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   INFORMAZIONI  GENERALI

 
Sordità
 

RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA' CIVILE 
E MINORE IPOACUSICO

Per  di chiarimenti o informazioni aggiuntive è possibile  contattare
il referente
  (Sede di Genova):
 Luisella Rola   --  E Mail: 
info@afareulit

Agli effetti della legge 118/71 art.2 comma 2 " si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico , insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, o se minori di 18 anni , che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione delle indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.


Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordi………" (come modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 23/11/1988 n° 509).

Legge 11/10/90 n° 289 art. 1 (beneficiari) Ai mutilati invalidi civili minori di anni 18 , cui siano state riconosciute dalle Commissioni Mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 dB nell'orecchio migliore nelle frequenze 500-1000-2000 Hz , è concessa per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione , una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'art.13 della L. 30/03/71 n° 118 e successive modificazioni…

Art. 2 La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo semiresidenziali , pubblici o privati purchè operanti in regime convenzionale , specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.

Art. 3 L'indennità di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private , di ogni genere e grado a partire dalla scuola materna , nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

(G.U. 1° serie del 27/11/2002 n° 47) Sentenza 20-22 novembre 2002 n.467
Scatta a favore del bambino disabile che frequenta l'asilo nido il diritto alla relativa indennità mensile di frequenza. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n.467 22/11/2002.
Con questa sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 3, della Legge 11/10/90 n. 289, nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori non autosufficienti e ipoacusici che frequentano l'asilo nido.
Gli asili nido, sono per legge, strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie, i genitori………..

INVALIDITA' CIVILE

Chi è la persona invalida civile ?

E' la persona portatrice di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali , che non dipendono da causa di guerra, lavoro o servizio.
Può essere richiesta anche da chi pur avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento di sordomutismo , rifiuti di essere riconosciuto "sordomuto". Tuttavia i benefici concessi dal riconoscimento di invalidità civile sono meno favorevoli di quelli previsti dal riconoscimento di sordomutismo.

Diversi sono il significato e le modalità di valutazione dell'invalidità civile, a seconda dell'età della persona.

  • Minori di 18 anni : vengono valutate le " persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età", "minore ipoacusico " se la perdita uditiva supera i 60 dB nelle frequenze 500-1000-2000 Hz nell'orecchio migliore.(valutazione non in percentuale).
  • Persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni : viene valutata la riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% (valutazione in percentuale).
  • Persone di età superiore al 65 anni : la valutazione in percentuale (sulla base delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età).
     

Procedure per ottenere il riconoscimento di invalidità civile:

Il genitore o il legale rappresentante per il minore, il maggiorenne o il legale rappresentante per il maggiorenne deve presentare domanda all'apposita Commissione Medica (L. 295/90 e D.M. n.387/91), compilando un apposito modulo disponibile presso la propria ASL, associazioni di categoria, patronati, consegnandolo alla propria ASL di residenza. Sul modulo deve essere barrata la casella "invalidità civile".
Devono essere allegati :

  • Autocertificazione di nascita, cittadinanza italiana, residenza, stato di famiglia.
  • Certificato medico del medico di famiglia che esprima con chiarezza e precisione la diagnosi della malattia invalidante e deve contenere la dicitura "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età".
  • Per i minori ipoacusici la dicitura " minore che presenta una perdita uditiva superiore a 60 dB nell'orecchio migliore nelle frequenze 500-1000-2000 Hz.
  • In caso di aggravamento bisogna allegare, una dichiarazione che non sono in atto ricorsi.
  • Fotocopia di carta di identità, codice fiscale.
     

Tutti i benefici al momento del riconoscimento di invalidità decorrono dal mese successivo alla data della domanda.

E' importante avere e conservare una copia della domanda e dei certificati ad essa allegati.

Quando si presenta la domanda per il riconoscimento di invalidità civile di un minore è consigliabile barrare anche la richiesta di certificazione di handicap in stato di gravità L. 104/92.

La procedura e i tempi di visita e riconoscimento sono uguali a quelli del sordomutismo.

RIEPILOGO 2009

INVALIDITA' CIVILE L. 118/71, L.509/88

Grado di invalidità

fino a 18 anni

da 18 a 65 anni

Difficoltà persistenti a svolgere i Compiti e le funzioni proprie della età,oppure minore che presenta una perdita uditiva nell'orecchio migliore nelle frequenze 500-1000 2000 Hz

indennità di frequenza

assegno mensile di invalidità

Requisito medico legale

  riduzione permanente lavorativa non inferiore al 74%
Limiti di reddito Si

Non possedereun reddito lordo annuo superiore a Euro 4.382,43

Si

Non possedereun reddito lordo annuo superiore a Euro 4.382,43

Incompatibilità Con indennità di comunicazione  
Decorrenza dal mese successivo alla data della domanda dal mese successivo alla data della domanda
N° mensilità Limitata alla frequenza di un centro o della scuola 13

 

IMPORTO PER L'ANNO 2009 Euro 255,13

 

PENSIONE DI INABILITA' PER INVALIDI CIVILI TOTALI L.118/71 L.18/80 L. 33/80 ART. 14 SEPT.D.L. 509/88 ART.8

 

Pensione di inabilità per invalidi civili totali Età compresa tra i 18 e i 65 anni invalidità al 100%
  Non possedere reddito annuo lordo superiore a Euro 14.886,28
  13 mensilità

IMPORTO MENSILE PER L'ANNO 2009 Euro 255,13

 

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PER INVALIDI CIVILI TOTALI L.18/80 L.392/84 L.508/88

 

Non deambulante o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita invalidità al100%

NON CI SONO LIMITI DI ETA'

NON CI SONO LIMITI DI REDDITO

12 MENSILITA'

 

IMPORTO MENSILE PER L'ANNO 2006 Euro 472,00

 

Indennità di accompagnamento. Va sottolineato che il diritto all'indennità di accompagnamento sorge quando l'inabile (cioè invalido al 100% sia maggiorenne che minorenne) non sia in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure abbia bisogno di assistenza continua, trovandosi nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

 

 

 

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