché residenti sul territorio provinciale e in quanto
esercitino o abbiano esercitato in uno stato membro dell'Unione europea
attività lavorativa subordinata o autonoma o siano familiari di un
lavoratore che sia cittadino di uno stato membro dell'Unione europea. Questa
condizione deve essere documentata con autocertificazione resa ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come da ultimo modificata
dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Le prestazioni di cui all'articolo 3 sono estensibili, ove si tratti
di soggetti residenti in provincia di Trento e in possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 5, 6 e 7, ai rifugiati stranieri, agli apolidi e ai
cittadini della Repubblica di S. Marino in base alle vigenti convenzioni
internazionali.
ARTICOLO 5
Requisiti di natura sanitaria
1. Hanno titolo ad accedere alle singole prestazioni di cui all'articolo
3, comma 1, i portatori delle seguenti minorazioni: a) pensione per invalidi
civili assoluti: le minorazioni di seguito specificate, quando abbiano
determinato la perdita permanente e assoluta della capacità lavorativa: 1)
minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo; 2)
irregolarità psichiche derivanti da oligofrenie di carattere organico o
dismetabolico; 3) insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o
funzionali; b) pensione per invalidi civili parziali: minorazioni descritte
alla lettera a) che abbiano determinato una riduzione permanente della
capacità lavorativa non assoluta, purché non inferiore al settantaquattro
per cento; c) indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente
inabili: minorazioni descritte alla lettera a) che abbiano determinato
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore, oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani
della vita, così da rendere necessaria un'assistenza continua; d) indennità
di frequenza per invalidi civili minorenni: difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni della propria età ovvero ipoacusia con
perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle
frequenze di 500, 1000 e 2000 hertz; e) assegno integrativo per invalidi
civili assoluti: le minorazioni descritte alla lettera a); f) pensione per
ciechi civili assoluti: cecità assoluta, intesa come mancanza totale della
vista o mera percezione dell'ombra e della luce; g) pensione per ciechi
civili con residuo visivo: possesso di un residuo visivo che, in entrambi
gli occhi, non sia superiore a un ventesimo con eventuale correzione; h)
indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: le minorazioni
descritte alla lettera f); i) indennità speciale per ciechi civili con
residuo visivo: le minorazioni descritte alla lettera g); l) assegno
integrativo per ciechi civili assoluti: le minorazioni descritte alla
lettera f); m) assegno integrativo per ciechi civili con residuo visivo: le
minorazioni descritte alla lettera g); n) pensione per sordomuti: sordità
congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito il
normale apprendimento del linguaggio parlato e non abbia natura
esclusivamente psichica; o) indennità di comunicazione per sordomuti: le
minorazioni descritte alla lettera n); p) assegno integrativo per sordomuti:
le minorazioni descritte alla lettera n).
2. Le minorazioni di cui al comma 1 sono valutate secondo i criteri e
parametri stabiliti dalla vigente normativa dello Stato.
3. I soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età si considerano
invalidi civili ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della
concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a), numero 3).
ARTICOLO 6
Requisiti di età
1. Per l'accesso alle seguenti prestazioni di cui all'articolo 3, comma
1, è necessario possedere i requisiti di età di seguito specificati: a)
pensioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e alla lettera c), numero
1): avere compiuto i diciotto anni e non avere superato i sessantacinque
anni; b) indennità di cui alla lettera a), numero 4): avere meno di
diciotto anni; c) pensione di cui alla lettera b), numero 1): avere compiuto
i diciotto anni.
2. Per gli assegni integrativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), numero 5), e lettera c), numero 3), valgono i limiti di età stabiliti
per le singole prestazioni di cui è presupposta la fruizione a norma dei
commi 7 e 8 del medesimo articolo.
3. Per le altre prestazioni economiche previste dall'articolo 3, comma 1,
non sono stabiliti limiti di età minimi o massimi.
ARTICOLO 7
Requisiti di natura economica
1. Per l'accesso alle singole prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1,
non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo
assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, validi per
l'anno 1998: a) pensioni di cui alla lettera a), numero 1); alla lettera b),
numeri 1) e 2), e alla lettera c), numero 1): lire 22.846.235; b) pensione
di cui alla lettera a), numero 2), e indennità di cui alla medesima lettera
a), numero 4): lire 5.169.460; c) assegni integrativi di cui alla lettera
a), numero 5), e alla lettera c), numero 3): gli stessi limiti di reddito
eventualmente previsti per le singole prestazioni di cui è presupposta la
fruizione a norma dei commi 7 e 8 dell'articolo 3.
2. Il reddito da considerare ai fini dell'applicazione del comma 1 è
quello relativo all'anno solare precedente a quello in cui è stata
presentata la domanda. Il predetto reddito deve essere commisurato ai limiti
di reddito stabiliti per l'anno solare in cui è avvenuta la presentazione
della domanda.
3. Per le altre prestazioni economiche previste dall'articolo 3, comma 1,
non sono stabiliti limiti di reddito, essendo le stesse disposte al solo
titolo della minorazione.
4. Per l'accesso alla pensione per invalidi civili parziali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), è necessario il possesso
del requisito dell'incollocamento al lavoro a norma delle vigenti
disposizioni dello Stato. La mancata accettazione da parte del beneficiario
di un posto di lavoro adatto alle proprie condizioni fisiche comporta la
perdita del predetto requisito.
