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Legge 20 febbraio 2006, n. 95


Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.

Art. 1.

  1. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine <<sordomuto>> è sostituito con l'espressione <<sordo>>.
  2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente:

<<Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio>>.

 3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n.381, le parole:<<L'accertamento del sordomutismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'accertamento della condizione di sordo come definita dal secondo comma dell'articolo 1>>.