| |
LEGGE PROVINCIALE N. 9 DEL 25-10-1989 PROVINCIA DI
BOLZANO
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 21 agosto
1978, n. 46: << Provvedimenti concernenti gli
invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti >> e alle leggi
provinciali 19 agosto 1988, n. 37, e 22 novembre 1988, n. 51
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE N. 48 del 7
novembre 1989
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con le
leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
<< 1. L' articolo 3 è sostituito dal seguente: " Art. 3
Prestazioni 1. Le prestazioni economiche sono: 1) la pensione per invalidi
civili assoluti; 2) la pensione per invalidi civili parziali; 3) la pensione
per ciechi civili assoluti; 4) la pensione per ciechi civili con residuo
visivo; 5) la pensione per sordomuti; 6) l' indennità di accompagnamento
per invalidi civili totalmente inabili; 7) l' indennità di accompagnamento
per invalidi civili parziali minorenni (prestazione in vigore fino al 31
dicmebre 1989); 8) l' indennità di accompagnamento per ciechi civili
assoluti; 9) l' assegno integrativo per ciechi civili assoluti e con
residuo; 10) l' indennità speciale per ciechi con residuo visivo; 11) l'
indennità di comunicazione per sordomuti. 2. Le prestazioni di cui al
presente articolo non sono reversibili. 3. La prestazione di cui al punto 2)
del comma 1 non è compatibile con le pensioni o assegni diretti di
invalidità a qualsiasi titolo erogati dall' assicurazione generale
obbligatoria per l' invalidità , vecchiaia e superstiti dei lavoratori
dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della
medesima, nonchè dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani,
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e
con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo
erogate da altre casse o fondi di previdenza, ivi compresi quelli dei liberi
professionisti. 4. Le prestazioni di cui ai punti 6) e 8) del comma 1 non
sono compatibili tra loro; qualora il richiedente abbia titolo, in relazione
a diverse minorazioni, ad amedue le indennità , viene erogata quella più
favorevole."
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS 2. L' articolo 4 è sostituito dal seguente: " Art. 4 Requisiti
generali 1. Per l' accesso alle prestazioni è necessario avere i seguenti
requisiti generali: 1) essere cittadini italiani; 2) risiedere in un comune
della Provincia di Bolzano; 3) non fruire di pensioni di guerra o di
pensioni per servizio, mè di rendite per inforunio sul lavoro da parte di
amministrazioni pubbliche a titolo della stessa minorazione per la quale si
richiede la prestazione. 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui
alla presente legge i cittadini di uno stato membro della Comunità Europea
sono parificati ai cittadini italiani, purchè residenti sul territorio
provinciale e in quanto esercitino o abbiano esercitato in Italia attività
lavorativa subordinata o siano familiari di lavoratore subordinato
comunitario. Questa condizione deve essere documentata con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15."
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS 3. L' articolo 5 è sostituito dal seguente: " Art. 5
Condizioni sanitarie in riferimento alle singole prestazioni 1. I
richiedenti devono, inoltre, avere le minorazioni qui precisate in relazione
alle singole prestazioni: 1) pensione per invalidi civili assoluti: a)
minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, o b)
irregolarità psichiche derivanti da oligofrenie di carattere organico o
dismetabolico, o c) insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o
funzionali, quando abbiano determinato una perdita permanente e assoluta
della capacità lavorativa; 2) pensione per invalidi civili parziali:
minorazioni descritte al precedente punto 1) che abbiano determinato una
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74%; 3)
pensione per ciechi civili assoluti: cecità assoluta, intesa come mancanza
totale della vista o mera percezione dell' ombra e della luce; 4) pensione
per ciechi civili con resicuo visivo: possesso di un residuo visivo che, in
entrambi gli occhi, non sia superiore a 1/ 20 con eventuale correzione; 5)
pensione per sordomuti: sordità , congenita o acquisita durante l' età
evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio
parlato e non abbia una natura esclusivamente psichica; 6) indennità di
accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: minorazioni descrtte
al punto1) del presente comma, che abbiano determinato l' impossibilità di
deambulare senza l' aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'
impossobilità di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui derivi la
necessità di un' assistenza continua; 7) indennità di accompagnamento per
invalidi civili parziali minorenni: minorazioni descritte al punto 1) del
presente comma, quando abbiano determinato difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie dell' età minore e comportino l'
impossibilità di deambulazione autonoma; 8) indennità di accompagnamento
per ciechi civili assoluti: le condizioni descritte al punto 3) del presente
comma; 9) assegno integrativo per ciechi civili: le condizioni descritte ai
punti 3) o 4) del presente comma; 10) indennità speciale per ciechi con
residuo visivo: le condizioni descritte al punto 4) del presente comma; 11)
indennità di comunicazione per sordomuti: le condizioni descritte al punto
5) del presente comma. 2. Ai soli fini ell' assistenza socio - sanitaria e
della concessione dell' indennità di accompagnamento si considerano
mutilati e invalidi i soggetti ultra sessantacinquenni, che abbiano
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della
loro età ".
