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Legge 26 maggio 1970, n. 381
"Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle
misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti"
1. Assegno mensile di assistenza. - A
decorrere dal 1° maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore
agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000.
Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il
minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita
durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del
linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente
psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. L'assegno
è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati
in istituti che provvedono alla loro assistenza.
Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo
assegno di lire 12.000 che è frazionabile in relazione alle mensilità
corrisposte nell'anno.
2. Norme per la concessione. - La concessione
dell'assegno è deliberata, sempre che l'interessato non risulti iscritto
nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, dal comitato provinciale
di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente
all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con
decreto del prefetto su designazione dell'ente stesso.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è
effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica,
previsto dall'art. 7, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono
chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7)
dell'articolo del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173,
rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del
Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico
dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della
Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al primo comma, viene
effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto
Adige, su designazione dell'ente stesso.
Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di
assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati
dal Presidente della Giunta regionale.
Avverso la deliberazione del comitato provinciale l'interessato può
presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al
Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione
consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in
qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con
qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del
Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e
da due rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della
commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con
qualifica non inferiore a direttore di sezione.
3. Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria
provinciale - Presentazione delle domande di concessione. - L'accertamento
del sordomutismo è effettuato dalla commissione sanitaria provinciale
presso l'ufficio del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e
così composta:
- dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, può
designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico
dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un
altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è
tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte
della commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;
- da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo
dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
- da un medico designato dalla sezione provinciale dell'Ente nazionale
per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su
designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera
direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero
dell'interno.
I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli
effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare
domanda alla commissione prevista nel primo comma.
4. Ricorsi - Commissione sanitaria regionale. - Contro
il giudizio della commissione sanitaria provinciale l'interessato può
ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla
commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico
provinciale del capoluogo della regione, nominata dal Ministro per la sanità
e così composta:
- dal medico provinciale che la presiede; da un ispettore medico del
lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato
regionale del lavoro;
- da un medico specialista in otorinolaringoiatria, designato
dall'ordine dei medici della provincia capoluogo di regione;
- dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di regione; da un medico
specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo
della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del
Ministero dell'interno.
La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere
definitivo e deve essere comunicata entro dieci giorni, a cura del
segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale e notificata
in via amministrativa all'interessato.
5. Tutela giurisdizionale. - Contro i provvedimenti
definitivi previsti all'articolo 2, ultimo comma, ed all'articolo 4, ultimo
comma, è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi
ordinari e amministrativi.
6. Adempimenti del segretario della commissione
sanitaria provinciale. - Il segretario della commissione sanitaria
provinciale, entro tre giorni dagli accertamenti eseguiti, trasmette alla
prefettura le domande e i referti relativi ai sordomuti, nei cui confronti
siano state accertate le condizioni del sordomutismo.
Provvede, altresì, a trasmettere mensilmente gli elenchi dei nominativi
di cui al precedente comma all'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti.
7. Decorrenza dell'assegno. - L'assegno mensile di
assistenza per i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 18
marzo 1968, n. 388, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda.
In caso di decesso dell'interessato, l'assegno non può essere
corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già
maturate.
8. Modalità di erogazione dell'assegno. - Il Ministero
dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture
i fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno previsto dalla presente
legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna
provincia.
Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere
effettuate in deroga al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a
ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su
conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli
enti. Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti
sui predetti conti correnti.
9. Scadenza delle rate. - L'assegno è pagato in rate
bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno,
agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta
anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con
trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi
titolo al titolare o ai suoi aventi causa.
10. Sordomuti ultrassessantacinquenni. - Con effetto
dal 1° maggio 1969, in sostituzione dell'assegno di cui all'articolo 1, i
sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei
65 anni di età, sono ammessi su comunicazione delle competenti prefetture
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione
sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, e successive modificazioni e integrazioni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale dà comunicazione della
data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale
ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che
sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo
rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di
quanto anticipato agli interessati dagli enti comunali di assistenza a
titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente
comma.
11. Disposizioni transitorie. - L'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti trasmette alle prefetture, in
relazione alla residenza degli interessati, gli atti concernenti i sordomuti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono
dell'assegno mensile di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 388.
L'Ente trasmette, altresì, le istanze e i ricorsi non ancora definiti
alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i sordomuti di età
inferiore ai 65 anni che siano in godimento del predetto assegno, la
prefettura dispone la continuazione dei pagamenti; dispone, nel contempo,
l'attuazione del procedimento previsto dalla presente legge, ai fini della
convalida e dell'adeguamento dell'assegno. Analogamente provvede per le
istanze in corso ed i ricorsi non ancora definiti dei sordomuti di età
inferiore ai 65 anni.
Per i sordomuti di età superiore ai 65 anni, la prefettura continuerà
l'erogazione del pagamento dell'assegno in corso, sino a quando l'Istituto
nazionale della previdenza sociale non provvederà alla concessione della
pensione sociale, fatto salvo il rimborso di cui all'articolo 10.
La prefettura inoltrerà all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
ai fini della eventuale concessione della pensione sociale, le istanze non
definite ed i ricorsi pendenti dei sordomuti ultrasessantacinquenni.
12. Norme per la revisione. - Il comitato provinciale
di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 2, può disporre
accertamenti sulla permanenza delle condizioni di assistibilità, previste
dalla presente legge, nei confronti dei beneficiari dell'assegno,
deliberando, se del caso, la revoca della concessione.
Avverso tale provvedimento, è ammesso ricorso nei termini e con le
modalità di cui agli articoli 2, 4, 5.
13. Finanziamento. - Le somme occorrenti per la
concessione dell'assegno mensile di assistenza ai sordomuti saranno iscritte
annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno.
Per far fronte all'onere dipendente dall'attuazione della presente legge
è stanziata, a decorrere dall'anno 1969, nello stato di previsione della
spesa del predetto Ministero la somma di lire 900.000.000.
Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 18
marzo 1968, n. 388, è elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a
decorrere dall'anno 1969 ed è interamente destinato all'assolvimento delle
finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957,
n. 826.
All'onere derivante dalle disposizioni del secondo e terzo comma del
presente articolo si provvede per l'anno 1969 a carico del fondo di cui al
capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per lo stesso anno finanziario e per l'anno 1970 con riduzione del fondo di
cui al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno
1970.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. Abrogazione. - E' abrogata ogni disposizione
incompatibile con la presente legge.
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