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Salvatore Nocera:
"La Normativa sull'educazione inclusiva delle
persone con disabilità in Italia:
la storia, gli aspetti istituzionali, e le prassi applicative"
QUANDO TUTTO È COMINCIATO
Sino alla prima metà degli anni '60, in
Italia tutti i disabili venivano educati nelle scuole speciali e
negli istituti con residenza notturna come nel resto d'Europa e
del mondo. Verso il 1966 ed il 1967 cominciarono a circolare in
Europa le idee della Berkeley University con la contestazione al
"sistema capitalistico" che schiaccerebbe gli uomini sulla sola
dimensione economica (Marcuse).
Queste idee che puntavano a lottare contro
forme di emarginazione si diffusero in Francia, specie durante il
"Maggio della rivolta studentesca del '68" ed in Italia con
"l'autunno caldo sindacale" del '68. Allora gli operatori degli
istituti speciali per disabili convinsero i genitori a portare i
loro figlioli fuori ditali strutture considerate "ghetti" ed a
inserirli nelle scuole comuni. Il fenomeno fu massiccio e
parecchie decine di migliaia di giovani disabili lasciarono gli
istituti e le scuole speciali, che però continuavano ad esistere.
La Legge n. 118/71 3 prende atto di questa
realtà e stabilisce che anche gli alunni disabili debbono
adempiere l'obbligo scolastico nelle scuole comuni, ad eccezione
di quelli più gravi (fra i quali si consideravano i ciechi, i
sordi, gli intellettivi ed i motori gravi come i tetraplegici,
cioè con impossibilità a muovere i quattro arti e spesso anche a
parlare).
Nel 1977 la Legge n. 5l7~ stabili il
principio dell'inclusione per tutti gli alunni disabili della
scuola elementare e media dai 6 ai 14 anni (imponendo però
l'obbligo di una programmazione educativa da parte di tutti gli
insegnanti della classe, che venivano affiancati da un insegnante
specializzato per il "sostegno didattico" ed una programmazione
amministrativa e finanziaria concordata fra Stato, Enti locali,
Unità sanitarie locali. I rapporti amministrativi ira i diversi
servizi dovevano essere regolati da 'intese" fra le diverse
istituzioni pubbliche, che potevano fare dei contratti con
organizzazioni private per adempiere agli impegni che assumevano
con le "intese".
Nel 1987 la Corte Costituzionale emise la
Sentenza n. 215 5 con la quale si riconosceva il diritto pieno ed
incondizionato di tutti gli alunni disabili, anche se in
situazione di gravità, a frequentare anche le scuole superiori,
imponendo a tutti gli enti interessati (amministrazione
scolastica, Enti locali, Unità sanitarie locali) di porre in
essere i servizi di propria competenza per sostenere
l'integrazione scolastica generalizzata.
Nel 1992 è stata approvata la Legge n.
104/92 6 che agli articoli da 12 a 16 fissa i principi per una
buona qualità dell'integrazione scolastica:
- "L'integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione" (articolo 12, comma 3).
- "L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di
apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità
connesse all'handicap" (articolo 12, comma 4).
- Necessità di una diagnosi clinica, stesa
da uno specialista sanitario, da cui risulti la minorazione
dell'alunno e di una diagnosi "funzionale", redatta da un'equipe
di medici specialisti, psicologi ed assistenti sociali, da cui
risultino le capacità residue e le potenzialità da attivare
(l'articolo 6 della stessa legge garantisce la prevenzione, la
diagnosi e la riabilitazione precoce gratuite ai sensi della
Legge sulla salute pubblica (23 dicembre 1978 n. 833).
- Necessità di un profilo dinamico
funzionale, redatto dalla stessa équipe con in più gli
insegnanti e la famiglia, cioè della descrizione di come le
minorazioni e le capacità reagiscono dopo un primo periodo di
prova di inclusione.
- Necessità di un piano educativo
individualizzato, redatto dallo stesso gruppo, che comprende le
linee generali del progetto didattico di inclusione scolastica e
sociale, cioè dei tre progetti collegati, quello di
riabilitazione, quello sociale e quello scolastico. I
professionisti di ciascuno di questi tre campi elaborano,
realizzano e verificano i rispettivi progetti.