5. Qualora lo Stato modifichi con legge i requisiti di natura economica
previsti per le prestazioni corrispondenti, nell'ambito del proprio
ordinamento assistenziale, a quelle di cui all'articolo 3, comma 1, la
Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i nuovi requisiti
stabiliti dallo Stato ai fini dell'applicazione della presente legge, con la
medesima decorrenza.
ARTICOLO 8
Variazione annuale dei requisiti di natura economica
1. I limiti di reddito indicati nell'articolo 7 sono rivalutati
annualmente, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'agenzia
provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui all'articolo
27, secondo gli indici di variazione adottati dallo Stato per la
determinazione annuale dei limiti di reddito stabiliti per l'accesso alle
corrispondenti prestazioni previste dall'ordinamento statale.
2. Della rivalutazione annuale dei limiti di reddito è data notizia
mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige.
ARTICOLO 9
Misure delle prestazioni
1. Le misure mensili delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1,
valide per l'anno 1998, salvo il disposto dell'articolo 10, sono le
seguenti: a) pensioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2); alla lettera
b), numeri 1) - ove si tratti di soggetti ricoverati - e 2), e alla lettera
c), numero 1), e indennità di frequenza di cui alla lettera a), numero 4):
lire 388.460; b) pensione di cui alla lettera b), numero 1), ove si tratti
di soggetti non ricoverati: lire 420.080; c) indennità di accompagnamento
di cui alla lettera a), numero 3): lire 783.190; d) indennità di
accompagnamento di cui alla lettera b), numero 3): lire 1.093.100; e)
indennità speciale di cui alla lettera b), numero 4): lire 90.915; f)
indennità di comunicazione di cui alla lettera c), numero 2): lire 318.660;
g) assegni integrativi di cui alla lettera a), numero 5); alla lettera b),
numero 6), e alla lettera c), numero 3): lire 96.750; h) assegno integrativo
di cui alla lettera b), numero 5): lire 161.310.
2. Qualora le misure delle corrispondenti prestazioni statali siano
aumentate con legge dello Stato, si procederà con deliberazione della
Giunta provinciale all'adeguamento dell'ammontare stabilito per le singole
prestazioni dal comma 1, con la stessa decorrenza.
ARTICOLO 10
Perequazione automatica
1. Alle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, come determinate a
norma dell'articolo 9, si applicano, con la medesima decorrenza e sulla base
di provvedimenti all'uopo adottati dal consiglio di amministrazione
dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui
all'articolo 27, i meccanismi di perequazione automatica previsti per le
corrispondenti prestazioni dalle leggi dello Stato, intendendo a tal fine
equiparati gli assegni integrativi alle indennità, ad eccezione
dell'indennità di frequenza per invalidi civili minorenni. Trovano
parimenti applicazione le norme statali che dispongono la sospensione
dell'applicazione dei predetti meccanismi di perequazione.
2. Qualora i meccanismi di perequazione di cui al comma 1 comportino la
determinazione della misura della prestazione in via provvisoria salvo
conguaglio da effettuare successivamente, tale conguaglio è disposto
soltanto se di importo superiore a lire 20.000 per l'intero anno al quale si
riferisce.
ARTICOLO 11
Decorrenza delle prestazioni
1. I provvedimenti di concessione delle prestazioni di cui all'articolo
3, comma 1, salvo quanto disposto al comma 3, hanno effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché a tale
ultima data i soggetti richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti
previsti.
2. Qualora i requisiti di natura sanitaria siano riconosciuti con effetto
da data successiva a quella di presentazione della domanda, i provvedimenti
di concessione delle prestazioni hanno effetto, subordinatamente al possesso
degli altri requisiti, dal primo giorno del mese seguente a tale successiva
data.
3. I provvedimenti di concessione dell'indennità di frequenza per
invalidi civili minorenni hanno effetto dal primo giorno del mese successivo
a quello di effettivo inizio del trattamento o del corso di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), numero 4), e perdono efficacia dal primo giorno del
mese successivo a quello di cessazione della frequenza. Qualora
l'accertamento dell'invalidità abbia effetto da data successiva a quella di
inizio della frequenza del trattamento o del corso, si applica il disposto
del comma 1.
4. Sulle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono dovuti gli
interessi legali a decorrere dalla scadenza del periodo di tempo
corrispondente alla somma dei termini stabiliti rispettivamente nel
regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26 per la conclusione del
procedimento di accertamento della minorazione e ai sensi dell'articolo 3
della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione
amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento
amministrativo), per la conclusione del procedimento di concessione delle
anzidette prestazioni.
ARTICOLO 12
Tredicesima mensilità
1. Ai beneficiari delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), numeri 1), 2) e 5); lettera b), numeri 1), 2), 5) e 6), e
lettera c), numeri 1) e 3), viene corrisposta, assieme all'ultimo rateo
bimestrale di ciascun anno solare, una tredicesima mensilità commisurata
all'importo dell'ultima mensilità dell'anno medesimo, frazionabile in
relazione alle mensilità corrisposte durante detto periodo.