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS 4. L' articolo 6 è sostituito dal seguente: " Art. 6 Requisiti
di età in riferimento alle singole prestazioni 1. I richiedenti devono
avere i seguenti requisiti di età per l' accesso alle varie prestazioni: 1)
per la pensione per invalidi civili assoluti e per la pensione per invalidi
civili parziali: avere compiuto il 18o anno di età e non avere superato il
65o; 2) per l' indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali
minorenni: non avere compiuto il 18o anno dietà ; 3) per la pensione per
ciechi civili assoluti e per la pensione per sordomuti: avere superato il
18o anno di età . 2. Per tutte le altre prestazioni ecoomiche previste
dalla presente legge non sono stabiliti limiti di età minima o
massima."
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS 5. Nell' articolo 7 i commi 3 e 5 sono sostituiti dai eguenti:
" 3. Per tutte le altre prestazioni econimiche previste dalla presente
legge non sono stabiliti limiti di reddito, essendo esse disposte al solo
titolo della minorazione. 5. Qualora lo Stato, nell' ambito del proprio
ordinamento assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici
previsti per le prestazioni statali corrispondenti a quelle della presente
legge, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i requisiti
stessi ai fini dell' applicazione della presente legge, con la medesima
decorrenza.
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS 6. All' articolo 8, comma 1, è aggiunta la seguente frase: "
Della rivalutazione annuale dei limiti di reddito è data pubblicità
mediante comunicato alle associazioni rappresentative di categoria, ai
patronati di assistenza sociale, alla stampa e ad altri mezzi di
informazione locali."
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS 7. All' articolo 12 è aggiunto il seguente quarto comma: " 4.
Le domande per la valutazione dell' aggravamento dell' invalidità e delle
condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a
condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi
le modificazioi del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto
ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'
accertamento dell' invalidità e delle condizioni visive, le domande di
aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso
stesso."
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS 8. L' articolo 14 è sostituito dal seguente: " Art. 14 Ricorso
in relazione all' accertamento 1. Avverso il giudizio delle commissioni
sanitarie di cui all' articolo 10 l' interessato può proporre ricorso in
carta libera, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione, ad apposita
commissione di appello, allegando un certificato di un medico specializzato
nella disciplina attinente al proprio handicap. Tale commissione è
presieduta da un medico del servizio sanitario provinciale o da un medico
specialista convenzionato con il servizio sanitario provinciale ed è
composta, oltre che dal presidente, da tre medici specialisti designati
dall' assessore alla sanità e scelti in una rosa di cinque medici
specialisti nelle materie di medicina interna, di neurologia, di oculistica,
di otorinolaringoiatria e di ortopedia o materie affini, di cui tre
designati dalle associazioni di categoria rispettivamente interessate,
nominati dalla Giunta provinciale. Non è ammessa la contemporanea
appartenenza alla commissione di appello e alle commissioni di accertamento
di cui al precedente articolo 10. Ai membri della commissione sono
corrisposti, in quanto spettanti, gli emolumenti previsti per i membri delle
commissioni di prima istanza. Le funzioni di segretario sono esercitate da
un funzionario designato dall' assessore provinciale alla sanità ."
