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LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 9-04-1997 REGIONE ABRUZZO 

Norme di attuazione dell' art. 5 della Lº 18 marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all' assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia

Fonte: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 9 del 20 maggio 1997

 Il Consiglio Regionale ha approvato. 

Il Commissario del Governo ha apposto il visto. 

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Capo I Principi generali

ARTICOLO 1  Disposizioni generali

1. In attuazione dell' art. 5, della Lº 18.3.1993, n. 67, con la presente legge la Regione detta norme per la disciplina: a) delle funzioni relative all' assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi pre - linguali; b) delle funzioni relative all' assistenza, alla maternità ed all' infanzia.

2. Ai fini della presente legge sono considerati ciechi coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contatta prima dell' apprendimento del linguaggio.

Capo II Assistenza chiechi e sordomuti

ARTICOLO 2 Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le funzioni socio - assistenziali di cui all' art. 1 lett a) della presente legge, meglio definite nel successivo art. 3, direttamente o tramite convenzioni con i Comuni singoli o associati in attuazione dell' art. 24 L. 142/ 90. 2. La forma di esercizio delle funzioni previste al comma precedente è deliberata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nella gestione dei servizi derivanti dalle funzioni di cui al comma precedente, ove sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale può essere privilegiata la forma dell' affidamento in concessione ad Enti, Associazioni ed istituti che abbiano quale scopo primario quello dell' assistenza in favore dei ciechi, sordomuti e sordi prelinguali. 4. Le Province, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con regolamento a disciplinare quanto previsto dal successivo art. 3.

ARTICOLO 3 Interventi delle Province

1. Le Province sono titolari delle competenze ad esse attribuite dalla L. 11.5.1976, nº 360 e dall' art. 144 lett g) n. 3 del RD 3 marzo 1934 n. 383, soppresso dall' art. 64 della L 8.6.1990, n. 142. 2. In particolare le Province assicurano la gestione dei seguenti servizi: a) assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi pre - linguali, al fine di supportare l' integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio - educativi a carattere diurno, mediante personale in possesso del diploma di specializzazione polivalente possibilmente con l' indirizzo all' educazione scolastica dei ciechi, sordomuti e sordi pre - linguali; b) fornitura dei testi scolastici; c) fornitura sussidi mimografo - visivi; d) consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza dell' interprete per i minorati dell' udito; e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo; f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista; g) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di seminari di studi per il personale addetto all' educazione domiciliare, nonchè all' istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi pre - linguali qualora non vi provvedano altre istituzioni; h) educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale dei ciechi, dei sordomuti e dei sorsi pre - linguali, diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale; i) l' integrazione sociale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre - linguali e l' assistenza alla famiglia per l' integrazione sociale dei minorati medesimi finalizzata all' inserimento sociale; l) organizzazione di corsi di formazione professionale di avvio al lavoro, specifici per ciechi, sordomuti e pre - linguali.

ARTICOLO 4 Interventi delle Aziende USL

Le Aziende, Unità Sanitarie Locali continuano ad esercitare, in attuazione dell' art. 26 della legge 27 dicembre 1978, n. 833, i seguenti servizi con oneri a carico del Fondo Sanitario Nazionale: a) riabilitazione dei ciechi all' orientamento ed alla mobilità e la riabilitazione degli ipovedenti al migliore uso del residuo visivo; b) per mezzo dei servizi territoriali delle Aziende USL, gli interventi per riabilitazione precoce dei sordomuti e sordi pre - linguali, nonchè gli specifici interventi riabilitativi - ambulatoriali, a domicilio e presso strutture riabilitative ed educative a carattere diurno o residenziale o ambulatoriale; c) il pagamento delle rette * dei ciechi,* (ERRATA CORRIGE BU N 14 del 08.08.1997) dei sordomuti e dei sordi pre - linguali negli appositi istituti speciali di formazione educazione e di assistenza e dei pluriminorati negli istituti e centri di riabilitazione specifica; d) l' assistenza domiciliare del logopedista. 2. L' assistenza educativa domiciliare di cui ai punti a) ed i) dell' art. 3 non è cumulabile con l' assistenza prevista alla lett c) del comma precedente. 3. Il servizio di trasporto dal proprio domicilio ai centri di riabilitazione dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi - prelinguali è a carico del Fondo Sanitario Nazionale assegnato alle Aziende USL. 4. Alla data di entrata in vigore delle direttive da emanare in attuazione della presente legge, cessano le erogazioni dei sussidi economici a carattere assistenziale per gli alunni ciechi, sordonuti e sordi pre - linguali che frequentano corsi scolastici o di formazione professionale nelle strutture esistenti nel proprio luogo di residenza o fuori di esso.