SEZIONE II Disposizioni di carattere organizzativo e procedurale
ARTICOLO 13
Presentazione delle domande
1. Le domande volte all'accertamento delle diverse minorazioni di cui
all'articolo 5 ai fini della concessione di prestazioni economiche previste
dall'articolo 3, comma 1, sono presentate alla competente struttura
operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Le domande intese
all'accertamento di un determinato stato di minorazione si intendono rivolte
a conseguire tutte le prestazioni cui il richiedente possa avere titolo,
salva la necessità dei rispettivi documenti prescritti e dei relativi
accertamenti. Nel caso in cui in sede di accertamento la commissione dovesse
verificare una minorazione diversa da quella per cui è stata presentata la
domanda, la commissione medesima, d'intesa con l'interessato, provvede a
trasmettere d'ufficio la pratica alla commissione competente che richiederà
la documentazione necessaria.
2. Le domande di cui al comma 1 debbono essere corredate dalla
documentazione prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo
26.
3. Qualora il compimento del diciottesimo anno di età possa comportare,
in presenza dei prescritti requisiti, la fruizione di prestazioni diverse da
quella in godimento ai sensi della presente legge, all'accertamento della
sussistenza dei requisiti di natura sanitaria previsti per tali diverse
prestazioni si procede d'ufficio, anche in data anteriore al compimento del
diciottesimo anno da parte dell'interessato.
4. In ordine alle prestazioni economiche di cui all'articolo 3, comma 1,
trova applicazione l'articolo 1, comma 8 bis, del decreto legge 30 dicembre
1985, n. 787 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici), convertito, con
modificazioni, in legge 28 febbraio 1986, n. 45.
ARTICOLO 14
Disposizioni comuni agli accertamenti sanitari
1. Salvo quanto disposto dal comma 7, l'accertamento sanitario di cui ai
successivi articoli da 15 a 21 deve essere effettuato, oltre che sulla base
della documentazione medica presentata, mediante visita del soggetto
richiedente.
2. Il richiedente l'accertamento sanitario ha facoltà di farsi assistere
con spese a proprio carico da un medico di fiducia dinanzi al medico o alla
commissione cui spetta l'accertamento medesimo.
3. Il medico o la commissione cui spetta l'accertamento sanitario, in
presenza di certificazione di permanente intrasportabilità, anche a mezzo
ambulanza, del richiedente, procede, previo controllo della certificazione,
ad effettuare la visita al domicilio dell'interessato, delegando a tal fine,
ove la competenza all'accertamento spetti ad una commissione, un componente
della stessa, ferma restando l'adozione della decisione relativa
all'accertamento in seduta plenaria, sulla base delle risultanze della
visita domiciliare.
4. Il medico o la commissione di cui al comma 3 può demandare
l'effettuazione della visita a domicilio al distretto sanitario
territorialmente competente, che vi provvede attraverso medici addetti al
distretto medesimo, ferma restando l'adozione della decisione relativa
all'accertamento da parte del medico o della commissione competente, sulla
base delle risultanze della visita domiciliare.
5. Il medico o la commissione di cui al comma 3 può chiedere
l'esecuzione di particolari accertamenti diagnostici ai competenti servizi
dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, senza oneri per i soggetti
interessati.
6. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, gli accertamenti sanitari da
parte del medico o della commissione competente possono aver luogo presso
ambulatori situati in località decentrate rispetto alla sede normalmente
stabilita.
7. Nel caso di decesso del richiedente il medico o la commissione di cui
al comma 3 possono, su formale istanza degli eredi, procedere
all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione
medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate in data antecedente
al decesso, comprovante in modo certo l'esistenza delle infermità e tale da
consentire la formulazione di un'esatta diagnosi ed un compiuto e motivato
giudizio medico-legale.
8. Il verbale di accertamento sanitario è trasmesso in copia conforme,
entro dieci giorni dalla decisione, all'interessato e, in presenza di
mandato di rappresentanza, all'istituto di patronato e assistenza sociale,
ed inoltre all'associazione rappresentativa di categoria competente, in
forma integrale qualora l'interessato ne abbia manifestato il consenso,
oppure, in caso diverso, nelle forme che saranno stabilite nel regolamento
di cui all'articolo 26, nel rispetto delle vigenti norme in materia. Il
predetto verbale è trasmesso altresì, qualora l'esito dell'accertamento
attesti la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, all'agenzia
provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui all'articolo
27.
9. Qualora l'esito dell'accertamento sanitario attesti la sussistenza dei
requisiti di cui all'articolo 5, unitamente al verbale di accertamento è
trasmesso all'interessato l'elenco dei documenti, individuati con apposita
deliberazione della Giunta provinciale, da presentare all'agenzia
provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa ai fini
dell'accertamento degli ulteriori requisiti per l'accesso alle singole
prestazioni.
10. Ai medici e alle commissioni sanitarie previsti dai successivi
articoli da 15 a 21 compete l'accertamento delle condizioni di minorazione
anche nei casi in cui, ai sensi delle norme in vigore, la condizione di
invalido civile, di cieco civile o di sordomuto rilevi a fini diversi da
quelli inerenti alla concessione delle prestazioni economiche di cui
all'articolo 3, comma 1.
ARTICOLO 15
Accertamento dell'invalidità civile in prima istanza
1. L'accertamento dell'invalidità civile in prima istanza è effettuato
individualmente, nell'ambito dei compiti istituzionali, da medici
specialisti in medicina legale e delle assicurazioni sociali addetti alla
struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari alla
quale sono attribuite le funzioni in materia di medicina legale ovvero,
qualora detti specialisti non siano presenti in numero sufficiente, da altri
medici addetti alla medesima struttura.