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS 9. L' articolo 15 è sostituito dal seguente: " Art. 15
Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva 1. L' ufficio provinciale
competente, ricevuta ai ai sensi dell' articolo 13 la comunicazione di
accertamento positivo della minorazione, richiede all' interessato una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da farsi ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, in cui egli precisi la data di nascita e il comune di
residenza e attesti: 1) che è in possesso della cittadinanza italiana; 2)
che non fruisce di pensione di guerra o per servizio, nè di rendite per
infortuni sul lavoro, da parte di amministrazioni pubbliche al titolo della
stessa minorazione per la quale viene richiesta la prestazione economica; 3)
quale sia l' ammontare dei singoli suoi redditi assoggettabili all' imposta
sul reddito delle persone fisiche, percepiti nell' anno solare precedente a
quello in cui è stata presentata la domanda. 2. per la concessione delle
sole prestazioni di cui ai punti 6), 8), 9), 10) e 11) dell' articolo 3, la
dichiarazione di cui al comma precedente può essere sostituita da un
certificato cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza. 3. Qualora la
richiesta di cui al comma 1 non abbia esito, l' ufficio sollecita una
risposta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza una
risposta il termine di 60 giorni, la domanda sarà decisa negativamente per
mancato inoltro della documentazione. E' fatta salva per l' interessato la
facoltà di proporre in ogni momento successivo all' ufficio stesso nuova
domanda, corredata dalla documentazione richiesta; la prestazione decorre in
tal caso dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda."
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS 10. L' articolo 17 è sostituito dal seguente: " Art. 17 Misure
delle prestazioni 1. Le misure mensili delle varie prestazioni sono le
seguenti: a) tutte le pensioni di cui ai punti da 1) a 5) dell' articolo 3,
nonchè l' indennità di accompagnamento di cui al punto 7) dello stesso
articolo: dal 1o maggio 1989 lire 310.065, dal 1o novembre 1989 lire
315.335; b) assegno integrativo per ciechi assoluti: dal 1o maggio 1989 lire
102.900, dal 1o novembre 1989 lire 104.650; c) assegno integrativo pert
ciechi civili con residuo visivo: dal 1o maggio 1989 lire 73.520, dal 1o
novembre 1989 lire 74.765; d) indennità di accompagnamento per invalidi
civili totalmente inabili: per il 1989 lire 568.185; e) indennità di
accompagnamento per ciechi civili assoluti: per il 1989 lire 621.455; f)
indennità speciale per ciechi con residuo visivo: per il 1988 lire 50.000,
per il 1989 lire 53.300; g) indennità di comunicazione per sordomuti: per
il 1988 lire 200.000, per il 1989 lire 213.200. 2. Qualora le misure delle
corrispondenti prestazioni statali siano aumentate con legge dello Stato, si
procederà con eliberazione della Giunta provinciale all' adeguamento
proporzionale dell' ammontare delle rispettive prestazioni di cui al
presente articolo, con la stessa decorrenza."
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS 11. L' articolo 20 è sostituito dal seguente: " art. 20
Tredicesima mensilità - Perequazione automatica 1. E' corrisposta, di
regola insieme al rateo bimestrale di novembre e dicembre di ciascun anno,
una tredicesima mensilità delle prestazioni, commisurata all' importo dell'
ultima mensilità erogata, proporzionalmente alle rate mensili maturate
anell' anno solare. 2. Alle pensioni, di cui ai punti da 1) a 5) dell'
articolo 3 della presente legge, si applica, a far tempo dal 1o maggio 1990,
la perequazione automatica prevista per le corrispondenti prestazioni dalle
norme dello Stato, con la misura e la decorrenza ivi prevista. La stessa
perequazione si applica all' assegno integrativo per ciechi civili assoluti
o con residuo di cui al punto 9) dell' articolo 3. 3. Gli importi delle
indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili e per
ciechi civili assoluti, come pure dell' indennità speviale per ciechi con
residuo visivo e dell' indennità di comunicazione per sordomuti, di cui
punti 6), 8; 10) e 11) dell' articolo 3, saranno automaticamente adeguati
con pari decorrenza a quelli erogati dallo Stato in sede nazionale per le
corrispondenti prestazioni sulla base della normativa vigente."