COME SI REALIZZA L'INCLUSIONE
In Italia non esiste alcuna commissione
sanitaria, sociale o educativa né ufficio amministrativo che
decide se l'alunno possa o non possa frequentare una scuola o se
debba essere avviato ad una scuola speciale o ad una scuola
comune.
In Italia, tutte le scuole statali e le
scuole non statali (private, comunali e regionali) che ottengono
la parificazione, ai sensi della Legge 62/2000, hanno l'obbligo di
accettare l'iscrizione degli alunni con disabilità anche se in
situazione di gravità. Anzi, il rifiuto di iscrizione ditali
alunni è punito penalmente.
I genitori iscrivono il figlio disabile alla
scuola materna (dopo il terzo anno di età) o a quella elementare
obbligatoria (dopo il sesto anno di età), consegnando le diagnosi.
Sulla base della diagnosi, gli insegnanti
della classe, la famiglia e gli operatori sociosanitari che
seguono l'alunno impostano il Piano Educativo Individualizzato
(PEI) (Legge 104/92, articolo 12, commi 5, 6 e 8) che comprende
sinteticamente il progetto riabilitativo, quello di
socializzazione e quello didattico (Legge 104/92, articolo 13,
comma 1, lettera a). Questa équipe viene chiamata nella pratica
Gruppo di Lavoro operativo sull'alunno con Handicap (GLH) e
provvede anche alle verifiche periodiche sui risultati globali; la
valutazione sui risultati del solo progetto didattico è invece
riservata ai soli docenti.
Il piano educativo individualizzato ed il
conseguente progetto didattico debbono essere sostenuti da
personale e strumenti anche tecnologici adeguati al tipo di
minorazione e di gravità.
Così, ad esempio, un bambino cieco deve
avere un insegnante specializzato che conosce l'alfabeto "Braille"
coi puntini a rilievo (Legge 104/92 art 14); il bambino sordo, se
è munito di una protesi acustica fino dai primi mesi o al primo
anno di vita, oltre ad un insegnante specializzato per sordi e la
capacità della lettura labiale, deve anche avere in classe un
"campo magnetico" che riduce gli effetti di disturbo sulla protesi
acustica prodotti dai rumori esterni. A partire dalla scuola media
si comincia a chiedere pure computer con programmi di
"sottotitolazione simultanea", cioè che traducono in una riga di
parole mobili le parole che vengono pronunciate dagli insegnanti.
Se il bambino sordo non è stato protesizzato bene e parla e/o
percepisce male, ha diritto ad una "interprete della lingua dei
segni"; un bambino spastico ha bisogno di un insegnante
specializzato e, se necessario, di un assistente che lo sposta da
un'aula all'altra e lo porta ai servizi igienici, o provvedendo
anche a pulirlo se non ha il controllo degli sfinteri e si sporca
; un bambino con handicap intellettivo, ad es. con sindrome di
Down o con ritardo mentale più grave, ha bisogno di un insegnante
specializzato e di materiale didattico specifico ad es. per
imparare a contare o a parlare o comunque a comunicare anche con
mezzi non verbali.
La legge prevede anche che il trasporto
dall'abitazione allo stabilimento scolastico sia fornito
gratuitamente.
Gli insegnanti per il "sostegno didattico"
si specializzano con due anni di corso specifico e sono pagati
dall'amministrazione scolastica così come gli assistenti per gli
spostamenti e l'igiene personale.
Il materiale didattico specifico è fornito
in buona parte dai Comuni (città di residenza dell'alunno) ed in
parte dall'amministrazione scolastica (computer con sintesi vocale
per i ciechi, con tastiera a tasti larghi per gli spastici...)
Inoltre gli Enti locali forniscono, ad
esempio, i libri trascritti in braille per i ciechi, un educatore
per aiutare nei compiti a casa i sordi, assistenti per assistenza
domiciliare pomeridiana per i disabili motori o intellettivi.
Sempre gli Enti locali forniscono assistenti per accompagnare i
disabili a scuola, al centro di riabilitazione, di formazione
professionale, al centro diurno dove i disabili più gravi svolgono
attività di gioco, in piscina, ad uno spettacolo...