ARTICOLO 16
Accertamento della cecità civile in prima istanza
1. L'accertamento della cecità civile in prima istanza è effettuato da
una commissione costituita da un medico specialista in medicina legale e
delle assicurazioni sociali addetto alla competente struttura operativa
dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente,
da un medico oculista iscritto nei ruoli nominativi provinciali del
personale del servizio sanitario nazionale e da un medico oculista designato
dall'Unione italiana ciechi (UIC).
ARTICOLO 17
Accertamento del sordomutismo in prima istanza
1. L'accertamento del sordomutismo in prima istanza è effettuato da una
commissione costituita da un medico specialista in medicina legale e delle
assicurazioni sociali addetto alla competente struttura operativa
dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di presidente,
da un medico specialista in otorinolaringoiatria iscritto nei ruoli
nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale e da
un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale
per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS).
ARTICOLO 18
Ricorso alla commissione di seconda istanza
1. Avverso l'esito dell'accertamento effettuato in prima istanza dai
medici o dalle commissioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 gli interessati
possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso alla
commissione competente per l'accertamento in seconda istanza a norma degli
articoli 19, 20 e 21.
2. Il ricorso di cui al comma 1 viene definito entro centottanta giorni
dalla data di presentazione. Qualora la decisione non intervenga entro detto
termine il ricorso si intende respinto.
ARTICOLO 19
Accertamento dell'invalidità civile in seconda istanza
1. L'accertamento dell'invalidità civile in seconda istanza è
effettuato da una commissione costituita dal responsabile della competente
struttura operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con
funzioni di presidente, da un medico specialista in medicina legale e delle
assicurazioni sociali addetto alla predetta struttura e da un medico in
possesso della medesima specializzazione designato dall'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).
2. Ove si renda necessario in relazione al numero dei ricorsi presentati
possono essere costituite più commissioni di seconda istanza, ferma
restando la presidenza delle stesse da parte del responsabile indicato al
comma 1.
ARTICOLO 20
Accertamento della cecità civile in seconda istanza
1. L'accertamento della cecità civile in seconda istanza è effettuato
da una commissione costituita dal responsabile della competente struttura
operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di
presidente, e da due medici oculisti, uno dei quali designato dall'Unione
italiana ciechi.
ARTICOLO 21
Accertamento del sordomutismo in seconda istanza
1. L'accertamento del sordomutismo in seconda istanza è effettuato da
una commissione costituita dal responsabile della competente struttura
operativa dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, con funzioni di
presidente, e da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, uno dei
quali designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei
sordomuti.
ARTICOLO 22
Tutela giurisdizionale
1. Avverso le decisioni formulate in seconda istanza dalle commissioni di
cui agli articoli 19, 20 e 21 è ammessa la tutela giurisdizionale davanti
al giudice ordinario a norma delle vigenti disposizioni dello Stato.
ARTICOLO 23
Aggravamento delle condizioni di minorazione
1. Qualora, a causa del sopravvenuto aggravamento delle condizioni di
minorazione, gli invalidi civili ed i ciechi civili nei confronti dei quali
sia già stata riconosciuta una delle minorazioni descritte all'articolo 5
intendano richiedere prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, spettanti
per minorazioni più gravi, essi debbono presentare domanda a norma
dell'articolo 13, comma 1, allegando la documentazione di cui al comma 2 del
medesimo articolo, dalla quale risulti lo stato di minorazione stabilito per
le prestazioni richieste.
ARTICOLO 24
Disposizioni comuni alle commissioni sanitarie
1. Le commissioni sanitarie di cui agli articoli da 16 a 21 sono nominate
dal direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.
2. Le funzioni di segretario delle commissioni sono affidate a personale
in servizio presso l'azienda richiamata al comma 1.
3. Per ciascun componente effettivo e per ciascun segretario è nominato,
con le stesse modalità, un supplente, che partecipa alle sedute in caso di
assenza o impedimento del titolare.
4. Le decisioni delle commissioni sanitarie sono adottate a maggioranza
di voti con la presenza di tutti i componenti. In caso di parità prevale il
voto del presidente.
ARTICOLO 25
Compensi
1. Ai componenti delle commissioni previste dagli articoli da 16 a 21 è
corrisposto un compenso in misura determinata dalla Giunta provinciale tra
un minimo di lire 40.000 ed un massimo di lire 120.000 per ogni giornata di
partecipazione alle relative riunioni, in rapporto alla durata dell'impegno
lavorativo richiesto, che non può essere comunque inferiore ad un'ora.
2. Ai componenti delle commissioni di cui al comma 1 spetta altresì il
trattamento economico di missione previsto per il personale medico dirigente
di secondo livello dipendente dall'azienda provinciale per i servizi
sanitari.
3. Ai componenti che vengano delegati ad effettuare visite domiciliari
spetta, oltre al trattamento di cui al comma 2, un compenso di lire 20.000
per ogni soggetto visitato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai componenti
delle commissioni che siano dipendenti della Provincia ovvero dell'azienda
provinciale per i servizi sanitari. Per i predetti componenti la
partecipazione ai lavori delle commissioni, ivi compresa l'effettuazione di
visite domiciliari, è considerata compito di istituto, ai fini della
corresponsione, ove ne ricorrano i presupposti, del trattamento economico di
missione.
