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LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 23-02-2000

Interventi in favore dei soggetti non udenti

 

. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 24 del 2 marzo 2000

ARTICOLO 1

(Finalità)


1. La Regione tutela il diritto alla salute dei soggetti non udenti e 
rimuove gli ostacoli che si frappongono alla loro piena integrazione 
nel sistema scolastico e sociale.

ARTICOLO 2

(Screening audiometrici)


1. Per la diagnosi precoce della ipoacusia i neonati sono sottoposti, 
entro sei giorni dalla nascita, a screening audiometrici per la 
funzione uditiva mediante idonea apparecchiatura presso l'unità 
operativa in cui è avvenuto il parto.
2. Nel caso il parto non sia avvenuto in un presidio o in una azienda 
ospedaliera, l'esame di cui al comma 1 viene effettuato nell'unità 
operativa di pediatria più vicina.

ARTICOLO 3

(Centro di audiologia)


E' istituito, presso l'Azienda ospedaliera Salesi di Ancona, il 
"Centro di audiologia" con compiti di:
a) accertamento precoce delle ipoacusie infantili e dei danni uditivi 
anche attraverso l'esame dei "potenziali uditivi evocati";
b) studi e ricerche in merito al trattamento riabilitativo delle 
sordità;
c) raccolta dei dati patologici a fini cognitivi e invio degli stessi 
all'agenzia regionale sanitaria per l'elaborazione statistica e 
organizzativa.

ARTICOLO 4

(Compiti dell'Azienda unità sanitaria locale)
1. L'Azienda USL in cui è iscritto il minore non udente provvede 
secondo le modalità stabilite dalla competente unità multidisciplinare 
per l'età evolutiva:
a) alla protesizzazione acustica e ai controlli periodici medico 
specialistici;
b) alla riabilitazione precoce del sordo con specifici interventi di 
recupero foniatrico, attuati da logopedisti presso l'Azienda USL, nel 
domicilio del minore audioleso e nella scuola in cui è iscritto.
2. Nei casi di sordità gravissima l'Azienda USL interviene con 
l'impianto cocleare.

 
Note:

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO 
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL 
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA 
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Carassai, Procaccini, 
Meschini, Rocchi e D'Angelo n. 406 dell'8 novembre 1999;
- Relazione della V commissione permanente in data 10 gennaio 2000;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella 
seduta del 18 gennaio 2000, n. 278 vistata dal commissario del governo 
il 19/2/2000, prot. n. 262/2000.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SANITA'.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2000.

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)