ARTICOLO 5 Trascrizione e traduzione testi scolastici per ciechi, sordomuti e sordi pre - linguali

1. I testi scolastici per i ciechi devono essere trascritti con il metodo Braille o registrati su cassette o prodotti con caratteri ingranditi, nel rispetto del giudizio espresso dal tiflologo e dall' insegnante di sostegno, sentito il centro di ipovisione per gli ipovedenti.

2. I testi scolastici per i sordomuti e sordi pre - linguali sono trasferiti su supporto magnetico con il metodo mimo - grafo - visivo, nel rispetto del giudizio espresso dall' interprete di cui al comma 2, lett d), del precedente art. 3, dall' insegnante di sostegno e dal logopedista che presta assistenza ai sensi del comma 1, lett d), del precedente art. 4.

ARTICOLO 6 Contributo alle Province

1. Per l' accesso ai contributi per il finanziamento degli interventi assistenziali in favore dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre - linguali, le Province presentano entro il 30 settembre di ogni anno, alla Giunta Regionale - Servizio Sicurezza Sociale - il programma delle attività educativo - assistenziali per l' anno solare successivo ed il relativo piano finanziario con riferimento alle funzioni di cui all' art. 3, elaborato sentite le Associazioni dei Ciechi, Sordomuti e Sordi pre - linguali.

2. Per il primo triennio di attuazione della legge regionale, il contributo da concedersi ad ogni Provincia viene determinato in proporzione al numero degli utenti indicati nei programmi ad essi finalizzati. Tenuto conto del limite massimo di spesa costituito dallo stanziamento iscritto al pertinente capitolo del Bilancio Regionale, l' importo determinato secondo il criterio di cui al comma che precede non può comunque superare il 90% della spesa prevista in ciascun piano finanziario.

ARTICOLO 7 Erogazione di contributi

1. All' atto della approvazione del programma di attività di cui all' art. 6, la Giunta Regionale provvede a deliberare l' erogazione alle province del contributo concesso ai sensi del precedente art. 6. 2. Le Province provvedono a presentare il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell' anno successivo a quello di riferimento del programma, secondo criteri e modalità stabiliti con direttive della Giunta Regionale.

 

ARTICOLO 8 Norma transitoria

1. Il termine previsto dall' art. 6, per la presentazione del programma e del piano finanziario relativi all' anno 1997, è stabilito in giorni 90 dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le Aziende USL continuano a gestire i servizi di cui al presente capo con i criteri e le modalità stabilite dalla LR 20 giugno 1980, n. 60 modificata con LR 28 agosto 1981, nº 34, fino a gg 120 dalla data di entrata in vigore delle direttive da emanare in attuazione della presente legge.

Capo III Tutela della maternità e infanzia

ARTICOLO 9 Funzioni delle Province

1. Le funzioni relative alla tutela della maternità e infanzia, di competenza delle Province alla data di entrata in vigore della L 8.6.1990, n. 142, comprese quelle esercitate a seguito dello sciogilmento dell' OMNI, operato a norma della legge 23.12.1975, n. 698, sono svolte dalle Province medesime che le esercitano nei modi indicati dall' art. 5, comma 3 e seguenti, della LR 14.2.1989, n. 15.

Capo IV Norme finali

ARTICOLO 10 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, valutati per un primo triennio in lire 3.000.000.000 si provvede: a) per gli interventi a favore dei minorati della vista e dell' udito: - per l' esercizio 1997, all' onere presumibile di lire 100.000.000 si provvede mediante utilizzazione - di pari importo - dello stanziamento già iscritto sul Cap. 71571; - per gli esercizi 1977 e 1998, l' onere presumibile, per l' intervento di cui alla lettera a), per ciascuno dei predetti anni, mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto al cap. 71571 e comunque nel limite massimo di lire 600.000.000 e lire 500.000.000 rispettivamente per ciascun esercizio finanziario; b) per gli interventi a favore della maternità e dell' infanzia: (ERRATA CORRIGE BU N 14 del 08.08.1997) - per il triennio 1997- 99, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento, nella misura massima di lire 600.000.000 per ciascun esercizio, di cui al Cap. 71522 denominato << Contributo alle Province e ai Comuni per l' esercizio delle funzioni già della soppressa ONMI per la gestione degli asili nido >>.

ARTICOLO 11 Abrogazione di norme

1. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell' artº 3 LR 28.8.1981 n. 34.

ARTICOLO 12 Dichiarazione d' urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addì 9 aprile 1997