ARTICOLO 26
Regolamento di esecuzione
1. Con regolamento di esecuzione sono emanate ulteriori disposizioni
concernenti l'effettuazione degli accertamenti sanitari e il funzionamento
delle commissioni.
2. Ai fini della elaborazione delle disposizioni di cui al comma 1 la
Giunta provinciale richiede il parere della competente commissione
consiliare permanente, dell'ANMIC, dell'UIC e dell'ENS. Ove detto parere non
pervenga entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, la Giunta
procede indipendentemente dalla sua acquisizione.
ARTICOLO 27
Gestione degli interventi
1. Alla gestione degli interventi afferenti le prestazioni economiche di
cui all'articolo 3, comma 1, provvede, per conto della Provincia, l'agenzia
provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui agli
articoli 34 e seguenti della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23,
secondo quanto previsto dal comma 2, lettera b), del predetto articolo 34,
come modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n.
1.
ARTICOLO 28
Adozione dei provvedimenti afferenti la concessione delle prestazioni
economiche
1. A seguito delle comunicazioni di cui al comma 8, ultimo periodo, e
sulla base della documentazione di cui al comma 9, dell'articolo 14, i
provvedimenti afferenti la concessione delle prestazioni economiche di cui
all'articolo 3, comma 1, sono adottati dal consiglio di amministrazione
dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa,
integrato di volta in volta da un membro designato dall'associazione
rappresentativa di categoria interessata in relazione ai casi da trattare,
che può a tal fine designare anche un sostituto per i casi di assenza o
impedimento del membro titolare.
2. I soggetti che, essendo stati riconosciuti in possesso dei requisiti
di natura sanitaria richiesti per una determinata prestazione, non abbiano
potuto accedere a quest'ultima per difetto del requisito di cui all'articolo
7, possono presentare domanda direttamente all'agenzia provinciale per
l'assistenza e la previdenza integrativa, allegando la documentazione
relativa ai propri redditi, qualora questi ultimi nell'anno precedente non
abbiano superato il limite previsto. In tal caso il consiglio di
amministrazione dell'agenzia, integrato a norma del comma 1, delibera la
concessione della prestazione con effetto dal primo giorno del mese
successivo alla data di presentazione della domanda.
3. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione dell'agenzia
sono comunicate all'interessato o al legale rappresentante dello stesso e
alla rispettiva associazione rappresentativa di categoria.
4. Ai membri che integrano il consiglio di amministrazione ai sensi del
comma 1 e ai rispettivi sostituti compete, in luogo dell'indennità di
carica di cui all'articolo 35, comma 8, della legge provinciale 3 settembre
1993, n. 23, un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita con
deliberazione della Giunta provinciale entro il limite massimo di lire
120.000 per ogni giornata di partecipazione alle riunioni.
ARTICOLO 29
Ricorsi in via amministrativa e tutela giurisdizionale
1. Avverso i provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione
dell'agenzia a norma dell'articolo 28 gli interessati possono presentare,
entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso alla Giunta provinciale, che
decide sentito il parere di una commissione nominata dalla Giunta stessa e
formata dal dirigente dell'agenzia, che può designare un funzionario in
servizio presso la stessa a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, da
un membro designato dall'associazione rappresentativa di categoria
interessata in relazione ai casi da trattare, che può a tal fine designare
anche un sostituto per i casi di assenza o impedimento del membro titolare,
e da un funzionario provinciale esperto in materia di assistenza sociale.
2. Le decisioni adottate dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1
sono comunicate all'interessato o al legale rappresentante dello stesso e
alla rispettiva associazione rappresentativa di categoria.
3. Avverso le decisioni adottate dalla Giunta provinciale ai sensi del
comma 1 è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario a
norma delle vigenti disposizioni dello Stato.
ARTICOLO 30
Modalità di pagamento
1. La Giunta provinciale definisce le modalità di pagamento delle
prestazioni economiche di cui all'articolo 3, comma 1, avendo riguardo alle
modalità di cui all'articolo 60 della legge provinciale 14 settembre 1979,
n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della
Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 53
della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.
2. Il pagamento è effettuato in rate bimestrali, entro la fine di
ciascun mese dispari. La rata bimestrale comprende una mensilità
posticipata ed una anticipata.
3. Il titolare della prestazione può delegare alla riscossione altra
persona. L'atto deve essere presentato all'agenzia provinciale per
l'assistenza e la previdenza integrativa.
4. Se il diritto alla prestazione viene meno per una causa insorta dopo
la riscossione della rata relativa a un determinato bimestre, non si procede
al recupero delle somme erogate per il bimestre medesimo.
ARTICOLO 31
Riscossione dei ratei da parte degli eredi
1. Gli eredi del minorato hanno diritto a percepire i ratei maturati alla
data del decesso, anche se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione
dell'accertamento sanitario a norma dell'articolo 14, comma 7, ovvero
successivamente all'accertamento sanitario ma prima dell'adozione della
deliberazione di cui all'articolo 28, subordinatamente all'adozione della
predetta deliberazione, in presenza di ogni altro requisito prescritto.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le modalità
di presentazione della domanda di liquidazione dei ratei a favore degli
eredi e la documentazione da allegare alla domanda stessa.