Le "intese" (oggi "accordi di programma")
fra le diverse istituzioni pubbliche regolano le modalità di
offerta di questi servizi.
VALUTAZIONE DEL PROFITTO
Gli alunni con handicap vengono valutati dai
rispettivi Consigli di classe secondo il piano educativo
personalizzato da loro svolto
Quanti nella scuola materna, elementare e
media seguono un programma comunque riconducibile ai programmi
ministeriali, anche se semplificati e ridotti, ottengono una
valutazione legale al pari di tutti gli altri compagni
Comunque al termine della scuola media,
tranne i casi più gravi, normalmente viene rilasciato il diploma
di licenza media.
SCUOLA SUPERIORE
Nella scuola superiore, specie per gli
alunni con disabilità intellettiva, si stanno sperimentando dei
progetti educativi misti di istruzione, formazione professionale
ed esperienze di lavoro 15 Ciò avviene sulla base di accordi fra
tre realtà, scuola, centri di formazione professionale e mondo del
lavoro. L'iniziativa viene presa dalla scuola. Nella scuola
superiore, in forza della Sentenza n.215/87 della Corte
costituzionale, gli alunni disabili intellettivi svolgono
programmi "differenziati" rispetto a quelli ufficiali dei compagni
e vengono valutati sulla base di tali programmi differenziati che
hanno qualche elemento di aggancio coi contenuti dei programmi dei
compagni. Gli alunni disabili intellettivi partecipano agli esami
di stato coi loro programmi, non conseguono un titolo legale di
studio, ma un "attestato" che documenta le attività che hanno
svolto ed i risultati cui sono pervenuti. 16 Potranno utilizzare
questi documenti per frequentare corsi di formazione professionale
o inserirsi nel mondo del lavoro.
Quanti non sono in grado di lavorare per la
gravità della minorazione utilizzano questi documenti per
frequentare centri diurni di attività di gioco o di occupazione
del tempo libero (Legge 104192, articolo 8 comma i lettera 1), in
modo da non perdere il grado di autonomia psicologica e gli
apprendimenti maturati durante il periodo della inclusione
scolastica.
COMPOSIZIONE DELLE CLASSI
Le classi debbono avere di solito un solo
alunno disabile, eccezionalmente possono essere inseriti nella
stessa classe due alunni disabili, purché non siano in situazione
di gravità tale cioè che richiedono una particolare attenzione di
tutti gli insegnanti. Le classi debbono avere non più di 20
alunni, purché vi sia un progetto che chiarisca gli obiettivi che
si intende raggiungere con l'alunno disabile e le strategie
didattiche che si intende realizzare. Comunque non si possono
avere più di 25 alunni per classe 17
Gli alunni disabili partecipano alle
attività di tutta la classe. Ciò è ovviamente più facile in scuola
materna e nei primi anni della scuola elementare. Nella scuola
media ed in quella superiore, per gli alunni con minorazioni
intellettive gravi, il piano educativo individualizzato può
prevedere momenti in cui l'alunno esce dalla sua classe e
frequenta attività di altre classi, più adatte a lui (ad es.
attività musicali, pittoriche, di ginnastica, di visite a negozi
per imparare l'uso del denaro).
Il piano educativo individualizzato può
anche prevedere per certi periodi del giorno o della settimana,
attività svolte solo fra alunno disabile ed insegnante
specializzato o singoli insegnanti della classe possono pure
prevedersi sempre per alunni con grave minorazioni intellettive,
la frequenza di "laboratori" con piccoli gruppi di compagni
disabili e non disabili (ad es. laboratorio di ceramica, di
musica...).
L' ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA
In ogni scuola è prevista l'istituzione di
un Gruppo di lavoro composto da qualche insegnante, da alcuni
operatori dei servizi sociosanitari del territorio, da alcuni
rappresentanti dei genitori della scuola e nelle scuole superiori,
anche da qualche alunno (Legge 104/92, articolo 15 comma 2).
