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Legge 18 dicembre 1973, n. 854
"Modalità di erogazione degli assegni, delle
pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti,dei ciechi
civili e dei mutilati ed invalidi civili"
1. Il pagamento degli assegni mensili di assistenza ai
sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, delle pensioni, degli
assegni vitalizi e delle indennità di accompagnamento ai ciechi civili, di
cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, nonché delle pensioni di inabilità,
degli assegni mensili e degli assegni di accompagnamento ai mutilati ed
invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, è effettuato dal
Ministero dell'interno per il tramite dell'Amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, che è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti.
La determinazione del corrispettivo dovuto a detta
amministrazione, per l'espletamento del servizio, viene effettuata con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro,
sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, quarto comma,
della legge 25 aprile 1961, numero 355.
2. Il Ministero dell'interno provvede, con procedimenti elettronici, alla
predisposizione degli elaborati necessari per consentire l'erogazione
bimestrale degli assegni dovuti ai beneficiari, nonché per il rimborso da
parte del Ministero stesso delle somme erogate dagli uffici postali.
3. Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre indennità, previste
dall'articolo 1 della presente legge, le prefetture, in relazione alle
determinazioni dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza
pubblica, rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di
iscrizione, le generalità del beneficiario, la categoria di appartenenza,
la data di decorrenza del beneficio e gli estremi della determinazione del
comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.
Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma
dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante
legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto
stesso è documento valido ai fini della riscossione dei mandati di
pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di
importo (1).
La riscossione senza limiti di importo è, altresí, consentita a persona
munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato
civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un
proprio documento di identificazione personale (1).
(1) Per effetto dell'art. 1, L. 29 maggio 1989, n. 211 (G.U. 3 giugno
1989, n. 128).gli attuali commi 2 e 3 cosí sostituiscono l'originario comma
2
3-bis. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 4, del D.P.R.
8 luglio 1986, n. 429, si estendono alle pensioni, assegni e indennità
previste dalla normativa vigente in favore di invalidi civili, ciechi civili
e sordomuti; in luogo della direzione provinciale del tesoro menzionata nel
detto articolo deve farsi riferimento alla prefettura competente ad emettere
il titolo di spesa. L'attestazione di avvenuto accreditamento apposta dalla
direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni sul titolo di
spesa sostituisce la quietanza del creditore. 2. La domanda per il pagamento
con accreditamento in conto corrente postale è presentata dal beneficiario
della provvidenza o dal suo rappresentante legale (2).
(2) Il presente articolo è stato aggiunto dell'art. 2, L. 29 maggio
1989, n. 211 (G.U. 3 giugno 1989, n. 128).
4. Copia delle determinazioni adottate in materia di assegni, pensioni ed
altre indennità per i sordomuti, i ciechi civili e i mutilati ed invalidi
civili a norma, rispettivamente, degli articoli 2 della legge 26 maggio
1970, n. 381, della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 14 della legge 30 marzo
1971, n. 118, è trasmessa, entro trenta giorni, alla locale ragioneria
provinciale dello Stato.
5. Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione,
inviano alla locale direzione provinciale delle poste e delle
telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari,
corredati da elenchi firmati dal prefetto e dal dirigente di ragioneria
della prefettura; tali elenchi, distinti per uffici postali incaricati dei
pagamenti, debbono contenere l'indicazione del numero d'ordine, dell'avente
titolo a riscuotere, del numero del mandato di pagamento, del numero del
libretto, dell'importo da pagare e, qualora richiesta, la modalità di
estinzione mediante accreditamento in conto corrente postale, nonché
l'indicazione del numero di conto corrente postale (3).
Il pagamento viene effettuato, alla scadenza del giorno 26 dei mesi di
gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ciascun anno o in
altra data da fissare con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni di concerto con quello per l'interno presso l'ufficio
postale più vicino alla residenza del beneficiario, fatta salva per questi
la facoltà di indicare diverso ufficio, nell'ambito della stessa provincia.