ARTICOLO 32
Accertamento della permanenza dei requisiti
1. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite l'azienda
provinciale per i servizi sanitari e l'agenzia provinciale per l'assistenza
e la previdenza integrativa, sono determinati i criteri e le modalità
secondo i quali la predetta azienda dovrà provvedere all'accertamento della
permanenza dei requisiti di natura sanitaria di cui all'articolo 5 in capo
ai beneficiari delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1. L'agenzia
provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa può comunque
richiedere all'azienda di procedere al riaccertamento dei predetti requisiti
in ordine a specifiche posizioni, a mezzo degli organi competenti di cui
agli articoli 15 e seguenti.
2. Il beneficiario di una prestazione soggetta a limite di reddito si
sensi dell'articolo 7, comma 1, i cui redditi personali assoggettabili
all'IRPEF relativi all'anno solare precedente risultino superiori al
predetto limite, deve darne comunicazione entro il 30 giugno all'agenzia
provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa. Con deliberazione
del consiglio di amministrazione della medesima agenzia, integrato ai sensi
dell'articolo 28, comma 1, sono definite le forme di pubblicità volte ad
assicurare la conoscenza di tale obbligo. Ricevuta la comunicazione di cui
sopra, l'agenzia sospende l'erogazione della prestazione in godimento dal 1°
luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo. Il soggetto
interessato è riammesso a fruire della prestazione subordinatamente al
rientro dei redditi personali nell'ambito del limite stabilito, con effetto
dal 1° luglio successivo alla presentazione della relativa dichiarazione.
3. In ogni caso il predetto beneficiario, o il suo legale rappresentante,
deve comunicare tempestivamente all'agenzia ogni modificazione intervenuta
nelle proprie condizioni che possa rivestire sostanziale rilevanza ai fini
del possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle prestazioni diversi
da quelli di cui al comma 2.
4. L'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa ha
facoltà di procedere in ogni tempo all'accertamento d'ufficio della
permanenza dei requisiti prescritti per l'accesso alle singole prestazioni
diversi da quelli di cui al comma 1. Essa può richiedere altresì
all'interessato di presentare la documentazione idonea a provare la
permanenza del diritto alla prestazione. In mancanza di risposta da parte
dell'interessato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta, l'agenzia sospende cautelativamente l'erogazione della
prestazione.
ARTICOLO 33 Revoca di prestazioni
1. In tutti i casi in cui sia accertato a norma dell'articolo 32 il venir
meno di qualche requisito prescritto per l'accesso ad una determinata
prestazione, salvo il disposto del comma 2 del medesimo articolo, il
consiglio di amministrazione dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la
previdenza integrativa, integrato ai sensi dell'articolo 28, comma 1, adotta
il provvedimento di revoca della prestazione medesima, con effetto,
rispettivamente: a) dal primo giorno del bimestre successivo a quello
dell'accertamento del venir meno del requisito, ovvero dal primo giorno del
bimestre successivo alla diversa data dalla quale l'organo competente abbia
accertato il venir meno del requisito medesimo, con recupero delle somme
erogate a decorrere dal giorno suindicato, qualora si tratti di requisito di
natura sanitaria; b) dal primo giorno del bimestre successivo a quello di
adozione del provvedimento di revoca, qualora il requisito di cui viene
accertato il venir meno non sia di natura sanitaria od economica e al
relativo accertamento si pervenga a seguito di comunicazione da parte
dell'interessato entro sessanta giorni dall'evento che ha determinato il
venir meno del requisito, salvo il disposto dell'articolo 35, comma 1; c)
dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificata la
perdita del requisito, qualora quest'ultimo non sia di natura sanitaria od
economica e al relativo accertamento si pervenga d'ufficio ovvero a seguito
di comunicazione effettuata dall'interessato dopo la scadenza del termine di
cui alla precedente lettera b); d) dal 1° luglio dell'anno successivo a
quello in cui si è verificata la perdita del requisito, con recupero delle
somme erogate a decorrere dalla medesima data, qualora detto requisito sia
di natura economica e al relativo accertamento si pervenga d'ufficio ovvero
a seguito di comunicazione effettuata dall'interessato dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo; in tali casi
l'erogazione della prestazione è sospesa da parte dell'agenzia non appena
quest'ultima accerti il venir meno del requisito.
2. Contro il provvedimento di revoca di cui al comma 1 l'interessato può
presentare ricorso a norma dell'articolo 29, comma 1.
ARTICOLO 34
Cessazione di alcune prestazioni al compimento del sessantacinquesimo
anno di età
1. L'erogazione delle pensioni in favore degli invalidi civili assoluti,
degli invalidi civili parziali e dei sordomuti, previste dall'articolo 3,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera c), numero 1), cessa a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il
beneficiario compie il sessantacinquesimo anno di età. L'agenzia
provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa comunica il
suddetto termine alla sede di Trento dell'INPS almeno sei mesi prima, ai
fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza del predetto istituto ai
sensi delle vigenti disposizioni dello Stato.
ARTICOLO 35
Trasferimenti di residenza
1. Qualora il richiedente o il beneficiario di alcuna delle prestazioni
di cui all'articolo 3, comma 1, trasferisca la propria residenza in altra
provincia ovvero nella regione Valle d'Aosta, dandone comunicazione nel
termine previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera b), l'agenzia
provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, ricorrendone i
presupposti, adotta rispettivamente il provvedimento di concessione della
prestazione fissandone la cessazione a decorrere dal primo giorno del
bimestre di pagamento successivo alla ricevuta comunicazione, o il
provvedimento di revoca della concessione già disposta, con effetto dal
giorno sopra indicato. Ove la comunicazione del trasferimento di residenza
sia effettuata dopo la scadenza del termine sopra richiamato, si applica il
disposto dell'articolo 33, comma 1, lettera c). In ogni caso l'agenzia dà
tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla prefettura della
provincia di nuova residenza ovvero al competente ufficio della Provincia
autonoma di Bolzano o della Regione Valle d'Aosta e trasmette alla
prefettura o ufficio medesimo la necessaria documentazione.
