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LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 23-02-2000
Interventi in favore dei soggetti non
udenti
. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 24
del 2 marzo 2000
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione tutela il diritto alla salute dei soggetti non udenti e
rimuove gli ostacoli che si frappongono alla loro piena integrazione
nel sistema scolastico e sociale.
ARTICOLO 2
(Screening audiometrici)
1. Per la diagnosi precoce della ipoacusia i neonati sono sottoposti,
entro sei giorni dalla nascita, a screening audiometrici per la
funzione uditiva mediante idonea apparecchiatura presso l'unità
operativa in cui è avvenuto il parto.
2. Nel caso il parto non sia avvenuto in un presidio o in una azienda
ospedaliera, l'esame di cui al comma 1 viene effettuato nell'unità
operativa di pediatria più vicina.
ARTICOLO 3
(Centro di audiologia)
E' istituito, presso l'Azienda ospedaliera Salesi di Ancona, il
"Centro di audiologia" con compiti di:
a) accertamento precoce delle ipoacusie infantili e dei danni uditivi
anche attraverso l'esame dei "potenziali uditivi evocati";
b) studi e ricerche in merito al trattamento riabilitativo delle
sordità;
c) raccolta dei dati patologici a fini cognitivi e invio degli stessi
all'agenzia regionale sanitaria per l'elaborazione statistica e
organizzativa.
ARTICOLO 4
(Compiti dell'Azienda unità sanitaria locale)
1. L'Azienda USL in cui è iscritto il minore non udente provvede
secondo le modalità stabilite dalla competente unità multidisciplinare
per l'età evolutiva:
a) alla protesizzazione acustica e ai controlli periodici medico
specialistici;
b) alla riabilitazione precoce del sordo con specifici interventi di
recupero foniatrico, attuati da logopedisti presso l'Azienda USL, nel
domicilio del minore audioleso e nella scuola in cui è iscritto.
2. Nei casi di sordità gravissima l'Azienda USL interviene con
l'impianto cocleare.
Note:
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Carassai, Procaccini,
Meschini, Rocchi e D'Angelo n. 406 dell'8 novembre 1999;
- Relazione della V commissione permanente in data 10 gennaio 2000;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 18 gennaio 2000, n. 278 vistata dal commissario del governo
il 19/2/2000, prot. n. 262/2000.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SANITA'.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 23 febbraio 2000.
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
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