LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 18-04-1975 REGIONE
ABRUZZO Norme a favore dei minorati dell' udito. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 13 del 30 aprile 1975 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Fino a quando non sarà provveduto alla ristrutturazione dei servizi assistenziali regionali, ad integrazione delle provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia, la Regione eroga un contributo annuo a favore dei non udenti di lire venticinque milioni per l' incremento e il conseguimento delle finalità appresso specificate: 1) profilassi della sordità , mediante iniziative volte alla prevenzione ed al recupero o conservazione delle facoltà uditive; 2) accrescimento delle possibilità di lavoro nei settori professionali già individuati e ricerca di nuove forme di impiego lavorativo, anche mediante la concessione o la integrazione di borse di studio sia per il conseguimento di titoli di studio specifici, sia per l' acquisizione della speciale istruzione professionale necessaria alle diverse, particolari occasione occupazionali; 3) assistenza specifica ai sordi poliminorati mediante interventi volti alla valorizzazione delle facoltà residue; 4) incremento e finanziamento dell' attività assistenziale promozionale, di studio e di ricerca svolta dalle Sezioni provinciali dell' Ente Nazionale per la Protezione e l' Assistenza dei Sordomuti, di cui si avvarranno le Commissioni provinciali nella elaborazione del piano di attività di cui all' articolo 3 della presente legge. ARTICOLO 2 Il contributo previsto dall' articolo 1 va suddiviso tra le province di: L' Aquila, Pescara, Chieti e Teramo; tali finanziamenti dovranno risultare aggiuntivi a quelli predisposti dalle quattro province nei programmi d' intervento assistenziale antecedentemente attuati a favore dei sordi. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Province della ReNell' ambito delle finalità e dei criteri dell' articolo 1, le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dal Consiglio Regionale e, qualora le Province non adempiano alle funzioni loro delegate, la Giunta Regionale si sostituisce ad esse. ARTICOLO 3 In ognuna delle province annualmente viene predisposto un piano di attività a favore dei non udenti, comprendente sia le iniziative finanziarie delle Province, sia le attività integrative finanziate con i fondi messi a disposizione dalla presente legge. La formazione di ognuno dei piani provinciali viene curata annualmente da un' apposita Commissione Provinciale formata da due rappresentanti del Consiglio Provinciale e da tre rappresentanti della Sezione provinciale dell' Ente Nazionale per la protezione e l' Assistenza dei sordomuti. Ogni piano provinciale annuale diviene esecutivo non appena ha riportato l' approvazione della Giunta regionale, che deve preventivamente sentire la competente Commissione Consiliare. ARTICOLO 4 All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, determinato in L. 25.000.000 per l' anno 1975, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del Cap. 1400 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali >> dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio 1975, del quale è stato autorizzato l' esercizio provvisorio con LR 24- 1- 1975, n. 11. Nell' elenco n. 3 accluso al citato Cap. 1400/ 1975, la partita << Spese per la Istituzione ed il funzionamento di Organi di Controllo circoscrizionali >> è ridotta di L. 25.000.000. Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio di previsione 1975. Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei pertinenti bilanci. ARTICOLO 5 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L' Aquila, addì 18 Aprile 1975. |