2. Coloro che, essendo richiedenti o beneficiari di prestazioni previste
da leggi dello Stato ovvero della Provincia autonoma di Bolzano o della
Regione Valle d'Aosta corrispondenti a quelle di cui all'articolo 3, comma
1, conseguano la residenza in un comune della provincia di Trento, hanno
diritto, ricorrendone i presupposti, alle prestazioni da ultimo citate a
decorrere dal primo giorno del bimestre di pagamento successivo al
conseguimento della residenza stessa. L'agenzia provvede all'adozione dei
provvedimenti di concessione delle prestazioni eventualmente spettanti, dopo
aver acquisito la necessaria documentazione dalla prefettura di provenienza
ovvero dall'ufficio della Provincia autonoma di Bolzano o della Regione
Valle d'Aosta competente in materia.
CAPO II Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 36
Modifica alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
1. All'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
(Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), come modificato
dall'articolo 17 della legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10, la lettera
a) è sostituita dalla seguente: "a) commissione per l'accertamento
dell'invalidità civile in seconda istanza;".
ARTICOLO 37
Abrogazione di norme e disposizioni applicabili in via transitoria
1. A decorrere dal primo giorno del primo bimestre di pagamento
successivo all'entrata in vigore della presente legge cessano di applicarsi
l'articolo 16 (Disposizioni volte a garantire l'assunzione a decorrere dal 1°
gennaio 1995 dell'esercizio delle funzioni in materia di pensioni, assegni
ed indennità a favore di ciechi, sordomuti ed invalidi civili) della legge
provinciale 12 settembre 1994, n. 4, ad eccezione dei commi 12 e 13, e le
norme statali in materia di pensioni, assegni e indennità in favore degli
invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti che non siano
espressamente richiamate da specifiche disposizioni della presente legge,
ferma restando l'efficacia dei provvedimenti adottati. Cessa altresì di
applicarsi, a decorrere dalla data sopraindicata, la legge provinciale 16
agosto 1983, n. 28 (Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei
sordomuti), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre
1996, n. 8.
2. A decorrere dalla data di cessazione dell'applicazione della legge
provinciale 16 agosto 1983, n. 28, le disposizioni di cui all'articolo 25
della legge provinciale concernente "Interventi a favore degli anziani
e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità" riferite
alla medesima legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28, si applicano agli
assegni integrativi di cui all'articolo 3, comma 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa
di applicarsi la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39 (Norme
concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai
sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio
1970, n. 381), come da ultimo modificata dall'articolo 7 della legge
provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, salvo quanto disposto dal comma 4 del
presente articolo.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
previsto dall'articolo 26 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute
nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale
17 aprile 1991, n. 11-24/Leg., in attuazione dell'articolo 10, comma 6,
della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39, in quanto compatibili con
le norme della presente legge.
5. Le domande e i ricorsi già presentati alla data di entrata in vigore
della presente legge per l'accertamento delle condizioni di minorazione e
non ancora definiti alla data predetta sono esaminati dagli organi
competenti ai sensi della previgente normativa fino alla data di entrata in
funzione dei nuovi organi di cui agli articoli 15 e seguenti della presente
legge.
6. Fino all'adozione da parte della Giunta provinciale dei provvedimenti
previsti rispettivamente dall'articolo 14, comma 9; dall'articolo 30, comma
1 e dall'articolo 31, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili con le norme della presente legge, i provvedimenti già adottati
in materia dalla Giunta stessa ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della
legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4.
ARTICOLO 38
Decisioni relative a periodi pregressi
1. Ai fini dell'adozione di decisioni ai sensi dell'articolo 28 o
dell'articolo 29 i cui effetti comportino l'erogazione di prestazioni
economiche già di competenza dello Stato, corrispondenti a quelle di cui
all'articolo 3, comma 1, per periodi anteriori alla data dalla quale ha
effetto la nuova disciplina ai sensi dell'articolo 37, comma 1, si tiene
conto della normativa statale concernente i limiti di reddito e l'ammontare
delle prestazioni applicabile in riferimento ai periodi considerati.
ARTICOLO 39
Prestazioni erogate a particolari condizioni
1. I ciechi civili che alla data di entrata in vigore della presente
legge fruiscono dell'assegno di cui all'articolo 19 della legge 10 febbraio
1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi
civili) continuano a beneficiarne a carico del bilancio provinciale nella
stessa misura e con lo stesso limite di reddito previsti dalla normativa
dello Stato, anche tenendo conto delle modificazioni che a detta normativa
dovessero venire successivamente apportate. All'erogazione del predetto
assegno provvede l'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza
integrativa.
2. I soggetti aventi titolo a fruire della pensione per invalidi civili
parziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), nei cui
confronti sia stata accertata, con effetto da data anteriore al 12 marzo
1992, data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 5
febbraio 1992 - pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale
n. 47 del 26 febbraio 1992, serie generale - un'invalidità compresa fra il
67% e il 73%, mantengono il diritto a beneficiare della anzidetta pensione,
sempreché siano in possesso degli altri requisiti prescritti.