Questo Gruppo di lavoro deve curare le
modalità di ingresso dei nuovi alunni disabili nella scuola, del
loro passaggio da un grado all'altro di scuola, del passaggio alla
formazione professionale e, per quanti conseguono il titolo legale
finale degli studi, del passaggio all'università.
In ogni provincia (suddivisione
amministrativa del territorio di una regione, comprendente alcune
decine di comuni) opera presso l'Ufficio decentrato del ministero
della Pubblica Istruzione un Gruppo di Lavoro Interistituzionale
Provinciale (GLIP), composto cioè da rappresentanti (2 del
mondo della scuola, 2 degli Enti locali, 2
della Unità sanitarie locali, 3 delle associazioni dei disabili e
loro familiari) (Legge 104/92 art. 15 comma 1). Questo Gruppo di
lavoro ha il compito di facilitare le intese, oggi "accordi di
programma", fra le diverse amministrazioni, la soluzione dei
conflitti fra esse e la verifica dell'andamento dell'inclusione
scolastica sul territorio della Provincia.
Un membro ditale Gruppo deve essere un
insegnante specializzato, che lascia l'insegnamento ed opera a
tempo pieno presso un ufficio decentrato del Mirustero della
Pubblica Istruzione per fornire consulenze alle singole scuole,
specie in campo didattico.
In attuazione della normativa sulla
autonomia delle singole scuole e del decentramento del Ministero
dell'Istruzione, questi GLH verranno sostituiti da analoghi gruppi
(denominati Centri Territoriali per l'Integrazione) costituiti da
reti di scuole presenti in territori più piccoli coincidenti con i
distretti sociosanitari (massimo 60.000 abitanti)
In alcune regioni è stato costituito un
Osservatorio regionale composto di funzionari delle diverse
amministrazioni ed uffici della Regione, col compito di consulenza
agli uffici della regione che decidono sui bilanci e
l'assegnazione di fondi economici ai singoli enti locali. Sarebbe
opportuno che tali organi venissero costituiti in tutte le
regioni, giacché in esse, ormai, si programmeranno i flussi di
spesa per le politiche sociali, a seguito del crescente
decentramento amministrativo e fiscale dallo Stato centrale alle
regioni ed agli Enti locali.
Presso il Ministero della Pubblica
Istruzione è stato istituito un Osservatorio nazionale composto di
esperti universitari, dell'amministrazione scolastica e di altri
enti pubblici, da una Consulta delle associazioni nazionali di
disabili e loro familiari. Compito dell'Osservatorio è fornire
consulenza al Ministero della Pubblica Istruzione su proposte di
legge o di atti amministrativi generali riguardanti il mondo della
scuola che possono avere conseguenze dirette o indirette
sull'inclusione scolastica. L'Osservatorio è presieduto dal
Sottosegretario di Stato nominato dal Ministro della Pubblica
Istruzione.
CENNI SULL'INCLUSIONE LAVORATIVA ED
UNIVERSITARIA DEI DISABILI
Per i disabili esiste un diritto al
collocamento obbligatorio al lavoro, in enti pubblici ed imprese
private, sulla base della percentuale d'invalidità riconosciuta da
una apposita commissione medico-legale. Così i disabili con una
invalidità compresa fra il 46% ed il 66 % godono ditale diritto e
vengono chiamati ad occupare un posto di lavoro secondo l'ordine
di graduatoria, quando l'ufficio o l'impresa che ha bisogno di
assumere si trova costretta a richiedere un certo numero di
lavoratori disabili in base al numero di lavoratori non disabili
assunti.
