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RICONOSCIMENTO DI
INVALIDITA' CIVILE
E MINORE IPOACUSICO
Per di chiarimenti o informazioni aggiuntive è possibile
contattare
il referente (Sede di Genova):
Luisella Rola -- E Mail:
info@afareulit
Agli effetti della legge 118/71 art.2 comma 2 " si considerano invalidi
civili i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, anche a
carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di
carattere organico o dismetabolico , insufficienze mentali derivanti da
difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente
della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, o se minori di 18 anni
, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
proprie dell'età.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione delle
indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti
ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età.
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio,
nonché i ciechi e i sordi………" (come modificato dall'art. 6 del Decreto
Legislativo 23/11/1988 n° 509).
Legge 11/10/90 n° 289 art. 1 (beneficiari) Ai mutilati invalidi civili
minori di anni 18 , cui siano state riconosciute dalle Commissioni Mediche
periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai
minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 dB
nell'orecchio migliore nelle frequenze 500-1000-2000 Hz , è concessa per il
ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici
a seguito della loro minorazione , una indennità mensile di frequenza di
importo pari all'assegno di cui all'art.13 della L. 30/03/71 n° 118 e
successive modificazioni…
Art. 2 La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla
frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri
diurni anche di tipo semiresidenziali , pubblici o privati purchè operanti
in regime convenzionale , specializzati nel trattamento terapeutico o nella
riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
Art. 3 L'indennità di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed
invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o
private , di ogni genere e grado a partire dalla scuola materna , nonché
centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al
reinserimento sociale dei soggetti stessi.
(G.U. 1° serie del 27/11/2002 n° 47) Sentenza 20-22 novembre
2002 n.467
Scatta a favore del bambino disabile che frequenta l'asilo nido il diritto
alla relativa indennità mensile di frequenza. Lo afferma la Corte
costituzionale con la sentenza n.467 22/11/2002.
Con questa sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1 comma 3, della Legge 11/10/90 n. 289, nella parte in cui non
prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori
non autosufficienti e ipoacusici che frequentano l'asilo nido.
Gli asili nido, sono per legge, strutture dirette a garantire la formazione
e la socializzazione dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni
ed a sostenere le famiglie, i genitori………..
INVALIDITA' CIVILE
Chi è la persona invalida civile ?
E' la persona portatrice di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ,
che non dipendono da causa di guerra, lavoro o servizio.
Può essere richiesta anche da chi pur avendo i requisiti per ottenere il
riconoscimento di sordomutismo , rifiuti di essere riconosciuto "sordomuto".
Tuttavia i benefici concessi dal riconoscimento di invalidità civile sono
meno favorevoli di quelli previsti dal riconoscimento di sordomutismo.
Diversi sono il significato e le modalità di valutazione dell'invalidità
civile, a seconda dell'età della persona.
- Minori di 18 anni : vengono valutate le " persistenti difficoltà a
svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età", "minore ipoacusico "
se la perdita uditiva supera i 60 dB nelle frequenze 500-1000-2000 Hz
nell'orecchio migliore.(valutazione non in percentuale).
- Persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni : viene valutata la
riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% (valutazione in
percentuale).
- Persone di età superiore al 65 anni : la valutazione in percentuale
(sulla base delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie dell'età).
Procedure per ottenere il riconoscimento di invalidità civile:
Il genitore o il legale rappresentante per il minore, il maggiorenne o il
legale rappresentante per il maggiorenne deve presentare domanda
all'apposita Commissione Medica (L. 295/90 e D.M. n.387/91), compilando un
apposito modulo disponibile presso la propria ASL, associazioni di
categoria, patronati, consegnandolo alla propria ASL di residenza. Sul
modulo deve essere barrata la casella "invalidità civile".
Devono essere allegati :
- Autocertificazione di nascita, cittadinanza italiana, residenza, stato
di famiglia.
- Certificato medico del medico di famiglia che esprima con chiarezza e
precisione la diagnosi della malattia invalidante e deve contenere la
dicitura "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni della propria età".
- Per i minori ipoacusici la dicitura " minore che presenta una perdita
uditiva superiore a 60 dB nell'orecchio migliore nelle frequenze
500-1000-2000 Hz.
- In caso di aggravamento bisogna allegare, una dichiarazione che non
sono in atto ricorsi.
- Fotocopia di carta di identità, codice fiscale.
Tutti i benefici al momento del riconoscimento di invalidità decorrono
dal mese successivo alla data della domanda.
E' importante avere e conservare una copia della domanda e dei
certificati ad essa allegati.
Quando si presenta la domanda per il riconoscimento di invalidità civile
di un minore è consigliabile barrare anche la richiesta di certificazione di
handicap in stato di gravità L. 104/92.
La procedura e i tempi di visita e riconoscimento sono uguali a quelli
del sordomutismo.
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RIEPILOGO 2009
INVALIDITA' CIVILE L. 118/71,
L.509/88 |
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Grado di invalidità |
fino a 18 anni |
da 18 a 65 anni |
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Difficoltà persistenti a svolgere i Compiti e le
funzioni proprie della età,oppure minore che presenta una perdita
uditiva nell'orecchio migliore nelle frequenze 500-1000 2000 Hz |
indennità di frequenza |
assegno mensile di invalidità |
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Requisito medico legale |
|
riduzione permanente lavorativa non
inferiore al 74% |
| Limiti di reddito |
Si
Non possedereun reddito lordo annuo superiore a
Euro 4.382,43 |
Si
Non possedereun reddito lordo annuo superiore a
Euro 4.382,43 |
| Incompatibilità |
Con indennità di comunicazione |
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| Decorrenza |
dal mese successivo alla data della
domanda |
dal mese successivo alla data della
domanda |
| N° mensilità |
Limitata alla frequenza di un centro o
della scuola |
13 |
IMPORTO PER L'ANNO 2009 Euro 255,13
PENSIONE DI INABILITA' PER INVALIDI CIVILI TOTALI L.118/71
L.18/80 L. 33/80 ART. 14 SEPT.D.L. 509/88 ART.8
| Pensione di inabilità per invalidi civili totali |
Età compresa tra i 18 e i 65 anni invalidità al 100% |
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Non possedere reddito annuo lordo superiore a
Euro 14.886,28 |
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13 mensilità |
IMPORTO MENSILE PER L'ANNO 2009 Euro
255,13
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PER INVALIDI CIVILI
TOTALI L.18/80 L.392/84 L.508/88
| Non deambulante o non in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita invalidità al100%
NON CI SONO LIMITI DI ETA'
NON CI SONO LIMITI DI REDDITO
12 MENSILITA' |
IMPORTO MENSILE PER L'ANNO 2006 Euro
472,00
Indennità di accompagnamento. Va sottolineato che il diritto
all'indennità di accompagnamento sorge quando l'inabile (cioè invalido al
100% sia maggiorenne che minorenne) non sia in grado di
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure abbia
bisogno di assistenza continua, trovandosi nell'incapacità di compiere gli
atti quotidiani della vita.
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