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS 12. L' articolo 21 è sostituito dal seguente: " Art. 21
Provvedimnti sulle prestazioni economiche - Organo competente 1. Il
provvedimento con cui si fa luogo alla prestazione viene emesso dall'
assessore competente per la materia, su conforme parere di una commissione
di cui fanno parte: 1) il direttore o altro funzionario della ripartizione
provinciale competente; 2) un membro designato dall' associazione
rappresentativa di categoria interessata nei singoli casi; 3) un funzionario
provinciale epserto nei problemi dell' assistenza sociale. 2. Per ciascun
componente e per il segretario viene previsto un sostituto per i casi di
impedimento o malattia. 3. Esercita le funzioni di segretario un funzionario
dell' uffici provinciale competente per la materia di cui alla presente
legge; questi comunica la decisione all' interessato e per conoscenza alla
rispettiva associazione rappresentativa."
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS 13. Il comma 1 dell' articolo 23 viene sostituito dal seguente:
" 1. La composizione delle commissioni sanitarie ed economica, previste
rispettivamente agli articoli 10 e 21, deve adeguarsi alla consistenza dei
gruppi linguistici risultante dall' ultimo censimento generale della
popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per il gruppo
linguistico ladino."
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS 14. L' articolo 31 è sostituito dal seguente: " Art. 31
Permanenza dei requisiti - Eventuale revoca 1. E' fatto obbligo a titolare
delle prestazioni, o suo legale rappresentante, di comunicare
tempestivamente all' ufficio provinciale competente ogni variazione
intervenuta nei requisiti e presupposti che legittimano l' erogazione delle
prestazioni stesse; l' amministrazione ha facoltà di procedere in ogni
tempo all' accertamento d' ufficio della permanenza dei requisiti e
presupposti medesimi. 2. In ogni caso in cui vengano meno i requisiti e
presupposti si provvede alla revoca delle prestazioni con il procedimento di
cui all' articolo 21; nelle more del procedimento, il direttore dll' ufficio
sospende in via cautelare il pagamento non appena viene in possesso dell'
atto di autodenuncia o di accertamento. 3. La revoca ha effetto dal primo
giorno del mese, fra quelli indicati all' articolo 28, che sia
immediatamente successivo alla data della sospensione oppure, in assenza di
sospensiva, del provvedimenyto di revoca, ed è impugnabile ai sensi della
presente legge. 4. In ogni tempo d' ufficio può fare richiesta che l'
assistito produca la documentazione adatta a provare la permanenza del
diritto alle prestazini; in tali casi il direttore dell' ufficio ha facoltà
di sospendere autelativamente l' erogazione delle prestazioni. Nel caso in
cui l' assistito non produca entro 40 giorni la documentazione richiesta, l'
ufficio procede ad un sollecito nelle forme di cui all' articolo 15, comma
3, della presente legge e promuove la revoca a far tempo dalla sospensione.
5. Qualora, successivamente alla disposta sospensione dell' erogazione delle
prestazioni economiche, venga accertata la permanenza del diritto alle
stesse, al titolare vengono corrisposti di arretrati spettanti."
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS 15. Dopo l' articolo 31 è inserito il seguente articolo 31/ bis:
" Art. 31/ bis Ripitezione delle somme percepite senza titolo 1. Nei
casi di revoca delle prestazioni per effetto di accertamento d' ufficio,
come pure nei casi in cui le stesse siano state erogate sulla base di
dichiarazioni non veritiere, il provvedimento stabilisce la ripetizione
delle somme percepite dalla data in cui siano venuti meno i requisiti ed i
presupposti generali o economici, gravate dagli interessi legali; negli
altri casi non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme
corrisposte. 2. La ripetizione non ha luogo nel caso in cui il debitore
disponga di un reddito mensile netto inferiore ad un importo pari al 200%
della quota base di minimo vitale con riferimento alla legge provinciale 26
ottobre 1973, n. 69, certificato dagli enti per l' assistenza di base. 3. la
rateizzazione delle somme da restituire è ammessa in ogni caso su richiesta
dell' interessato e con semplice provvedimento del direttore d' ufficio fino
ad un massimo di due anni."
