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Legge 20 febbraio
2006, n. 95
Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.
Art. 1.
- In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine
<<sordomuto>> è sostituito con l'espressione
<<sordo>>.
- Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio
1970, n. 381, è sostituito dal seguente:
<<Agli effetti della presente legge si considera
sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità
congenita o acquisita durante l'età evolutiva che
gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio
parlato, purchè la sordità non sia di natura
esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra,
di lavoro o di servizio>>.
3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26
maggio 1970, n.381, le parole:<<L'accertamento del
sordomutismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'accertamento
della condizione di sordo come definita dal secondo comma
dell'articolo 1>>.
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