Nel 1999 è stata approvata la Legge n.68 che
ha fissato la percentuale dell'obbligo di assunzione al 7% dei
lavoratori assunti ed ha introdotto il principio del "collocamento
lavorativo mirato", cioè in base ad un progetto che tenga conto
delle minorazioni e delle capacità della persona chiamata.'9 In
questo modo si può realizzare un vero incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, sono predisposti degli uffici che aiutano
l'impresa a trovare il lavoratore disabile adatto ai suoi bisogni
e facilitano la formazione professionale del lavoratore disabile
tramite un periodo di formazione mista con istruzione e stages
lavorativi. Ciò è in continuità col progetto educativo di
inclusione scolastica.20
Quanto all'università, la L.. 104/92
all'art. 16 prevede che gli alunni disabili, in possesso del
prescritto titolo legale di studio, possano concordare coi docenti
i contenuti dei programmi e le modalità della prove di esame. Con
la L. 17/99 21 in ogni università deve esserci un docente
incaricato dell'accoglienza degli studenti disabili e debbono
esservi dei "tutors", cioè compagni più avanti negli studi, che
aiutano gli alunni disabili a superare le difficoltà organizzative
e talora di contenuti dei corsi universitari; debbono inoltre
essere garantite, anche nelle università, l'abbattimento delle
barriere architettoniche ed assistenti per gli spostamenti di
studenti in sedia a ruote.
Secondo i dati forniti dal Ministero
dell'Istruzione e dell'Università gli alunni con handicap
frequentanti le sedi universitarie italiane nell'a.a. 2001/02 sono
4.816. -
COSA AVVIENE IN PRATICA
Ciò risulta da una relazione, che ogni anno
il Ministero della Pubblica Istruzione e le Regioni debbono
presentare al Parlamento. Ogni tre anni inoltre si svolge una
Conferenza nazionale di discussione su come la Legge fondamentale
sull'integrazione sociale delle persone disabili, L. n. 104/92,
viene attuata in Italia. Alla conferenza nazionale partecipano i
Ministeri interessati, ad CS. quello della Sanità, della scuola,
del lavoro, le Regioni, rappresentanti delle associazioni degli
Enti locali, sindacati dei lavoratori e del mondo delle imprese,
le as~ociazioni dei disabili e dei loro familiari, le più
importanti federazioni di organizzazioni di volontariato e le
cooperative che gestiscono servizi per conto di enti locali.
QUANTI SONO GLI ALUNNI DISABILI INSERITI
NELLA SCUOLA COMUNE
Al prossimo anno scolastico gli alunni
disabili iscritti nelle scuole comuni di ogni ordine e grado sono
136.503, pari a circa il 2% di tutti gli alunni. Dati ISTAT
forniti dal Ministero dell'Istruzione.
Di essi poco più di 10.000 frequentano la
scuola materna; poco meno di 40.000 frequentano la scuola
elementare; circa 50.000 frequentano la scuola media (da lO a 14
anni) e quasi 20.000 frequentano le scuole superiori (da 15 a 18
anni).
La composizione interna del gruppo degli
alunni disabili è la seguente: minorati della vista circa il 2%;
minorati dell'udito circa il 7%; minorati fisici circa il 15%;
minorati intellettivi di diverse tipologie circa il 76%.
Esistono ancora in Italia scuole speciali
statali per ciechi e sordi e alunni con handicap intellettivo
grave, totalmente prive di alunni le prime, con scarsissimi alunni
le seconde e le terze; esistono ancora scuole non statali per
sordi e per disabili intellettivi; nelle scuole speciali sono
ancora presenti alcune migliaia di alunni, dei quali pochissimi
ormai dormono anche negli istituti speciali.
Gli insegnanti specializzati che affiancano
i colleghi nell'inclusione scolastica sono circa 50.000. Sono
previsti per l'a.s. 2002/03, 56.954
Per arrivare ad un rapporto accettabile, di
I insegnante ogni 2 alunni con handicap, ai fini di una
sufficiente qualità di integrazione scolastica, dovranno essere
nominati in deroga circa altri 11.000 insegnanti per le attività
di sostegno.
Ciò è possibile in base al decreto sugli
organici per l'a.s. 2002/03, in particolare l'art. 9,25
IL FUTURO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA
Sino a circa 15 o 20 anni fa trovavano
grande spazio sulla stampa le notizie di genitori di
alunni non disabili che contestavano
l'inclusione nella classe di alunni disabili. Oggi questi episodi
non esistono o quasi e l'esclusione di un alunno disabile da una
scuola, vietata dalla legge, fa scandalo sui giornali.