1. Al testo della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificata con
le leggi provinciali 1o agosto 1980, n. 29, 30 giugno 1983, n. 20, 7 agosto
1986, n. 22, e 7 novembre 1988, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
OMISSIS 16. Nell' articolo 36 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
" 3. Qualora il richiedente o il titolare delle prestazioni previste
dalla presente legge trasferisca la sua residenza in altra provincia, la
Provincia autonoma di Bolzano trasmette agli uffici competenti la
documentazion e necessaria e dispone la revoca delle prestazioni a far tempo
dal rimo giorno del bimestre di pagamento successivo alla ricevuta comuni
cazione. 4. Coloro che, essendo richiedenti o titolari di prestazioni
previste dalle leggi dello Stato, conseguano la residenza in un comune della
provincia di Bolzamo, hanno diritto, qualora spettino, alle corrispondenti
prestazioni previste dalla presente legge a far tempo dal primo giorno del
mese successivo al conseguimento della residenza stessa. La commissione di
cui al precedente articolo 21 promuove nei loro confronti i provvedimenti
sulle prestazioni eventualmente spettanti, dietro presentazione della
documentazione di legge e del certificato cumulativo di nascita,
cittadinanza e residenza, dopo che il competente ufficio della Provincia
autonoma abbia acquisito dalla prefettura di provenienza la necessaria
documentazione. >>
ARTICOLO 2
Norme transitorie e finali 1. A decorrere dal 1o gennaio 1989 ai ciechi
civili assoluti minorenni, in luogo della pensione per ciechi civili
assoluti, verrà erogata d' ufficio l' indennità di accompagnamento per
ciechi civili assoluti, Le domande dirette al conseguimento della pensione
per conto di tali soggetti si intendono rivolte a conseguire detta
indennità . 2. Agli invalidi civili con riduzione della capacità
lavorativa copmpresa tra il 67 ed il 73%, che possiedano gli altri requisiti
previsti dalla presente legge per la concessione della pensione per invalidi
civili parziali di cui al punto 2), comma 1, dell' articolo 3, come
modificato dall' articolo 1 della presente legge, la pensione medesima viene
erogata purchè abbiano presentato la relativa domanda prima dell' entrata
in vigore della presente legge. 3. I titolari di pensione per invalidi
civili parziali di cui al punto 2) comma 1, dell' articolo 3, come
modificato dall' articolo 1 della presente legge, nei cui confronti sia
stata accertata una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 74%,
continuano, in presenza degli altri requisiti, a percepire la pensione. 4.
L' indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni di
cui al punto 7), comma 1, dell' articolo 3, come modificato dall' articolo 1
della presente legge, rimane in vigore in via transitoria fino al 31
dicembre 1989. Fino a tale data saranno erogate le prestazioni già
assegnate e concesse nuove prestazioni a coloro che abbiano presentato
domanda prima dell' entrata inv igore della presente legge e siano in
possesso dei requisiti per essa previsti. 5. Le indennità di cui ai punti
10 e 11), primo comma, dell' articolo 3, come modificato dall' articolo 1
della presente legge, vengono corrisposte d' ufficio ai ciechi ed ai
sordomuti che siano già titolari delle pensioni di cui al punto 4),
rispettivamente 5), comma 1, dello stesso articolo, con la medesima
decorrenza della relativa pensione, risalendo al massimo fino al 1o gennaio
1988. 6. Le indennità di cui al comma precedente vengono concesse, con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione
di apposita domanda, anche ai ciechi ed ai sordomuti che non abbiano diritto
alle pensioni ivi indicate, purchè nei loro confronti siano accertate le
minorazioni di cui al punto 4), rispettivamente 5), comma 1, dell' articolo
5, come modificato dall' articolo 1 della presente legge. Qualora la domanda
venga presentata entro il termine di 40 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la prestazione è concessa, con effetto
retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 1989. 7. A far tempo dall' entrata in
vigore della presente legge non saranno più concesse prestazioni a
cittadini iscritti negli elenchi dei censiti residenti all' estero( AIRE).
Restano salvi di diritti acquisiti dei cittadini che gioà beneficiano di
prestazioni o abbiano presentato la relativa domanda alla data di entrata in
vigore della presente legge. 8. Per i titolari di indennità di
accompagnamento quali invalidi e ciechi di cui ai punti 6) e 8), comma 1,
dell' articolo 3, come modificato dall' articolo 1 della present elegge, è
prevista la possibilità di richiedere l' erogazion e della prestazione più
favorevole; la nuova indennità decorre dal primo giorno del mese successivo
alla relativa domanda. 9. L' articolo 26 della legge provinciale 21 agosto
1978, n. 46, è soppresso.
