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   INFORMAZIONI  GENERALI

Invalidità civile
Sordità

La legge definisce "sordo* ... il minorato sensoriale dell'udito affetto
da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè
la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente
da cause di guerra, di lavoro, di servizio"   


* la parola "sordomuto" è stata modificata in "sordo" in seguito alla Legge n.95 del 20 febbraio 2006.

(Legge n°381 del 26/05/70 art.1 comma secondo) 

 

La domanda di riconoscimento della sordità può essere inoltrata alla propria USL di appartenenza quando il bambino compie 1 anno ed un giorno. Alla domanda vanno allegati:  un certificato medico che attesti in quale epoca è insorta la sordità e precisi se l'apprendimento del linguaggio è avvenuto in modo naturale; un esame audiometrico che documenti la perdita uditiva.

Cosa si intende per età evolutiva? 

Il Decreto del Ministero della sanità 05/02/92 precisa che l'età evolutiva si conclude al compimento del dodicesimo anno di età. Il decreto precisa che per ottenere il riconoscimento di sordità la perdita uditiva deve essere pari o maggiore di 60dB se minori di 12 anni e pari o maggiori di 75 dB se maggiori di 12 anni come media nelle frequenze 500- 1000-2000 nell'orecchio migliore. La Commissione Sanitaria deve limitarsi a giudicare in base a tre elementi. Insorgenza della sordità entro i 12 anni di età; Acquisizione naturale del linguaggio padato; La sordità non deve essere di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Per quanto possa risultare "buono" il linguaggio del bambino sordo dipende dall'uso precoce delle protesi acustiche, e dalla corretta riabilitazione logopedica. Queste due modalità di acquisizione sono state indotte, questo significa che il linguaggio non è stato acquisito in modo “naturale” In passato un bambino che nasceva sordo profondo o che lo diventava in tenera età, non potendo percepire il linguaggio parlato diventava muto. Oggi non è più vero in quanto con una protesizzazione precoce, e con la riabilitazione, il bambino riesce a parlare in modo soddisfacente. Si tratta però di acquisizione stimolata nonostante questo concetto sia stato espresso chiaramente nella legge, molte Commissioni non ne tengono conto. Il cittadino può farsi accompagnare davanti alla Commissione da un medico di sua fiducia, però il suo parere non ha alcun peso sulla decisione finale ( Legge 15/09/90 art. 1 comma 4).   

Quando esiste una perdita uditiva in un minore prima di fare domanda alla ASL bisogna avere le idee chiare e decidere se fare domanda per il riconoscimento di:

  • sordità

  • invalidità civile. 

(Sulla domanda bisogna mettere una crocetta a seconda della scelta perchè le Commissioni della visita sono diverse; quindi diversi i riconoscimenti e le forme di assistenza)    

 

 

 

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