La rata bimestrale comprende una mensilità posticipata ed una
anticipata.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta
anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con
trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi
titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa. I mandati di
pagamento, indicati nel primo comma, firmati dal prefetto e, ai fini del
riscontro contabile, dal dirigente di ragioneria della prefettura,
costituiscono ordini di pagamento; essi debbono contenere l'indicazione
dell'ufficio postale pagatore, delle generalità dell'avente diritto, ed
eventualmente del rappresentante legale o della persona delegata alla
riscossione, del numero del libretto, dell'importo da corrispondere, del
numero di conto corrente postale ove richiesto, della deliberazione del
comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica con il
riconoscimento del diritto alla provvidenza. Le firme del prefetto e del
dirigente di ragioneria della prefettura sui mandati di pagamento e sugli
elenchi, nonché il timbro della prefettura possono essere impressi a stampa
da parte del competente centro elettronico del Ministero dell'interno, salvo
che si tratti di titoli non compresi negli elenchi di cui al primo comma. I
fac-simile delle firme sono trasmessi alla competente ragioneria provinciale
dello Stato (4).
(3) Il comma risulta cosí sostituito dall'art. 3, L. 29 maggio 1989, n.
211 (G.U. 3 giugno 1989, n. 128).
(4) Il comma risulta cosí sostituito dall'art. 3, L. 29 maggio 1989, n.
211 (G.U. 3 giugno 1989, n. 128). Lo stesso art. 3, ai commi 3 e 4, recita:
"3. Gli uffici postali, per comprovate esigenze organizzative,
previa autorizzazione della competente direzione provinciale delle poste e
delle telecomunicazioni, possono effettuare i pagamenti entro i tre giorni
dalla data di pagamento del titolo fissata secondo le modalità di cui al
secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, saranno stabilite le modalità necessarie per l'uso e la custodia
delle matrici recanti le firme a stampa dei funzionari di cui al comma
2"
6. I beneficiari, all'atto della riscossione, rilasciano quietanza delle
rispettive quote e l'ufficiale pagatore appone sui mandati di pagamento e
sui libretti il bollo a data dell'ufficio e la propria firma. Il
rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione devono
dichiarare, all'atto della quietanza, che il titolare è vivente.
7. I mandati di pagamento sono tenuti a disposizione dei beneficiari per
il periodo di 30 giorni dalle date di scadenza previste dall'articolo 5.
Le prefetture riemettono, alla scadenza successiva e con le modalità di
cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, i mandati di pagamento per i
ratei non riscossi. I ratei non riscossi entro due anni dal giorno di
scadenza sono prescritti.
8. Le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, entro
il ventesimo giorno dal termine di cui al primo comma dell'articolo 7,
trasmettono alle ragionerie provinciali dello Stato i mandati singoli di
pagamento estinti, perché accertino la legittimità e la regolarità dei
pagamenti e, nel contempo, restituiscono alle prefetture i mandati singoli
di pagamento non riscossi per i provvedimenti di cui al secondo comma
dell'articolo 7. Le ragionerie provinciali dello Stato inoltrano, quindi,
gli elenchi, ai fini del successivo rimborso, alla ragioneria centrale
presso il Ministero dell'interno.
Nelle more del rimborso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni
può richiedere al Ministero dell'interno un acconto pari ai nove decimi
delle somme effettivamente anticipate.
9. Al pagamento delle somme di cui all'articolo 1 della presente legge,
anticipate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso il
corrispettivo dovuto allo stesso dicastero, provvede il Ministero
dell'interno mediante mandati diretti, con imputazione agli appositi
capitoli del proprio stato di previsione.
10. In sostituzione dell'assegno di cui all'articolo 1 della legge 26
maggio 1970, n. 381, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a
quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi, su comunicazione
del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione
sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12
e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, i mutilati ed invalidi civili sono
ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65
anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine,
al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
12. Le modalità di pagamento delle pensioni, assegni ed altre indennità,
di cui ai precedenti articoli, si applicano con l'erogazione della terza
rata bimestrale successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge.
12-bis. 1. Le modifiche o le integrazioni alle modalità di erogazione
delle provvidenze economiche disciplinate dalla presente legge, che si
rendano successivamente necessarie, saranno stabilite con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa
con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro (9).
(5) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, L. 29 maggio
1989, n. 211 (G.U. 3 giugno 1989, n. 128).
13. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede
con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 2515, 2530 e 2531
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno
finanziario ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
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