ARTICOLO 3
Ufficio - Personale 1. A parziale modifica dell' ufficio 24 della legge
provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, all' ufficio assistenza invalidi
civili, ciechi civili e sordomuti, istituito nell' ambito della ripartizione
VIII, è assegnato il numero 191 anzichè 184. 2. Per sopperire alle
maggiori esigenze di personale legate al costante aumento delle domande di
prestazioni, nonchè all' esplicazione della presente legge, la dotazione
organica del ruolo amministrativo è aumentata di un posto della IV
qualifica funzionale e di un posto della VI qualifica funzionale.
ARTICOLO 4
Testo unificato 1. La Giunta provinciale è autorizzata a riordidinare in
forma di testo unificato, senza introdurre modifica alcuna, la legge
provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 5
Norme finanziarie 1. Per l' attuazione della presente legge è
autorizzata a carico dell' esercizio finanziario 1989 la maggiore spesa
valutata in lire 2.900 milioni. 2. Alla copertura dell' onere indicato al
comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale
iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'
esercizio corrente (partita n. 3 dell' allegato n. 3 al bilancio). 3. Gli
oneri a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla
legge finanziaria annuale e troveranno copertura con gli stanziamenti
iscritti con l' articolo 5 della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 7,
alla Sezione 5, Settore 5.1, del bilancio pluriennale 1989- 1991.
ARTICOLO 6
Variazioni al bilancio 1989 1. Nello stato di previsione della spesa per
l' anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni in termini
di competenza:
1. Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1989
sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza: in aumento:
cap. 51410 - Pensioni ed assegni di assistenza sociale agli invalidi civili,
ai ciechi civili e ai sordomuti( LP 21 agosto 1978, n. 46, art. 3, e 1
agosto 1980, n. 29) Lire 2.900.000.000
1. Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1989
sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza: OMISSIS in
diminuzione: cap. 102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti
da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti) Lire 2.900.000.000
ARTICOLO 7
1. Il secondo comma dell' articolo 1 della legge provinciale 19 agosto
1988, n. 37, è sostituito dal seguente: << 2. Per ciascun componente
della commissione e per il presidente vengono nominati uno o più supplenti,
per i casi i assenza o impedimento. >> 2. All' articolo 1 della legge
provinciale 19 agosto 1988, n. 37, sono aggiunti i seguenti commi: <<
4. Della commissione fa parte un medico appartenente ai servizi territoriali
della riabilitazione, qualora vengano sottoposte a visita persone di cui
alla lettera a) del comma 4 dell' articolo 81 del Testo Unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con DPR 15 giugno
1959, n. 393, modificato con l' articolo 4 della legge 18 marzo 1988, n.
111, nonchè , sempre nella suddetta ipotesi, un ingegnere appartenente al
ruolo della carriera direttiva tecnica della direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con riserva di
individuazione da parte della Giunta provinciale della corrispondente figura
professionale allorchè la direzione compartimentale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessone per il Trentino - Alto Adige sarà
soppressa in applicazione dell' art. 4, comma 1, del DPR 19 novembre 1987,
n. 527. 5. A richiesta dell' interessato può intervenire, inoltre, un
medico di sua fiducia. >>
ARTICOLO 8
1. L' articolo 3 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, è
modificato come segue: << Art. 3 1. All' articolo 7 della legge
provinciale 30 luglio 1977, n. 28, è aggiunto il seguente comma: " A
tutti gli allievi che frequentano scuole o coesi di cui all' art. 2 o scuole
o corsi di formazione per ostetriche, per i quali è richiesto un tirocinio,
viene concesso mensilmente un contributo fino ad un importo massimo di Lire
700.000. L' ammontare del contributo da corrispondente agli allievi delle
singole scuole o dei corsi entro il limite massimo soraccitato, e le
modalità do erogazione vengono stabiliti con deliberazione della Giunta
provinciale." >>
ARTICOLO 9
Clausola d' urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto
Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Provincia. Bolzano, 25 settembre 1989
|