3. Per i beneficiari di pensione per invalidi civili parziali già in
godimento al 1° gennaio 1992, che alla predetta data fossero in possesso di
redditi superiori al limite stabilito per la concessione della pensione
sociale, non opera, finché permanga tale condizione, il meccanismo di
perequazione automatica previsto dall'articolo 10.
ARTICOLO 40
Prestazioni erogate in difetto di determinati requisiti
1. Non si fa luogo a recupero delle prestazioni erogate dall'agenzia
provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa a decorrere dal 1°
gennaio 1995, data di assunzione delle funzioni in materia di pensioni,
assegni e indennità in favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei
sordomuti ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 12 settembre
1994, n. 4, a favore di soggetti in ordine ai quali sia successivamente
stata accertata la carenza del requisito della residenza nel territorio
provinciale a causa del trasferimento della stessa in altra provincia ovvero
nella regione Valle d'Aosta, a condizione che, per il medesimo periodo,
l'onere relativo alle anzidette prestazioni non sia stato sostenuto anche
dallo Stato o da altri enti.
2. Non si procede altresì al recupero dei ratei dell'assegno mensile di
cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e all'articolo 9 del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, erogati con riguardo a periodi
compresi tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997, qualora sia stata
disposta la revoca della concessione del predetto assegno per difetto del
requisito dell'incollocamento al lavoro, purché sia risultata mancante la
sola iscrizione nelle liste di collocamento.
3. Salvi i casi in cui ricorrano congiuntamente le ipotesi individuate
rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2, il disposto dei predetti commi
trova applicazione soltanto qualora sia risultato mancante il solo requisito
specificamente indicato da ciascuno dei commi medesimi.
ARTICOLO 41
Gestione di interventi in via transitoria
1. Fino alla data che sarà stabilita con deliberazione della Giunta
provinciale, e che non potrà comunque essere successiva al termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla concessione
ed erogazione degli assegni integrativi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), numeri 5) e 6), già disciplinati dalla legge provinciale 22
gennaio 1973, n. 4 (Norme di integrazione alle provvidenze statali per i
ciechi civili), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 8 novembre
1993, n. 33, provvede direttamente la Provincia, secondo la disciplina
recata dalla legge provinciale sopra richiamata, tenuto conto altresì del
disposto dell'articolo 11 (Modalità di adeguamento annuale degli assegni a
favore dei mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi civili),
commi 2 e 3, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta provinciale
stabilisce altresì le modalità secondo le quali dovrà avvenire il
trasferimento delle funzioni contemplate nel comma medesimo dal competente
servizio della Provincia all'agenzia provinciale per l'assistenza e la
previdenza integrativa, ai fini del loro svolgimento da parte di
quest'ultima secondo le disposizioni recate dalla presente legge.
3. A decorrere dalla data stabilita ai sensi del comma 1 cessano di
applicarsi le norme provinciali ivi richiamate.
ARTICOLO 42
Riscossione di contributi associativi mediante ritenuta su prestazioni
economiche
1. Con riguardo alle prestazioni economiche di cui all'articolo 3, comma
1, corrispondenti a prestazioni già di competenza dello Stato, continuano
ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 115, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione
della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), come
modificato dall'articolo 1 undecies del decreto legge 18 agosto 1978, n.
481, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1978, n. 641,
intendendo sostituiti i competenti organi della Provincia autonoma agli
organi statali indicati dalle predette disposizioni.
2. Sono fatte salve le convenzioni già eventualmente stipulate e gli
altri adempimenti già effettuati in applicazione delle disposizioni statali
richiamate al comma 1, in relazione all'assunzione di funzioni
amministrative da parte della Provincia ai sensi dell'articolo 16 della
legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4.
CAPO III Disposizioni finanziarie
ARTICOLO 43
Riferimento delle spese
1. Per i fini di cui agli articoli 3, 10, 11 e 12 della presente legge si
utilizzano gli stanziamenti autorizzati per le assegnazioni di somme
all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, ai
sensi del comma 12 dell'articolo 16 della legge provinciale 12 settembre
1994, n. 4 (capitolo 31185.001), intendendosi sostituiti gli interventi
previsti dal medesimo articolo 16 con quelli di cui agli articoli 3, 10, 11
e 12 della presente legge.
ARTICOLO 44
Copertura degli oneri
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo
43 della presente legge si fa fronte con la cessazione degli oneri derivante
dall'abrogazione dei commi da 1 a 11 dell'articolo 16 della legge
provinciale 12 settembre 1994, n. 4 (capitolo 31185.001), della legge
provinciale 16 agosto 1983, n. 28 (capitolo 31185.002) e della legge
provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 (capitolo 31180).
2. Agli oneri di cui agli articoli 14 e 25 della presente legge provvede
l'azienda provinciale per i servizi sanitari, di cui all'articolo 11 della
legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, utilizzando le assegnazioni per le
funzioni del servizio sanitario provinciale (capitolo 32100).
3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le
previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
ARTICOLO 45
Variazione di bilancio
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le
variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo
come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23
febbraio 1998, n. 3.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 15 giugno 1998
VISTO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO IL PRESIDENTE PER LA PROVINCIA DI TRENTO
DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Carlo Andreotti
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