Il Parlamento, il Governo - e la
Magistratura - sono sempre più impegnati a garantire la migliore
qualità dell'inclusione scolastica, tramite norme e sentenze
sempre più attente a questo problema, anche se si ha l'impressione
che ormai sia considerato un problema risolto e superato da
problemi più recenti, quali quello dell'ingresso nelle scuole
comuni di studenti provenienti dall'Africa, dall'Asia e dall'Est
europeo, che ammontano a 140.000.
La vigilanza delle associazioni dei disabili
e dei loro familiari come pure quella dell'opinione pubblica è
continua, perché conquiste raggiunte possono essere perdute e si
cerca di migliorare il livello di qualità dell'inclusione.
L'autonomia delle singole istituzioni scolastiche che è stata
definitivamente attuata offre rischi ed opportunità:
RISCHI, poiché le singole scuole autonome
possono comportarsi come aziende commerciali, che tendono a
ridurre i costi (ma gli alunni disabili costano) ed a stimolare la
competizione per il successo scolastico e nella vita.
OPPORTUNITÀ, poiché l'inclusione invece
richiede la realizzazione di una cultura di solidarietà, che
riesce a dimostrare piano piano che gli alunni disabili sono
risorse per i compagni, giacché costringono gli insegnanti a
personalizzare tutti gli interventi didattici e che i compagni non
disabili sono una risorsa per i disabili, poiché li aiutano a
crescere in autonomia e socializzazione. Tutto ciò avviene se gli
insegnanti sanno costruire rapporti di comunicazione reciproca
significativi fruttuosi.
La riforma dell'autonomia scolastica ha
puntato proprio sull'individualizzazione dei progetti didattici e
sulla flessibilità dei gruppi di alunni che possono
temporaneamente formare gruppi misti di alunni di più classi,
secondo le opportunità e le esigenze didattiche e di
sperimentazione.
L'esperienza che da quasi trenta anni si sta
attuando in Italia, fra molti successi e qualche insuccesso, ha
costituito il più forte fattore di innovazione e di cambiamento
della scuola italiana, molto lenta nel modificarsi. Ha inoltre
costituito un forte fattore di cambiamento sociale, poiché la
presenza di alunni disabili, anche gravi, nella scuola, ha
abituato lentamente i compagni a considerare la loro presenza come
cosa naturale anche per le strade, sui treni, negli aerei, nelle
piscine, nei negozi, negli uffici e negli ambienti di lavoro; in
una parola, nella società non SOlO civile, ma anche ecclesiale i
disabili ricevono nella chiesa cattolica italiana, maggioritaria
in Italia, i sacramenti coi coetanei non disabili, partecipano
alle attività ricreative delle comunità ecclesiali e cominciano
sempre più ad uscire dagli istituti speciali gestiti da sacerdoti
e religiosi per partecipare sia pur con qualche problema di
comprensione, alla vita delle comunità dei fedeli.
Il processo d'inclusione scolastica che è
venuto maturando in Italia, non è perfetto e non è esente da
critiche: occorre una seria impostazione dei contenuti dei corsi
universitari di specializzazione degli insegnanti per il sostengo
didattico. Occorre una maggiore preparazione di tutti gli
insegnanti non specializzati, occorre un maggior impegno
finanziario e professionale degli enti locali; occorre una
maggiore collaborazione fra le istituzioni pubbliche e fra queste
e le realtà della società civile, come le organizzazioni di
volontariato, le cooperative, le fondazioni, le associazioni.
Credo che ormai da tempo abbiamo abbandonato in Italia la fase
"ideologica" dell'inclusione; abbiamo abbracciato la scelta
dell'inclusione professionalmente realizzata; questa scelta però
necessita ancora di approfondimenti e soprattutto di verifiche di
qualità. Abbiamo avviato da quattro anni un'analisi critica sulla
verifica di qualità che dovrebbe portarci a confrontarci con gli
errori fatti per superarli.
Quanto più la società diviene complessa e
globale, tanto più avverte la necessità del confronto con altre
esperienze, anche diverse, per rimettere in discussione i modi di
attuazione delle nostre scelte ed approfondire le ragioni di esse.
** Introdurre norme di sostegno alla famiglia
Il confronto di oggi ci offre la possibilità
di riflettere su quello che abbiamo fatto e stiamo facendo, per
far tesoro delle osservazioni degli altri.
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